Con il Provvedimento n. 6 del 2 dicembre 2014 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha disciplinato con regolamento quali debbano essere i nrequisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221.
I soggetti tenuti all'obbligo di formazione e di aggiornamento secondo quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento 6/2014 sono:
a) addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario (persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico deglim intermediari assicurativi e riassicurativi che svolgono a titolo oneroso attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa) per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;
b) addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, prima di intraprendere l'attività;
c) gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l'attività.
2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI
3. Il regolamento si applica anche agli addetti dei call center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l'aggiornamento di tali addetti.
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