Con il Provvedimento n. 6 del 2 dicembre 2014  l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha disciplinato con regolamento  quali debbano essere i nrequisiti professionali  degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221.

I   soggetti tenuti all'obbligo di formazione e di aggiornamento secondo quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento 6/2014 sono:

a)  addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario (persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico deglim intermediari assicurativi e riassicurativi che svolgono a titolo oneroso attività di intermediazione assicurativa  o riassicurativa) per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;
b)  addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, prima di intraprendere l'attività;
c)  gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l'attività.

2.  Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento:

a)  le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI

3.  Il  regolamento si applica anche agli addetti dei call center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l'aggiornamento di tali addetti.

Per informazioni scrivere a info@anpar.it