ESTRATTO NUOVO STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA ASSEMBLEARE

DEL 27 MAGGIO 2008

Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE – DENOMINAZIONE
È costituita “L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ARBITRATO & LA CONCILIAZIONE” in sigla (A.N.P.A.R.).
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ARBITRATO ha sede in Pellezzano (SA), Fraz. Capezzano Inferiore- Loc. Corgiano n. 20/D .
Art. 2 – SCOPI
L’ANPAR riunisce i lavoratori autonomi di tutte le categorie che operano in Italia e all’Estero “L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE per L’ARBITRATO” non ha fini di lucro.
Essa si propone i seguenti scopi:
a) costituire la rappresentanza di tutti coloro che si dedicano o che si vogliono dedicare all’attività arbitrale o conciliativa;
b) promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell’arbitrato e della conciliazione in Italia e nel mondo;
c) tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
d) favorire ed eventualmente normalizzare i rapporti ed intese tra gli iscritti nel comune interesse;
e) procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l’arbitrato e la conciliazione o altre alternative dispute resolution (A.D.R.), ed in particolare di rappresentare sindacalmente la categoria, stipulando i relativi accordi e contratti arbitrali e conciliativi;
f) promuovere lo studio, la diffusione e l’efficiente impiego dell’arbitrato e della conciliazione, anche mediante il miglioramento della normativa;
g) organizzare servizi e Corti di arbitrato e Camere di Conciliazioni;
h) effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni, pubblicazioni, studi e convegni interessanti l’arbitrato e la conciliazione.
i) svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità;
l) diffondere la promozione della cultura negoziale e, in particolare, della conciliazione e della mediazione come metodi e strumenti prioritari di risoluzione dei conflitti, nonché lo sviluppo, anche normativo, della figura professionale del conciliatore – mediatore (di seguito univocamente chiamata, ai soli fini del presente Statuto, “Conciliatore”). La conciliazione e la mediazione (di seguito chiamate univocamente, ai soli fini del presente Statuto, “Conciliazione”) rappresentano metodi di risoluzione alternativa e volontaria dei conflitti, attraverso i quali due (o più) parti in lite cercano di riattivare fra di loro una costruttiva ed efficace comunicazione al fine di raggiungere un accordo, anche creativo e non basato esclusivamente sugli elementi del conflitto iniziale, che risolva il conflitto stesso in modo soddisfacente per entrambe le parti, preservando, ove possibile, buoni rapporti anche per l’avvenire. Il tentativo è condotto con l’aiuto e l’assistenza di un terzo soggetto imparziale, il Conciliatore.
Ai fini del presente statuto viene definito Conciliatore un terzo soggetto, imparziale, indipendente e neutrale, che assiste le parti, facilita l’attivazione di una efficace reciproca comunicazione, supporta la loro motivazione costruttiva e le aiuta a raggiungere un accordo pienamente condiviso e soddisfacente per entrambe. Il Conciliatore non pronuncia sentenze né giudizi. Egli neppure fornisce valutazioni sull’esito del conflitto a meno che non ne venga richiesto, in una situazione di stallo negoziale, da tutte le parti. Nei casi previsti dalla legge o da specifici regolamenti, se le parti lo richiedono, il conciliatore formula una proposta di accordo.
La Conciliazione può assumere diversi aspetti a seconda del particolare contesto in cui viene svolta. Ai fini del presente statuto vengono considerate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Conciliazioni in materia civile, commerciale, societaria, fiscale, familiare, sanitaria, sociale, territoriale, interculturale, scolastica, penale e ambientale.
L’ Associazione, direttamente o attraverso organismi ed enti accreditati amanti della conciliazione e dell’arbitrato, può promuovere dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, manifestazioni, studi, ricerche, costituire scuole ed ogni altra iniziativa giudicata idonea alraggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti o istituzioni di carattere pubblico e privato,università e scuole comprese.
L’Associazione si richiama espressamente, nella propria ispirazione ideale e nella condotta operativa, ai seguenti principi:
a) primato della cultura del dialogo e del confronto rispetto a quella della lite,
b) rispetto della persona umana e della sua capacità di autodeterminarsi,
c) compatibilità della cultura del bene comune e della solidarietà con la tutela dell’interesse e del benessere individuale.
Art. 3 -STRUTTURA
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ARBITRATO si articola in Settori di attività arbitrali e conciliative denominati rispettivamente:
a) settore giuridico (questioni legali, fiscali, lavoro, negozi giuridici in generale);
b) settore arti, mestieri ed altro;
c) settore conciliazione
Il settore conciliativo è rappresentato, in piena autonomia dal presidente dell’associazione il quale si doterà di autonomo regolamento, di autonomo albo dei conciliatori e di una automa contabilità, nel rispetto della normativa vigente, con il solo obbligo di rendicontazione, alla Consiglio Direttivo dell’ANPAR. Il presidente è autorizzato ad apportare senza obbligo e formalità di nessun tipo tutte le modifiche e le attività idonee all’operatività, alla conoscenza ed all’ampliamento del del settore conciliativo.
Art. 4 – SOCI
Il riconoscimento della qualifica di Socio è regolato dalle norme che seguono.
Possono essere ammessi all’ANPAR coloro i quali:
1) siano iscritti ad albi professionali o all’Albo delle imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2) esplitino con continuità la propria attività professionale;
3) dimostrino, a giudizio insindacabile della Commissione di aver svolto, da un periodo di tempo sufficiente, un’adeguata attività qualitativa e quantitativa atta a dar luogo ad un giudizio arbitrale o ad una relazione conciliativa;
4) diano garanzia di imparzialità, di serietà, professionalità e di competenza.
I Soci, a seconda delle caratteristiche dell’attività professionale svolta o in base a quella prevalente, nel caso di attività mista, indicano a quale dei tre Settori previsti dall’art. 3 intendono essere iscritti.
L’apposita Commissione determina il settore ai quali il Socio ha diritto di essere iscritto in relazione alla richiesta espressa dal Socio stesso, alla categoria associativa di appartenenza e alle caratteristiche dell’attività arbitrale o conciliative da svolgere.
I soci si dividono in due categorie: soci sostenitori e soci ordinari.
Sono soci sostenitori tutti coloro che, intendendo offrire all’associazione un particolare sostegno, abbiano fatta richiesta di ammissione a tale categoria con lettera indirizzata al Presidente dell’Associazione, accettando di corrispondere il contributo fissato dal Consiglio per questa categoria di soci. I soci sostenitori, piossono essere invitati alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
Sono soci ordinari tutti gli altri.
I soci ordinari hanno diritto di voto e possono far parte del Consiglio Direttivo.
I soci fondatori fanno parte di diritto al Consiglio Direttivo.
Art. 5 – AMMISSIONE
Il soggetto che intende associarsi deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, accompagnata dal versamento della quota di pre-ammissione pari alla metà della quota minima associativa e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti.
L’apposita Commissione, nominata dal Presidente, decide sull’ammissione del nuovo Socio e ne determina la quota in base alle informazioni fornite dal Socio secondo quanto previsto dal presente statuto.
I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e a dare la propria collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali.
Art. 6 – VERSAMENTI QUOTE
La fissazione della misura delle quote per i soci è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – ASSOCIAZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI
Gli arbitri e i conciliatori aderenti all’ANPAR possono costituire Associazioni regionali o interregionali aventi lo scopo di attuare in tale sede le direttive generali dell’ANPAR, uniformandosi alle direttive impartite dagli organi associativi.
Art. 11 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei soci,
2. il Presidente,
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio direttivo,
5. il Tesoriere,
6. il Segretario,
7. il Collegio dei Revisori dei Conti, se l’Assemblea degli associati ritiene di nominarlo, in caso di mancata obbligatorietà per legge
Art. 27 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto di non meno di dieci e non più di venti membri nominati dall’Assemblea. Esso è presieduto dal Presidente dell’Associazione coadiuvato da un Vice-Presidente eletto dal Comitato nel proprio seno. Ne fa parte, senza diritto di voto, il Direttore dell’Associazione.
I membri sono scelti tra personalità distintesi nel campo dell’arbitrato, del diritto commerciale e del commercio interno e internazionale.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
In particolare, il Comitato Scientifico:
—fornisce al Consiglio indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale di attività dell’Associazione;
—elabora proposte per lo sviluppo dell’attività dell’Associazione, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione che con istituzioni nazionali e internazionali;
—formula suggerimenti per la migliore divulgazione degli obiettivi e dei risultati dell’attività dell’Associazione;
—si pronunzia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio.
Art. 28 – MEMBRI ASSOCIATI
Oltre ai soci aventi i requisiti previsti nel presente statuto possono iscriversi all’ANPAR, in qualità di membri associati, Università. Scuole, Enti, Accademie, Fondazioni, ecc.. I membri associati hanno diritto di fruire dei servizi dell’ANPAR e di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. Essi non possono essere eletti alle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo fissa speciali quote per i membri associati.