Secondo voci attendibili e da quanto si intuisce dal parere liquidato dal Consiglio di Stato, i mediatori che presentano la loro opera presso organismi già iscritti nel registro previsti dal decreto del ministero della giustizia del 23 luglio 2004, n.222, devono acquisire entro sei mesi dall’ entrata in vigore del Regolamento, i requisiti anche formativi in esso previsti per l’ esercizio nella mediazione e per le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative a tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’ accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.
Se, così stanno le cose, ad avviso di chi scrive, non dovrebbe essere richiesto nessun tipo di adeguamento formativo, le materie sono quasi le stesse di quelle acquisite da chi ha già frequentato un corso per conciliatore specializzato. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere richiesto un eventuale approfondimento di poche ore su qualcuna delle materie inserite nel regolamento all’ultima ora prima della pubblicazione o non acquisita dal mediatore.
Si dice, anche che, il Regolamento prevede che i mediatori che vogliono prestare la loro opera presso organismi possono farlo, in alternativa al corso, se, attestano di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, di conciliazione o negoziazione volontaria o paritetica, in qualsiasi materia di cui almeno cinque concluse anche con successo parziale.
Gli stessi mediatori fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione ai sensi del D. Leg. n. 28/2010. Pare anche che, dell’ avvenuta acquisizione dei requisiti: gli organismi hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione al Responsabile del Registro tenuto presso il Ministero.
Si dice, anche che, il Regolamento prevede che i mediatori che vogliono prestare la loro opera presso organismi possono farlo, in alternativa al corso, se, attestano di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, di conciliazione o negoziazione volontaria o paritetica, in qualsiasi materia di cui almeno cinque concluse anche con successo parziale.
Gli stessi mediatori fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione ai sensi del D. Leg. n. 28/2010. Pare anche che, dell’ avvenuta acquisizione dei requisiti: gli organismi hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione al Responsabile del Registro tenuto presso il Ministero.