La Cass. Civ., Sez. Unite, 22 luglio 2013, n. 17781 ha sentenziato che anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciali, resta fermo l'effetto della istanza di mediazione d'interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l'applicazione del decreto, che non è stato dichiarato in contrasto con la carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa.
(Si ricorda che l'obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta con il D.L. 69/2013 attualmente in fase di conversione in legge)