Dott Martino Pasquale. 01.11.2012
Ai tanti professori “del giorno dopo” faccio presente che il D.lgs. 28/2010 é stato emanato in conformità con l’art.60, commi 2 e 3 lett. c, della Legge 69/2009, con il percorso costituzionale dovuto, senza intoppi alcuni che, nel suo preambolo, risulta chiarissimo. La legge delega in esame richiama e fa propria la direttiva europea 52/2008, (vedasi punto 14), nel cui contenuto, è bene sempre ribadirlo, non vi é traccia di alcun divieto ma di favore a rendere obbligatorio, da noi per alcune materie, il tentativo di ogni Stato dell’Unione di prevedere una mediazione tra le parti prima di adire il giudice ordinario. Che, pertanto, non traspare alcuna lesione costituzionale degli artt. 3 – 24 Cost., come la richiedeva l’avvocatura ricorrente, non tutta. In verità la Consulta, otto anni prima della direttiva in parola, coerentemente sul tema, già con la sentenza n. 276/2000, seppur in materia di lavoro (vedasi i punti 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), dichiarava come censure tutte infondate le argomentazioni offerte in udienza, che volevano l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, come voluto dal legislatore con legge 80/1998, essere una scelta impeditiva del diritto alla libertà del singolo, di rivolgersi, senza filtro alcuno, al giudice ordinario. Recuperata così la parte costituzionalmente essenziale e speciosa, al tempo stesso, dell’impugnazione forense, non rimane dunque, che l’attesa messianica di conoscere il preteso eccesso di delega consumato dal legislatore delegato, che francamente, dagli atti, come sopra riportati, non si vede. Il comunicato stampa dell’Anpar in data 30 u.s., è di grande aiuto perché dà il taglio giusto sul come affrontare esiti “discutibili”, come quello in esame, anche se provenienti dalla Consulta. Questa é la musica che vogliamo ascoltare, con eliminazione di piagnistei, ripensamenti e altre amenità del genere. Per intanto, sino alla pubblicazione sulla G.U. del pronunciamento in esame, tutto rimane fermo come prima e, sino ad allora, serve una vera mobilitazione nostra e degli organismi di conciliazione, a difesa però del principio di trovarci noi tutti istituzionalmente in Europa, le cui direttive, una volta fatte proprie dal legislatore italiano, sono le nostre direttive e, in tal caso, sono soggette ai rilievi di costituzionalità soltanto se confliggenti con il nostro ordinamento giuridico, e mai per aver rilevato un preteso eccesso di delega che, nel caso in esame, sembra rivelarsi, questo si, un eccesso di costituzionalità. Un bel regalo di Natale potrebbe essere un coerente e urgente sollecito al governo perché il D.lgs. 28/2010 venga riproposto nella forma del decreto legge, e al Parlamento perché lo converta in legge ordinaria. Una strada questa, haimé, che la Consulta, senza il rumore e le attese create, avrebbe potuto raccomandare a governo e parlamento.