Ci sono non pochi avvocati, purtroppo, che non sanno fare il loro mestiere, ma ce ne sono anche di bravi. I bravi sono quelli che hanno creduto nella mediazione pur continuando ad esercitare l’attività di avvocato nel rispetto della deontologia professionale. C’è chi ha ritenuto – a torto – che la mediazione fosse un istituto giuridico insignificante, mortificante per l’avvocato ed oneroso ed inutile per il cittadino. La sentenza del giudice Caramellino, del tribunale di Siena significativa nei rilievi in fatto e in diritto, che condanna la parte attrice a rifondere le spese processuali di parte convenuta in euro 1195,00 per diritti, euro 4.805,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 12,50% ex art. 14 allegato al DM Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge e al pagamento di una somma di € 1.460,30 a favore di parte convenuta, la dice lunga sul comportamento degli avvocati di parte attrice coinvolti nella questione. Che succede ora? Finisce qui la questione? “Non direi”- dice Pecoraro presidente dell’associazione nazionale per l’arbitrato e la conciliazione. “Questi avvocati, ignoranti della mediazione, hanno disonorato la professionalità dei tantissimi altri colleghi” – mediatori ed è giusto dunque che ora ne paghino le conseguenze. Non è giusto che a pagare siano sempre e solo i cittadini e mai chi li ha mal consigliati. Questa volta – continua Pecoraro- la parte attrice condannata al pagamento di euro 8.670,92 per colpa dell’avvocato ha tante buone possibilità di farsi ripagare del danno subito. Prima di tutto verificare se è stato adempiuto all’obbligo dell’informativa prevista dal terzo comma art. 4 del D.Lsg 28/2010, il quale prevede che il legale, all’atto del conferimento dell’incarico, DEBBA rendere edotto l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto citato. L’informativa è completa solo quando comprende sia la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (nel caso si tratti di mediazione “facoltativa e/o volontaria“) sia la chiarificazione dei casi in cui la norma impone il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell’azione. Se ciò gli avvocati di parte attrice come par di capire, non hanno fatto, dovrebbe esserci da parte dell’avvocatura e del ministero di Giustizia l’applicazione di sanzioni disciplinari. Il giudice ha invitato la parte attrice opponente a giustificare l’omessa partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell’art. 5 comm. 1 del D. Leg.vo 28/2! 010. Leggete che razza di giustificazioni gli avvocati presentano al giudice! E’ davvero cosa miserevole per un professionista del diritto. Cosa ancor più grave è un offesa al giudice ed ai cittadini tutti.
Sapete quanto sarebbe costato al cittadino se si fosse avvalso della mediazione? Euro 90 euro per invitare la banca alla mediazione. Ne avrebbe pagato 666,67 (comprensivo dei 90 euro anticipati) se la mediazione si fosse conclusa con un verbale con esito positivo. Il tutto poi entro il termine massimo di 4 mesi.
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