I Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore sono stabiliti dall’art. 4, D.M. 180/2010.

I mediatori debbono:

  1. essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, debbono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
  2. possedere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale (acquisiti presso enti di formazione a ciò abilitati ex art. 18 dello stesso D.M.) e partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismo iscritti;
  3. possedere il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

L’articolo 18 del Decreto Ministeriale  180/2010  e s.m, stabilisce quale percorso formativo è necessario per abilitarsi alla professione di mediatore civile e commerciale.

L’aspirante mediatore deve frequentare un corso formativo della durata complessiva non inferiore a 50 ore; articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica;

i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

Quanto allo specifico aggiornamento richiesto dal D.M. in questione, lo stesso art. 18 descrive le caratteristiche del percorso formativo distinto da quello relativo al rilascio del titolo di mediatore;

durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali;

articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione (i corsi devono avere per oggetto le materie di cui si è detto sopra).

Quanto al tirocinio assistito di cui si è detto, la Circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011 – dedicata all’interpretazione delle misure correttive del decreto interministeriale 145/2011, ha precisato, tra l’altro, che:

la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;

costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;

costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;

il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni.

Bisogna poi sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità allo svolgimento del servizio un organismo di mediazione (art. 6, D.M. 180/2010, con la precisazione che, a norma del comma 3 del medesimo art. 6, nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismo), il quale, al fine dell’iscrizione presso il registro ministeriale degli organismo di mediazione, allega alla relativa domanda anche l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.