La conciliazione: è la composizione di una controversia – in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili – a seguito dello svolgimento della mediazione. Il primo quesito che si deve porre la parte prima di avviare una procedura conciliativa è quello di stabilire se intende partecipare personalmente  alla procedura  (cioè senza l’assistenza  di un consulente) oppure farsi assistere da un  consulente.
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione.

1. CLAUSOLA CONCILIATIVA

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto verrà esperito preliminarmente un tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione adottato dall’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO  dell’A.N.P.A.R..

2. CLAUSOLA DA INTRODURRE NEL PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE  E CON L’IMPEGNO  DELLE PARTI A NON INIZIARE CAUSE CONTENZIOSE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.

Allorchè si verifichi una qualsivoglia  controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti si obbligano a sottoporre la controversia a procedura conciliativa (c.d. giudizio ADR) secondo le norme del Regolamento dall’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R, con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura. Necessariamente le parti s’impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se, non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti  espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.

3. CLAUSOLA  DI  PROCEDIMENTO CONCILIATIVO  OBBLIGATORIA SENZA LIMITAZIONI ALL’INIZIO DI CAUSE CONTENZIOSE

Allorchè si verifichi una qualsivoglia  controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le parti s’impegnano a sottoporre la controversia a procedura conciliativa (c.d. giudizio ADR), secondo il Regolamento dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R, con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura.

4. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ALTERNATIVA

Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa, secondo le norme dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R., con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura, al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.