La legge considera quale unico requisito per rivestire la qualità di arbitro la piena capacità di agire: non possono essere arbitri i minori, gli inabilitati, gli interdetti, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

L’arbitro, limitatamente alla controversia assegnata, deve essere libero ed neutrale, ossia non deve avere rapporti con le parti o coi loro difensori tali da incidere sul suo lavoro né avere interessi propri connessi alla controversia o riserve circa la materia del contendere. In mancanza di tali condizioni, ciascuna parte può promuovere la ricusazione dell’arbitro.

Gli arbitri, dopo l’accettazione dell’incarico, hanno l’obbligo di non rinunciarvi se non per giustificato motivo e di pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla normativa applicabile al procedimento. Gli arbitri hanno il diritto di ottenere il rimborso delle spese eventualmente sostenute, oltre al pagamento dell’onorario per l’attività prestata.

Nell’ambito dei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale dell’A.N.P.A.R., le nomine degli arbitri sono effettuate, nella maggior parte dei casi, immediatamente dalle parti. Sovente il Presidente del Collegio è nominato di comune accordo dai due arbitri già nominati.

Nella ipotesi  in cui spetti alla Camera Arbitrale proporre un arbitro, il Consiglio Arbitrale, provvede scegliendo, caso per caso, il soggetto più esperto sulla base delle caratteristiche specifiche del procedimento, quali ad esempio:

  • l’esperienza rispetto all’oggetto del contendere;
  • la pratica del diritto sostanziale e processuale applicabile all’arbitrato;
  • la personalità  e la provenienza delle parti e degli altri arbitri coinvolti;
  • la lingua del procedimento. L’A.N.P.A.R. dispone di un elenco di arbitri.