All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione.
1. CLAUSOLA CONCILIATIVA
Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto verrà esperito preliminarmente un tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione adottato dall’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R..
2. CLAUSOLA DA INTRODURRE NEL PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE E CON L’IMPEGNO DELLE PARTI A NON INIZIARE CAUSE CONTENZIOSE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.
Allorchè si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti si obbligano a sottoporre la controversia a procedura conciliativa (c.d. giudizio ADR) secondo le norme del Regolamento dall’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R, con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura. Necessariamente le parti s’impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se, non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.
3. CLAUSOLA DI PROCEDIMENTO CONCILIATIVO OBBLIGATORIA SENZA LIMITAZIONI ALL’INIZIO DI CAUSE CONTENZIOSE
Allorchè si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le parti s’impegnano a sottoporre la controversia a procedura conciliativa (c.d. giudizio ADR), secondo il Regolamento dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R, con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura.
4. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ALTERNATIVA
Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa, secondo le norme dell’ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell’A.N.P.A.R., con sede legale in 84080 Pellezzano, Via Corgiano, 20/D, in vigore alla data in cui la controversia sarà sottoposta a detta procedura, al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.