Minacciano il Parlamento con scioperi contro la mediazione e chiedono allo stesso di approvare, nel progetto di riforma forense, l’assistenza legale obbligatoria nei procedimenti extragiudiziali: ecco perchè!!!
Il Comitato di difesa dei sistemi alternativi di risoluzioni stragiudiziali, Comitato “La mediazione e i cittadini per la mediazione” facente capo all’associazione nazionale per la conciliazione & l’arbitrato (Anpar), che ha promosso la “Petizione popolare al Parlamento Italiano e al Parlamento Europeo per la valorizzazione della mediazione civile e di tutti i sistemi Adr – Alternative Dispute Resolution, ha inviato il seguente appello alle massime cariche dello Stato e del Parlamento, ai deputati e sentori e alle segreterie dei partiti.
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Al PRESIDENTE DEL SENATO
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA
AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO E DELLA CAMERA
ALLA COMMISSIONI GIUSTIZIA DEL SENATO
ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA
A TUTTI I SENATORI E GLI ONOREVOLI DELLA REPUBBLICA
A TUTTE LE SEGRETERIE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
Il Comitato “La mediazione e i cittadini per la mediazione” facente capo all’associazione nazionale per la conciliazione & l’arbitrato (A.N.P.A.R.), che ha promosso la “Petizione popolare al Parlamento Italiano e al Parlamento Europeo per la valorizzazione della mediazione civile e di tutti i sistemi A.D.R. – Alternative Dispute Resolution – (avente come principio basilare il rispetto della sovrana volonta’ dei cittadini a risolvere le loro controversia da soli alla presenza di un mediatore altamente professionalizzato ed IMPARZIALE ma soprattutto senza oneri aggiuntivi ne’ per lo Stato ne’ per il cittadino),
CHIEDE
al Governo e al Parlamento di NON approvare l’articolo 2 comma 6 della proposta di legge n. 3900 “Nuova disciplina della riforma forense”, con il quale si intende “riservare agli avvocati” l’assistenza legale stragiudiziale.
Il comitato chiede il rispetto dei diritti dei cittadini italiani ed europei, i quali devono avere la facolta’ di risolvere da soli le loro controversie senza “l’obbligatoria assistenza degli avvocati”.
Questi sono quelli che hanno discreditato la mediazione civile e l’arbitrato, si sono lamentati affermando (ingiustamente) di indebiti arricchimenti da parte degli organismi di mediazione sulle spalle di ignari cittadini. Ed ora, cosa vorrebbero fare questi personaggi? Convincere il Parlamento ad approvare una norma chiaramente anticostituzionale ( Artt. 3, 10, 13 e 23 della Costituzione ). Si vuole imporre per legge ai cittadini una restrizione alla loro libertà e volonta: quella di voler mediare piuttosto che affrontare un giudizio, lungo, costoso e dagli esiti incerti.
Nel frattempo, chi pagherà le sanzioni che l’U.E imporra’ all’Italia per la lentezza dei procedimenti?
NEWS dell’ultima ora
Pubblichiamo la circolare di chiarimento del responsabile del Registro sul “comunicato della Corte Costituzionale”
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Leggi l’intervista di INFOIVA il Quotidiano delle Partite Iva editore Ejournal a firma di Davide Passoni
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La mediazione civile resta obbligatoria come minimo per altri sei mesi, poi si vedra’
La mediazione civile resta “obbligatoria” almeno fino alla pubblicazione della sentenza sulla G.U dello Stato. “L’art. 136 della Costituzione – afferma Pecoraro, presidente dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & arbitrato dell’ANPAR – “ci dice che quando la Corte dichiara l’illegittimita’ costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge (non di un comma di un articolo della medesima), la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte e’ pubblicata e comunicata alle Camere, affinche’, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali”.
“Dunque” – dice Pecoraro – il fatto che alcuni soggetti fanno disertare la mediazione alla parte che ha avviato la procedura di mediazione e’ di una gravita’ inaudita, perche’ così facendo si calpesta il dettato Costituzionale. Di sicuro tutti noi ci siamo accorti di trovarci dentro un paradosso strano che cerchero’ di risolvere assai rapidamente.
Il comunicato di non ammissibilita’ costituzionale dell’art. 5 comma 1 deve prima essere depositato con le sue motivazioni presso la Corte e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque solo dal giorno della sua pubblicazione l’inammissimiltà comincia a produrre i suoi effetti. Tenuto conto che la media di pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale e’ di 5 o 6 mesi l’esperimento del tentativo obbligatorio della mediazione resta ed è tale per ora.
“Il nuovo Governo” – continua Pecoraro – “ha tutto il tempo di presentare un decreto legge che elimini l’eccesso di delega rilevato dalla Corte”.
Nel caso in discussione non e’ stata infatti dichiarata illegittima una legge ordinaria dello Stato ma semplicemente un comma dell’articolo 5.
Solo se il D. Lsg 28/2010, – approvato nel rispetto delle regole procedimentali previste dall’articolo 72 della costituzione senza che sia stata rilevata nessuna violazione del principio di ragionavolezza della legge – fosse stato dichiarato anticostituzionale, allora si’ che avrebbe prodotto effetti da subito.
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