Spesso si usa non correttamente il termine “mediatore” al posto di “conciliatore” o viceversa ma esiste una differenza sostanziale:

Il MEDIATORE è colui il quale, una volta che le parti in lite si siano affidate ad un determinato organismo (max 5) di mediazione per tentare la soluzione della loro controversia, si adopera affinché le stesse raggiungano un accordo amichevole (art. 8, comma 3, d.lgs. 28/2010).

Il CONCILIATORE, nominato dall’Organismo,  è colui che si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
il Conciiatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, se, d’accordo le parti.
Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

I MEDIATORI DI DIRITTO (avvocati)

Chi sono i mediatori di diritto?

L’art. 16, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, ha stabilito che gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. 

Dunque, avvocati di diritto  sì, ma come prescrive la norma, con obbligo di formazione  e aggiornamento. (Mediazione – Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27 ottobre – 17 novembre 2015, n. 5230 – Sentenza)

Gli avvocati iscritti ad organismo/i di mediazione:

  • devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione;
  • mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55-bis del codice deontologico forense.

Con la Circolare del 27 novembre 2013, il Ministero di Giustizia ha precisato che:

  • gli avvocati non possono esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo;
  • gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato devono avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi;
  • l’osservanza dell’art. 55 bis c. 4 cod. deontologico ha carattere vincolante per l’organismo;
  • l’organismo di mediazione non può avere sede presso lo studio di un avvocato (e viceversa).

Infine, l’avvocato che sia incorso nella censura, pur essendo iscritto all’albo a tutti gli effetti, non potrà essere iscritto come mediatore presso un organismo (articolo 4 del D.M. n. 180/2010 requisiti di onorabilità richiesti ai mediatori).