Regolamento dell’Associazione ” A. N. P. A. R. “
(Associazione Nazionale per l’Arbitrato& la Conciliazione)
Con Sede in Via CORGIANO, 20/D
84080 – PELLEZZANO – SALERNO
Art. 1- Corte di arbitrato ed attività dell’ANPAR nell’ambito dello svolgimento di attività arbitrali
1. – E’costituita presso l’Associazione Nazionale per l’Arbitrato (ANPAR) una Corte di arbitrato.
La Corte non compie arbitrati ma ne amministra lo svolgimento in conformità del presente Regolamento.
La Corte, inoltre, ove richiesta, amministra arbitraggi, perizie, tentativi di conciliazione e procedimenti con analoghe finalità – dettando, per il loro svolgimento, regole ispirate al presente Regolamento o avvalendosi di regolamenti appositamente elaborati- e svolge tutte le altre funzioni indicate nel Regolamento.
2. – La Corte può astenersi dal prestare la propria opera, senza obbligo di darne motivazione, ove ricorrano gravi ragioni di opportunità, lasciando impregiudicata la validità delle convenzioni tra le parti.
3. – La Corte è composta di non meno di tre e non più di nove membri nominati dal Consiglio che nomina altresì il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice-Presidenti. I componenti della Corte restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Allo spirare del termine, ogni componente resta in carica per il tempo necessario per portare a termine i compiti a lui spettanti in base al comma 4.
4. – I compiti della Corte possono essere assolti dal Presidente o da chi ne fa le veci oppure, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, dalla Corte in seduta plenaria con la presenza di almeno la metà dei suoi membri o ancora, da uno o da alcuni membri della Corte.
5. – La Corte, in seduta plenaria, delibera a maggioranza dei presenti; se v’è parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
6. – Su disposizione del Presidente, la Corte può deliberare per corrispondenza, a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. – Nel caso in cui all’ANPAR venga richiesta di nominare un arbitro o un esperto o di svolgere altra attività di supporto per lo svolgimento di procedimenti arbitrali o simili, anche al di fuori del proprio Regolamento di arbitrato, la Segreteria della Corte fissa i diritti dovuti usando come riferimento la tariffa dei servizi arbitrali.
Art .2- Comitato permanente d’intervento
1.- Il Comitato permanente di intervento, istituito presso l’ANPAR, ha il Compito di emettere i provvedimenti d’urgenza, nella fase precedente alla costituzione dell’organo arbitrale.
2. – Il Comitato si compone di tre membri nominati dal Consiglio dell’ANPAR che nomina altresì, fra di essi, il Presidente. Si applicano , in quanto compatibili, i commi 3° secondo cpv, 4° e 5° dell’art.1.
Art. 3- Segreteria della Corte
Presso la sede dell’Anpar è istituita la Segreteria, diretta da un Segretario Generale, al fine di coadiuvare la Corte ed il Comitato permanente d’intervento nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 4 – Accordo compromissorio: suoi effetti
1 – In presenza di una clausola compromissoria che faccia esplicito riferimento all’arbitrato Anpar ovvero di concorde richiesta scritta di arbitrato Anpar da parte degli interessati, la Corte esplica la propria opera.
2 – Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio che consiste soltanto nell’espressione ” arbitrato Anpar” o altra equivalente, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio si riferisce vengono risolte attraverso un arbitrato rituale che si conclude con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva secondo il disposto dell’art. 825 del c.p.c.; nel caso in cui la volontà delle parti sia volta ad ottenere una pronuncia avente valore esclusivamente contrattuale fra le stesse, si fa luogo all’arbitrato libero o irrituale, che si conclude anch’esso con un ” lodo “.
3 – Quando le parti deferiscono la risoluzione di una controversia mediante il ricorso all’arbitrato Anpar, queste si impegnano ad eseguire le decisioni dell’arbitro ed a non procedere in giudizio dinanzi ai Tribunali ordinari, neanche per la pronuncia sul merito in caso di annullamento del lodo.
4 – Quando l’accordo compromissorio si presenti manifestamente inesistente o invalido o inoperativo nei confronti dell’Anpar, la Corte informa le parti che l’arbitrato di cui al presente Regolamento non può aver luogo.
5 – Dopo la trasmissione del fascicolo all’arbitro spetta a quest’ultimo decidere sulla propria competenza.
Art. 5 – Mancanza di accordo compromissorio Anpar
Nel caso di inesistenza di un accordo compromissorio tra le parti o quando questo non faccia riferimento all’Anpar, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato Anpar, può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dallo art. 6; se l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla segreteria entro il termine di 60 giorni dalla data in cui quest’ultima ha ricevuto la domanda, non si farà luogo all’arbitrato Anpar con obbligo per la Segreteria di darne comunicazione alle parti.
Art. 6 Domanda di arbitrato
1 – La domanda di arbitrato dev’essere inoltrata alla Segreteria ed alla controparte, insieme alla documentazione in seguito indicata, secondo le modalità e nel numero di copie stabilito dall’art.8.
La parte attrice deve, contestualmente alla presentazione della domanda, versare i diritti di registrazione nella misura stabilita dalla tariffa dei servizi di arbitrato.
2 – Gli elementi della domanda:
a) il nome e l’indirizzo delle parti (denominazione, tipo, sede e legale rappresentante in caso di società o di altro ente);
b) l’indicazione della clausola compromissoria, ove esista, o l’invito alla controparte ad accettare l’arbitrato Anpar;
c) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale od irrituale), della sede dell’arbitrato, del numero degli arbitri, e le indicazioni necessarie per la nomina dell’arbitro unico o del collegio arbitrale, così come previsto dall’art. 12;
d) la precisazione se sia richiesta una pronuncia di diritto o di equità;
e) l’esposizione dei fatti e la precisazione delle richieste, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
f) l’indicazione delle prove richieste;
g) l’elenco dei documenti allegati;
h) l’indicazione degli estremi della comunicazione della domanda alla controparte;
i) il nome e l’indirizzo del rappresentante nell’arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
l) l’elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;
m) l’indicazione degli estremi del versamento dei diritti di registrazione previsti dall’art.11;
Art. 7 – Risposta alla domanda di arbitrato. Domanda riconvenzionale e replica.
1. – Salvo quanto previsto all’art.5, la parte convenuta deve comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, la propria risposta alla controparte ed alla Segreteria insieme alla documentazione che si vuole allegare, in conformità all’art.8.
2. – Elementi della risposta:
a) il nome e l’indirizzo della parte convenuta (denominazione, tipo, sede e legale rappresentante
in caso di società o altro ente);
b) le opportune precisazioni sul tipo di arbitrato, sulla sede dell’arbitrato e sul numero degli arbitri così come le determinazioni necessarie, ai sensi dell’art.12, per la nomina dell’arbitro unico o del collegio arbitrale;
c) la precisazione se sia richiesta una pronuncia di diritto o di equità;
d) la formulazione della difesa unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
e) l’eventuale domanda riconvenzionale con esposizione dei fatti e precisazione delle relative pretese, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
f) l’indicazione delle prove che si richiedono;
g) l’elenco dei documenti allegati;
h) l’indicazione degli estremi della comunicazione della risposta alla controparte;
i) il nome e l’indirizzo del rappresentante nell’arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
l) l’elezione del domicilio ai fini del procedimento arbitrale.
3.- La parte attrice, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla riconvenzionale, comunicandola alla Segreteria ed alla controparte, secondo quanto previsto all’art.8.
Art. 8 – Comunicazione delle memorie e delle note scritte
1. – La domanda di arbitrato, la risposta e la replica, unitamente alla documentazione allegata, devono essere inviate alla Segreteria – in tanti esemplari quanti sono gli arbitri , più uno – nonché alla controparte; se il numero degli arbitri è indeterminato e finché permane l’indeterminatezza, l’invio alla Segreteria avverrà in duplice copia salve successive integrazioni.
2.- Se la documentazione dell’una o dell’altra parte appare incompleta o non regolarmente comunicata , la Segreteria invita la parte interessata a provvedere.
3. – Una volta che il fascicolo sia stato trasmesso all’arbitro, le parti gli inviano direttamente le loro memorie e note ( in caso di pluralità di arbitri, l’invio dovrà farsi direttamente a ciascuno di essi), trasmettendone copia alla controparte ed alla segreteria, alla quale ultima l’arbitro fa pervenire copia delle proprie comunicazioni alle parti o ad altri eventuali destinatari.
4. – L’invio dell’istanza per provvedimenti di urgenza è disciplinato dall’art.9.
5. – Le comunicazioni delle parti, della Corte, della Segreteria e dell’arbitro sono eseguite validamente se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente, inclusa la spedizione a mezzo di corriere privato. Ai fini del rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento vale la data di spedizione.
Art. 9 – Istanza per provvedimenti d’urgenza
1. – In presenza di una domanda per arbitrato ANPAR ma prima della costituzione dell’organo arbitrale, la parte che vi abbia interesse può rivolgere istanza al Comitato permanente di intervento per l’adozione dei provvedimenti d’urgenza previsto dall’art.19.
L’istanza debitamente motivata e documentata dev’essere indirizzata alla Segreteria, in quadruplice copia, unitamente agli estremi del versamento dei diritti d’intervento previsti dalla tariffa dei servizi di arbitrato.
2. – Dopo la costituzione dell’organo arbitrale , l’istanza dev’essere indirizzata a ciascuno degli arbitri, con copia alla Segreteria.
Art. 10 – Termini
1.- La Corte o la Segreteria, secondo le rispettive competenze, possono prorogare i termini previsti nel presente Regolamento, d’ufficio o su motivata richiesta della parte o dell’arbitro.
Art. 11 – Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato
1. – Contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato, la parte attrice deve versare alla Segreteria i diritti di registrazione, stabiliti nella tariffa dei servizi arbitrali; tali diritti rimangono definitivamente acquisiti all’ANPAR.
Successivamente, le parti devono eseguire i versamenti previsti nei punti che seguono a copertura delle prevedibili spese di arbitrato.
2. – Le spese di arbitrato comprendono l’onorario e le spese dell’arbitro (incluse le spettanze dell’eventuale segretario), anche relativamente al procedimento di cui all’art.35, ed i diritti amministrativi, determinati in conformità della tariffa dei servizi arbitrali, nonché l’onorario e le spese del consulente eventualmente nominato dall’arbitro.
3. – Tenuto conto delle pretese contenute nella domanda e nell’eventuale domanda riconvenzionale ed applicando quanto stabilito nell’anzidetta tariffa, la Segreteria fissa una somma da richiedere a titolo di deposito, che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le spese di arbitrato; la Segreteria, successivamente, quando necessario, richiede le appropriate integrazioni.
Solo in casi eccezionali, ed anche per tener conto delle spese dell’arbitro, la Segreteria può superare i limiti previsti dalla tariffa, fermo restando che la determinazione delle spese di arbitrato spetta alla Corte ai sensi degli artt.30 e 31.
4.- In relazione al procedimento di cui all’art.35, la Segreteria richiede, tenuto conto del prevedibile grado di complessità e delle altre circostanze, a titolo di deposito, una somma prevedibilmente sufficiente a coprire le relative spese.
5. – La parte attrice e la parte convenuta devono versare la somma del deposito alla Segreteria, in parti uguali, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o entro il termine stabilito dalla Segreteria.
Ciascuna parte può versare l’intero deposito se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza.
6. – Qualora, in presenza di domanda riconvenzionale, non si provveda all’integrale pagamento di quanto richiesto ai sensi del precedente punto 3, ciascuna parte può versare l’intero deposito corrispondente alla propria domanda, nell’ammontare e nei tempi fissati dalla Segreteria, rispettivamente per la domanda principale e per quella riconvenzionale.
L’ANPAR dà corso all’arbitrato solo relativamente alla domanda, principale o riconvenzionale, rispetto alla quale sia stato versato il corrispondente deposito.
In caso di mancato versamento di tale deposito, non si da corso all’arbitrato e se il pagamento non viene effettuato neanche a seguito di intimazione formale della Segreteria, la domanda si considera ritirata, ed il pagamento parziale eventualmente effettuato viene restituito dedotte le spese.
7. – L’attività del consulente tecnico, eventualmente nominato dall’arbitro, non avrà inizio sino a che le parti, o una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dalla Segreteria nell’ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l’onorario e le spese del consulente.
8. – I versamenti vanno effettuati secondo le modalità stabilite nella tariffa dei servizi arbitrali o altrimenti indicate dalla Segreteria, dandone a questa tempestiva comunicazione.
Art. 12 – Nomina degli arbitri
1. – A risolvere le controversie può essere un unico arbitro o una terna di arbitri, salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione della Corte.
2. – Quando sia stato convenuto tra le parti che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono nominarlo di comune accordo , comunicandolo alla Segreteria entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato; in difetto l’arbitro è nominato dalla Corte.
3. – Quando sia stato convenuto tra le parti che la controversia sia risolta da tre arbitri, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato ed entro il termine per la risposta, nomina un arbitro. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio arbitrale, di norma è nominato dalla Corte ; fa’ eccezione il caso in cui le parti abbiano pattuito che siano esse stesse ovvero gli arbitri già nominati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine assegnato; qualora manchi l’assegnazione di tale termine, esso viene fissato dalla Corte. Se, alla scadenza del termine comunque stabilito, le parti ovvero gli arbitri da esse nominati, non hanno proceduto alla nomina, sarà la Corte a nominare il terzo arbitro.
4. – Nel caso in cui le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, la Corte nomina un arbitro unico a meno che non ritenga opportuna la costituzione di un collegio arbitrale per le particolarità della controversia ; in quest’ultimo
caso, le due parti nominano ciascuna un arbitro e di comune accordo nominano l’arbitro Presidente entro il termine fissato dalla Corte, la quale provvede direttamente alla nomina dell’arbitro Presidente e dell’arbitro eventualmente non nominati entro tale termine.
5.- Se le parti siano più di due o siano costituite da una pluralità di soggetti o ancora nel caso di un numero di arbitri superiore a tre, la Corte, in assenza o inidoneità di pattuizioni delle parti sulla costituzione dell’organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l’organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. Parimenti la corte provvede , ai fini della nomina dell’arbitro ulteriore, ove quelli indicati dalle parti risultino in numero pari.
6.- Nel caso in cui venga instaurato un nuovo procedimento in seguito all’annullamento del lodo, gli arbitri vengono nominati con le modalità sopra previste , salva la facoltà della Corte, in presenza di circostanze particolari, di stabilire modalità diverse o di procedere essa stessa alla nomina di uno o più arbitri.
7. – La comunicazione di nomina deve contenere il nome e l’indirizzo dell’arbitro.
Art. 13 – Nazionalità dell’arbitro
Possono essere nominati arbitri sia cittadini italiani che stranieri.
Art. 14 – Accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro. Indipendenza dell’arbitro.
1. – L’arbitro, da chiunque nominato, deve far pervenire sollecitamente alla Corte la propria accettazione, dichiarando, se esistono, le circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell’assolvimento dell’incarico; la segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l’avvenuta accettazione.
2. – Una volta accettato l’incarico l’arbitro si obbliga ad esercitarlo con indipendenza.
Art. 15 – Ricusazione e sostituzione dell’arbitro
1. -Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art.14 ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, ciascuna parte può ricusare l’arbitro.
La richiesta di ricusazione dell’arbitro deve essere motivata; su di essa decide la Corte, senza obbligo di motivazione, sentito l’arbitro ricusato e dopo opportune valutazioni.
2. – Con le stesse modalità previste per la nomina, si procede alla sostituzione dell’arbitro venuto a mancare. Nel caso di rinuncia all’incarico da parte di un arbitro o qualora la Corte, dopo averlo sentito, accerta che egli non è in grado di adempiere le proprie funzioni o non le adempie correttamente o ancora accerta che sussistono eventuali altri gravi motivi di incompatibilità o di inidoneità a svolgere le funzioni di arbitro o, infine, accoglie l’istanza di ricusazione, l’arbitro viene sostituito su decisione e secondo le modalità stabilite dalla Corte, tenuto conto di quanto previsto all’art.12. La Corte ha in ogni caso facoltà , a propria discrezione, di provvedere direttamente alla nomina del sostituto.
3.- L’arbitro che ha rinunciato all’incarico senza valido motivo o che non ha adempiuto correttamente le proprie funzioni, può essere privato del compenso, su decisione della Corte.
4. – L’organo arbitrale, una volta ricostituito, decide se rinnovare precedenti atti del procedimento.
Art. 16 – Controversie connesse
La Corte, può, nel caso in cui le vengano sottoposte controversie tra loro connesse prima della costituzione dell’organo arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme di legge, stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale da essa stessa nominato ovvero, su accordo delle parti, autorizzare la riunione dei procedimenti perché le controversie siano decise con un unico lodo.
Art. 17 – Trasmissione del fascicolo all’arbitro
1. – Una volta formato il fascicolo completo di tutta la documentazione e ricevuto il versamento del deposito in conformità dell’art.11, la Segreteria trasmette il fascicolo all’arbitro, dandone comunicazione alle parti.
2. – Qualora, prima della trasmissione del fascicolo all’arbitro, la domanda di arbitrato venga ritirata con contestuale comunicazione alla Segreteria ed alla controparte, il procedimento è considerato estinto salvo che la controparte non intenda proseguirlo e ne dia comunicazione alla Segreteria ed all’altra parte entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione assumendo, ove del caso, l’impegno a provvedere alla copertura dell’intero deposito dovuto.
Art. 18 – Misure cautelari
La parte che ottenga dall’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare prima dell’inizio del procedimento arbitrale o durante lo svolgimento dello stesso, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria, la quale ne informa prontamente l’arbitro e, ove del caso l’altra parte .
Art. 19 – Provvedimenti d’urgenza
Salvo il disposto dell’art. 818 c.p.c. e salvo diverso accordo delle parti, l’arbitro può, su istanza ad istanza di parte, adottare provvedimenti d’urgenza su materie che rientrano nella disponibilità delle parti, imponendo , eventualmente, al richiedente il pagamento di una cauzione, prevedendo anche una penale per il caso di inottemperanza.
Il provvedimento viene concesso attraverso un’ordinanza revocabile o modificabile durante il corso del giudizio, efficace , eccetto il caso in cui viene stabilito un termine più breve, fino al momento della pronuncia del lodo.
2. – L’arbitro, in sede di pronuncia del lodo, dispone in ordine alla cauzione e alla penale, tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in riferimento ai provvedimenti d’urgenza.
3. – Quando l’organo arbitrale non è stato ancora costituito, i provvedimenti d’urgenza possono essere presi dal Comitato permanente d’intervento, il quale può in ogni momento modificarli o revocarli, lo stesso potere spetta all’organo arbitrale dopo la sua costituzione.
Art. 20 – Sede dell’arbitrato
Spetta alla Corte stabilire la sede dell’arbitrato, in difetto, tale scelta viene effettuata dalle parti e comunicata alla Segreteria entro il termine fissato per la risposta alla
domanda di arbitrato. Qualora l’arbitro ne ravvisi l’opportunità i singoli atti del procedimento possono svolgersi in un posto diverso.
21 – Norme per la pronuncia
1. L’arbitro decide secondo diritto, salvo che le parti concordemente abbiano richiesto che egli decida secondo equità.
2. In tutti i casi, l’arbitro tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi attinenti alla materia del contendere.
Art. 22 – Atto di missione dell’arbitro
L’arbitro, prima dell’istruzione, sulla base della documentazione allegata e sentite le parti , ove lo ritenga opportuno, redige atto scritto con le modalità di cui all’art. 23, punto n.3, il quale deve contenere:
a) l’indicazione del nome e dell’indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti e difensori;
b) elezione di domicilio, ove effettuare le comunicazioni alle parti nel corso del procedimento;
c)il nome e l’indirizzo dell’arbitro;
d) l’esposizione dei fatti relativi alla controversie e le pretese adotte dalle parti;
e) individuazione delle questioni da risolvere;
f) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
g) indicazione del tipo di arbitrato scelto: rituale o irrituale, e del criterio per la pronuncia : diritto e di equità;
h) precisazione sulle regole da seguire nel procedimento, anche con riferimento alle modalità di cui all’art. 25, punto n. 5.
Art. 23 – Esame del progetto di atto di missione dell’arbitro da parte della Corte
1. – Il progetto di atto di missione dev’essere trasmesso dall’arbitro alla Corte entro 45 giorni dalla data di ricezione del fascicolo alla Segreteria.
Tale termine può essere prorogato dalla Corte su richiesta motivata dell’arbitro o d’ufficio.
2.- La Corte può comunicare all’arbitro, entro 15 giorni dal ricevimento del progetto, le proprie osservazioni e suggerimenti in merito al contenuto dello stesso. In base a tali rilievi l’arbitro può apportare modifiche all’atto di missione, che previa sottoscrizione viene trasmesso alle parti e alla Corte ; In caso di più arbitri l’atto può essere formato per corrispondenza e sottoscritto solo dal Presidente.
Art. 24 – Regole di procedura
1. – Lo svolgimento del procedimento può essere liberamente regolato dall’arbitro, con l’obbligo di rispettare le determinazioni assunte al riguardo dalle parti e comunicategli prima della costituzione dell’organo arbitrale, il principio del contraddittorio, e le disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. – Su delega dei componenti del Collegio ovvero in difetto di maggioranza, lo svolgimento del procedimento è regolato dal Presidente.
3.- L’arbitro, col consenso delle parti, può farsi assistere da un segretario.
Art. 25 – Istruzione della controversia
1.- L’arbitro deve provvedere ad istruire la controversia con sollecitudine.
2.- L’arbitro, d’ufficio o su istanza di parte, può fissare una o più udienze per ascoltare le parti, testimoni e acquisire ogni altro utile elemento istruttorio.
In presenza di più arbitri, l’assunzione dei mezzi di prova può essere delegata dal Collegio ad uno solo di essi.
3. – L’arbitro può nominare consulenti, richiedere informazioni a pubbliche autorità, nonché rivolgersi ad autorità giudiziarie per gli ausili ammessi dalla legge.
L’arbitro procede all’assunzione dei mezzi di prova, d’ufficio o su istanza di parte, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
4. – Al termine dell’istruttoria, l’arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte ed indire un’udienza per la discussione.
5. Quando le parti concordemente ne facciano richiesta, l’arbitro può statuire in base ai soli documenti, omettendo ogni udienza, facendo salva la facoltà per le stesse di presentare memorie scritte , nei modi e nei termini stabiliti dall’arbitro.
Art. 26 – Udienza
1.- L’arbitro fissa l’udienza dandone congruo preavviso.
2.- All’udienza le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentante munito dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti accreditati dalla parte interessata.
3. -Nel caso di assenza di una delle parti, senza valida giustificazione, l’arbitro verificata la regolarità dell’avvenuta comunicazione, ha il potere di procedere all’udienza.
Art. 27 – Termine per l’emissione del lodo
1. -Salvo diversa determinazione da parte della Corte, l’arbitro deve emettere il lodo entro il termine di sei mesi dalla data di ricezione del fascicolo inviatogli dalla Segreteria.
2.- Il termine può essere prorogato dalla Corte, su istanza di una delle parti, dell’arbitro oppure d’ufficio.
3. -L’arbitro, dopo la scadenza del termine, rimane investito delle proprie funzioni ai sensi dell’art. 35.
Art. 28 – Composizione bonaria della controversia tra le parti
1. – Se le parti si accordano per comporre bonariamente la controversia prima della trasmissione del fascicolo all’arbitro, esse ne danno comunicazione scritta alla Corte, chiedendo
che sia posto termine al procedimento.
2. – Qualora l’accordo tra le parti intervenga quando il fascicolo è già in possesso dell’arbitro, esse ne danno comunicazione scritta all’arbitro dichiarando di esonerarlo dall’obbligo di pronunciare il lodo; l’arbitro, presone atto, ne informa la Corte.
3. – Le parti possono altresì chiedere per iscritto all’arbitro che emetta un lodo che rispecchi l’accordo tra di esse raggiunto; se l’arbitro ne valuta positivamente il contenuto, redige il progetto di lodo e lo sottopone alla Corte, in conformità dell’art.30.
Art. 29 – Lodi parziali e definitivi
1. – Gli arbitri deliberano in conferenza personale ed a maggioranza di voti.
2.- Il lodo deve essere sommariamente motivato, anche in caso di arbitrato irrituale, a meno di concorde rinuncia delle parti alla motivazione.
3.- Gli arbitri pronunciano anche sulle spese di arbitrato e di difesa e, ove non ritengano di compensarle totalmente, stabiliscono in che misura debbono gravare sulle parti e le liquidano secondo le determinazioni adottate al riguardo dalla Corte.
4. – Sia il lodo parziale che il lodo definitivo sono inappellabili e, con l’accettazione del presente Regolamento , le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed impugnazione cui possono rinunciare.
Art. 30 – Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione delle spese
1. – L’arbitro trasmette alla Corte, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per emettere il lodo, il progetto di lodo finale nonché ogni altro elemento utile per le determinazioni della Corte sulla liquidazione delle spese.
2. – tenuto conto della tariffa dei servizi arbitrali e di ogni altro elemento utile, la Corte determina l’onorario e le spese dell’arbitro (incluse le spettanza e dell’eventuale segretario) e i diritti amministrativi come pure l’onorario e le spese del consulente tecnico nominato dall’arbitro nonché, se del caso, le spese legali ragionevolmente sostenute dalle parti per la propria difesa.
3. – le determinazione della Corte sono determinanti per tutti gli interessati.
4. – Se le somme previamente depositate dalle parti si dimostrassero insufficienti a coprire le spese di arbitrato, la Segreteria chiede alle parti le necessarie integrazioni.
5. – La Corte può, finché non siano state integralmente versate all’ANPAR le somme richieste, sospendere la restituzione del progetto di lodo all’arbitro.
Art. 31 – determinazione delle spese di arbitrato in caso di anticipata estinzione del procedimento
1. – Nel caso di estinzione anticipata del procedimento, per qualsiasi motivo, , la ripartizione delle spese tra le parti viene fatta dalla Corte , tenuto conto delle osservazioni effettuate dall’arbitro.
2. – Le suddette determinazioni sono vincolanti per le parti e per l’arbitro.
Art. 32 – Responsabilità delle parti e funzione dell’ANPAR, in materia di spese di arbitrato
1. – Le spese di arbitrato sono dovute in solido dalle parti.
2.- L’ANPAR, per quanto riguarda i pagamenti da essa effettuati agli arbitri, ai conciliatori e consulenti tecnici, all’eventuale segretario, svolge funzione di mera tesoriera ed opera in nome e per conto delle parti.
Art. 33 – Redazione e comunicazione del lodo
1. – La Corte restituisce il progetto di lodo all’arbitro, il quale lo completa con la liquidazione delle spese secondo quanto stabilito dalla Corte, lo redige in tanti originali quante sono le parti più uno e lo sottoscrive.
Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio possono essere apposte in data e luoghi diversi, anche all’estero, con indicazione della data in cui vengono sottoscritte.
2. – Quando il lodo venga sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri deve essere dato atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti e deve essere dichiarato che la minoranza non ha potuto o voluto provvedere alla sottoscrizione.
3. – Un originale del lodo viene consegnato dall’arbitro ad ognuna delle parti, entro il termine di dieci giorni dall’ultima sottoscrizione, contro ricevuta o anche mediante spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno; la ricevuta va inviata alla Segreteria non appena possibile. L’arbitro deve depositare, con sollecitudine, un originale del lodo presso la Segreteria.
4. – La Segreteria può rilasciare alle parti, previa richiesta e con addebito delle spese necessarie per la rilascio, copie del lodo con la dichiarazione di conformità all’originale.
Art. 34 – Custodia degli atti processuali
1. – L’arbitro trasmette il fascicolo alla Segreteria, una volta esaurito il procedimento e salve le esigenze determinate dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 35.
2. – Laddove le parti, entro tre mesi dal ricevimento del lodo richiedano gli atti da ciascuna di esse depositati nel corso del procedimento e che siano stati restituiti dall’arbitro, la Segreteria vi provvede.
3.- Resta in custodia presso la Segreteria il fascicolo d’ufficio per cinque anni.
Art. 35 – Correzione ed integrazione del lodo
1. – D’ufficio, su richiesta di parte o dell’arbitro, la Corte può entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti, incaricare l’arbitro di avviare un procedimento per rimediare ad eventuali omissioni opera la correzione di errori materiali o di calcolo, di cui il lodo appaia affetto.
2. – L’arbitro procede sollecitamente all’esame della richiesta di correzione, svolgendo l’attività istruttoria che ritenga necessaria e sempre nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. – Se egli ritiene di accoglierla in tutto o in parte, invita le parti e la Segreteria a restituirgli sollecitamente il testo del lodo e trasmette al più presto e comunque non oltre il termine fissato dalla Corte il progetto della decisione di correzione alla Corte perché ne determini le spese.
4. – Una volta in possesso di tutti gli esemplari , l’arbitro provvede all’integrazione o correzione mediante l’apposizione, in calce, di una postilla sottoscritta e datata, con l’indicazione del luogo dove è stata deliberata e comunica il lodo corretto alle parte ed alla Segreteria; ove l’arbitro non riesca a raccogliere tutti gli originali, redige nuovamente il lodo con l’integrazione o correzione decisa, precisando che quest’ultimo lodo sostituisce quello precedentemente emesso, e da al più presto comunicazione alle parti ed alla Segreteria del lodo integrato e corretto.
Si applicano gli artt. 30 e 33 in quanto compatibili.
Art. 36 – Obbligo di osservanza e riservatezza
L’arbitro, l’arbitratore, il perito ed il conciliatore, accettando l’incarico, assumono altresì l’obbligo di osservare il presente Regolamento e di tenere assoluta riservatezza su tutto ciò che riguarda lo svolgimento e l’esito del procedimento.
Gli stessi obblighi assumono le parti e coloro che intervengono nel procedimento quali ausiliari.
Art. 37 – Norma generale
Ispirandosi al presente Regolamento, la Corte e l’arbitro procedono in ogni caso non previsto dal Regolamento stesso.
Art. 38 – Efficacia temporale del Regolamento. Modifica del Regolamento e della tariffa.
1. – Il presente Regolamento e la tariffa dei servizi arbitrali entrano in vigore il primo febbraio 1995
2. – L’ANPAR è libera di modificare il presente Regolamento e la tariffa allegata.