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RISPOSTA DALLA CAMERA
Si trasmette la comunicazione con la quale, facendo seguito alla iniziativa dell’A.N.P.A.R., il Presidente della Camera dei Deputati ci ha informati di aver disposto la trasmissione alla Commissione parlamentare competente della lettera con la quale, chiedevamo al Governo che, la conciliazione tributaria deve svolgersi attraverso un procedimento extragiudiziale obbligatoria e non giudiziale così come previsto nell’art. 48 del vigente Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546. Detto articolo ha introdotto introdotto la conciliazione giudiziale –  “unilaterale” tributaria, che dovrebbe servire  a definire giudizialmente  controversie tra il fisco e il contribuente, prima della discussione del ricorso  avanti alla commissione tributaria provinciale.  La  norma così come concepita, secondo – il presidente Pecoraro dell’A.N.P.A.R – che ha  avanzato dubbi di costituzionalità, deve essere abolita,&nbs! p;  perchè lesiva dei principi previsti dalla Carta Costituzionale dagli articoli:  2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singole sia nelle formazioni sociali” – 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” – 13 ” La libertà personale è inviolabile” – 22 ” Nessuno può essere privato della capacità giuridica (o di agire) ” – 50 “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità” – 111 “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge…….omissis… La legge ne assicura la ragionevole durata “.  Non si capisce – continua Pecoraro – come e perchè è lasciata al contribuente e al fisco la possibilità di  mediare facoltativamente  fino ad un certo punto (fase istruttoria)  mentre in caso di discussione del ricorso è il solo ufficio  che può   presentare “una proposta conciliativa” al presidente della Commissione  tributaria. Per questo motivo è utile che il cittadino  a prescindere dal ricorso  avvii anche  una procedura extragiudiziale facoltativa, mediante un “mediator tax” (mediatore fiscale) designato da un organismo iscritto nel registro tenuto presso il ministero di Giustizia.
Si prega dare ampio risalto alla presente notizia.
Ufficio stampa A.N.P.A.R.
AIANNO