F.A.Q.

DOMANDA
Sono richiesti specifici titoli per diventare arbitro?

RISPOSTA
No. Non sono necessari particolari requisiti o titoli, al di fuori dei requisiti di imparzialità e indipendenza di cui all’art. 815 c.p.c.

DOMANDA
Come posso fare per essere inserito negli elenchi degli arbitri della Camera Arbitrale ANPAR?

RISPOSTA
E’ sufficiente inviare alla Segreteria della Camera Arbitrale < info@anpar.it> una richiesta con un CV che indichi in particolare le aree di competenza e l’eventuale esperienza in materia.

DOMANDA
3. Avete un modello standard per presentare la richiesta di iscrizione all’ANPAR?

RISPOSTA
No, è sufficiente presentare una domanda di ammissione da inviare a mezzo fax al numero 089481037 o all’indirizzo e-mail info@anpar.it con copia dell’avvenuto versamento dell’importo della quota associativa

DOMANDA
Con quale frequenza vengono organizzati i corsi d’introduzione all’arbitrato?

RISPOSTA
In base alle esigenze e al numero di richieste. I corsi, inoltre, si svolgono su tutto il territorio, nazionale regionale, provinciale e locale a seconda dei partecipanti.

DOMANDA
Dopo aver seguito il corso vengo inserito in un Albo?

RISPOSTA
Si, nell’albo nazionale della Camera Arbitrale degli arbitri, dopo aver firmato la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di arbitro tenendo conto che il  Regolamento della Camera Arbitrale ANPAR prevede che la Giunta esecutiva possa avvalersi di tale Albo per effettuare le nomine, senza che l’inserimento in essi costituisca titolo né esclusivo né preferenziale per le nomine stesse, che comunque seguono la regola della rotazione.

DOMANDA
In base a quale metodo viene effettuata la nomina dell’arbitro?

RISPOSTA
Le nomine avvengono in base all’esperienza e alla specializzazione dell’arbitro, alla tipologia della controversia e seguendo un criterio di rotazione.

DOMANDA
nel 1996 avendo stipulato un preliminare di acquisto ed avendo previsto, in caso di controversie, la nomina di un arbitro Vi chiedo:

*  avendo accertato, con prova documentale, l’impossibilità a definire l’atto di acquisto in quanto i venditori in mala fede mi hanno consegnato documentazione falsa (relazione giurata del geometra per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità ed agibilità ed altro ancora) ed avendo provveduto ad investire del problema l’autorità giudiziaria penale (i reati contestati sono: truffa aggravata, falso ideologico ed estorsione contrattuale) allo stato attuale i venditori richiedono di dirimere la controversia demando il tutto agli arbitri. Di fronte all’illecito penale di cui si è investita la richiamata autorità giudiziaria, è possibile procedere all’arbitrato anche se richiamato nel preliminare ? Anche perché la controversia richiama atti e fatti non attinenti a controversie risolvibili.

Grazie per quanto disporrete, mi pregio complimentarvi per l’informazione presente nel web cogliendo l’occasione per porgervi distinti saluti.

RISPOSTA
Da quando  esposto non è possibile dare una risposta esaustiva della questione in quanto  come dettato dal codice di procedura civile si può ricorrere all’arbitrato se, le parti hanno manifestato questa scelta al momento della redazione  dell’atto, manifestazione che appare  nella sua descrizione dei fatti, quello che però non appare  è quale tipo di arbitrato è stato scelto (Rituale: quello che si svolge secondo le regole del codice di procedura civile, il quale conduce ad una decisione, che ha efficacia di sentenza. Irrituale: è il lodo che conduce ad una decisione, che ha natura ed efficacia negoziale; di diritto: quando gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico; di equità: quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico ma secondo criteri equitativi; amministrato: quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto; ad hoc: quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale).

Par di capire che sia quest’ultimo tipo di arbitrato (“ad hoc”) lo strumento con cui si sarebbe dovuta risolvere la controversie, in alternativa alla via giudiziaria. A nostro avviso avrebbe dovuto già attivare dal 1996 la messa in atto della procedura arbitrale per l’annullamento di “un compromesso” piuttosto che  attivare  una procedura penale che trova il tempo che trova: vuoi perché il giudice penale potrebbe non riconoscere  i reati contestati, vuoi perché, anche se, riconosciuti  ricadono o nella procedura indultiva o in quella prescrizionale.

Inoltre,  nel primo capoverso si parla di “un arbitro” e successivamente “di arbitri” per cui si presuppone un terzo arbitro che funge da presidente. Non si conosce l’entità della somma versata e da recuperare né, la situazione patrimoniale del venditore, ai fini della richiesta di risarcimento.

Per quanto riguarda poi, l’arbitrato questo prescinde dal fatto penale: solo nel caso in cui una clausola arbitrale sia inserita in un contratto sciolto per effetto del fallimento e sia già in corso il procedimento arbitrale, quest’ultimo non più essere proseguito.  In tutti i casi prima di attivare la procedura giudiziale civile deve essere attivato la procedura arbitrale il cui lodo può essere impugnato secondo le regole previste dall’art. 8°5 e successivi del c.p.c.