Le parti delegano all’Arbitrato, mediante la stipula dell’accordo arbitrale, il potere di decidere controversie presenti o future, eludendole al giudice ordinario. L’arbitro si diversifica pertanto dal conciliatore in quanto quest’ultimo non ha il potere di decidere la lite, ma solo di aiutare le parti ad individuare, di comune accordo, una soluzione e se, queste, non raggiungono un accordo, al massimo avanzare o proporre una proposta.
Il Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale deve essere sempre costituito da un numero dispari di arbitri. Abitualmente si avrà un Arbitro Unico oppure un Collegio Arbitrale di tre arbitri. Le parti possono statuire nell’accordo arbitrale le condizioni di nomina degli arbitri. Le parti hanno il potere di segnalare direttamente gli arbitri, oppure di affidare tale compito ad un specifico soggetto terzo, per esempio a Camera Arbitrali, Presidente del Tribunale, Presidente di un ordine professionale ecc..