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Pubblichiamo lo stralcio delle due delibere (161 e 162)

DELIBERAZIONE 21 aprile 2011

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell’attivita’ di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 161/2011). (11A05560) (GU n. 101 del 3-5-2011

……Omissis……..

Autorizza:

1) Soggetti ai quali e’ rilasciata l’autorizzazione. Sono  autorizzati,  anche  senza  richiesta,  a  trattare  i   dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del  Codice,  secondo le prescrizioni di  seguito  indicate  gli  organismi  di  mediazione privati di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo  4  marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Finalita’ del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili puo’ essere  effettuato  ai  solifini dell’espletamento di un’attivita’ che rientri tra quelle  che  i soggetti indicati al punto 1) possono svolgere ai sensi  del  decreto legislativo n. 2 8/2010 e successive modifiche ed integrazioni  e,  in particolare, per assistere due o piu’ soggetti sia nella  ricerca  di un accordo amichevole per la composizione di una  controversia,  sia, ove tale accordo non  venga  raggiunto,  nella  formulazione  di  una proposta per la risoluzione della stessa. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto  da  far valere  o  difendere   deve   essere   di   rango   pari   a   quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile.

3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento puo’ riguardare i soli dati sensibili  attinenti  ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione. I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio’ sia strettamente indispensabile per l’attivita’ di mediazione.

4) Categorie di dati e operazioni di trattamento.

Il trattamento puo’ riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e  non  eccedenti  in  relazione alla specifica controversia  oggetto  di  mediazione  e  rispetto  ad attivita’ che non possano essere svolte mediante  il  trattamento  di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute  e  la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della  citata autorizzazione generale n. 2/2009.

5) Comunicazione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati, laddove indispensabile, alle  parti  nel  procedimento   di   mediazione   finalizzata   alla conciliazione delle controversie civili  e  commerciali,  nei  limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico  di mediazione conferito  e  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n. 28/2010. I dati sensibili non possono essere diffusi.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art.  11,  comma 1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere  conservati, per il periodo di tempo  previsto  dalla  normativa  comunitaria,  da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non  superiore  a quello strettamente necessario  per  la  gestione  dell’attivita’  di mediazione. A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere verificata la stretta pertinenza, non eccedenza  e  indispensabilita’ dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare  o  cessati, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce  di  propria iniziativa. I dati che, anche a seguito  delle  verifiche,  risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili  non  possono  essere utilizzati, salvo che  per  l’eventuale  conservazione,  a  norma  di legge,  dell’atto  o  del  documento  che  li   contiene.   Specifica attenzione e’ prestata per l’indispensabilita’ dei  dati  riferiti  a soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le prestazioni e gli adempimenti.

7) Richieste di autorizzazione.

I  titolari  dei   trattamenti   che   rientrano   nell’ambito   di applicazione  della  presente  autorizzazione  non  sono   tenuti   a presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita’, qualora il trattamento che si intende effettuare  sia  conforme  alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o  che  perverranno  anche successivamente alla data di  adozione  del  presente  provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo. Il  Garante  non   prendera’   in   considerazione   richieste   di autorizzazione per trattamenti da  effettuarsi  in  difformita’  alle prescrizioni  del  presente  provvedimento,  salvo  che,   ai   sensi dell’art. 41 del Codice, il loro  accoglimento  sia  giustificato  da circostanze del tutto particolari o  da  situazioni  eccezionali  non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali.

Restano fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti  o limiti piu’ restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresi’, gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la rivelazione senza  giusta  causa  e  l’impiego  a  proprio  o  altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche’ gli obblighi deontologici o  di  buona  condotta  relativi  alle  singole figure professionali.

9) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia fino  al  30  giugno  2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di  dover  apportare in conseguenza di eventuali novita’ normative rilevanti in materia.

 

DELIBERAZIONE 21 aprile 2011

Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attivita’ di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 162/2011). (11A05561) (GU n. 101 del 3-5-2011 )

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

……….Omissis……….

Autorizza

i trattamenti di  dati  giudiziari  per  le  finalita’  di  rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt.  21  e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

1) Soggetti ai quali e’ rilasciata l’autorizzazione e  finalita’  del trattamento.

a) Per il perseguimento  della  finalita’  di  rilevante  interesse pubblico  individuata  dall’art.  69  (Onorificenze,   ricompense   e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del Codice  per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione   delle controversie civili e commerciali:

1. gli organismi di mediazione costituiti da enti  privati  di  cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n.  28/2010  e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati  dei soci,  associati,  amministratori  e  rappresentanti,   nonche’   dei mediatori iscritti;

2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici  di  cui all’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n.  28/2010  e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati  dei mediatori iscritti;

3. gli enti di formazione di cui all’art. 16, comma 5, del  decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e  integrazioni,  e art. 1, comma 1, lett. n) del d.m. n.  180/2010  con  riferimento  ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;

b) Per il perseguimento  delle  finalita’  di  rilevante  interesse pubblico  individuate  dall’art.  69  (Onorificenze,   ricompense   e riconoscimenti), nonche’  dall’art.  67  (Attivita’  di  controllo  e ispettive) il Ministero della giustizia e’ autorizzato a  trattare  i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), del  Codice  ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n.  28/2010  e  successive modificazioni   e   integrazioni,   nonche’   relative   disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco  degli  enti  di  formazione  e  per  la  verifica  dei requisiti di onorabilita’  di  cui  al  d.m.  n.  180/2010  di  soci, associati,  amministratori  e  rappresentanti  degli   organismi   di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche’  dei singoli mediatori.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono  e  categorie  di  dati oggetto di trattamento.

Il trattamento puo’ riguardare i soli dati giudiziari  relativi  ai requisiti di onorabilita’ previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti  per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli  organismi  di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonche’  dei singoli mediatori  («non  avere  riportato  condanne  definitive  per delitti non colposi o  a  pena  detentiva  non  sospesa;  non  essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici  uffici;non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza»).

3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.

Il trattamento puo’ riguardare i soli dati  giudiziari  e  le  sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e  non  eccedenti in  relazione  alla  specifica  finalita’  perseguita,   nei   limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento.

4) Comunicazione dei dati.

Il Ministero della giustizia, nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore puo’ comunicare  i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del Codice: agli organismi di mediazione e agli enti di  formazione  di  natura privata in relazione ai  requisiti  di  onorabilita’  previsti  dagli artt. 4, comma 2, lett. c) e 18, comma  2,  lett.  b),  del  d.m.  n. 180/2010   per   i   propri   soci,   associati,   amministratori   e rappresentanti; agli organismi di  mediazione  di  natura  pubblica  e  privata  in relazione ai requisiti di onorabilita’ previsti dall’art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.

5) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art.  11,  comma 1, lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere  conservati per il periodo di tempo  previsto  dalla  normativa  comunitaria,  da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non  superiore  a quello strettamente necessario. I soggetti  autorizzati  verificano  periodicamente  l’esattezza  e l’aggiornamento dei dati, nonche’ la  loro  pertinenza,  completezza, non eccedenza e necessita’ rispetto  alle  finalita’  perseguite  nei singoli casi. Al fine di assicurare che  i  dati  siano  strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili  rispetto  alle  finalita’ medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il  rapporto tra i dati e i singoli obblighi  e  compiti.  I  dati  che,  anche  a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti  o  non indispensabili  non  possono  essere  utilizzati,   salvo   che   per l’eventuale  conservazione,  a  norma  di  legge,  dell’atto  o   del documento che li contiene.

6) Richieste di autorizzazione.

I  titolari  dei   trattamenti   che   rientrano   nell’ambito   di applicazione  della  presente  autorizzazione  non  sono   tenuti   a presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita’, qualora il trattamento che si intende effettuare  sia  conforme  alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o  che  perverranno  anche successivamente alla data di  adozione  del  presente  provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento medesimo. Il  Garante  non   prendera’   in   considerazione   richieste   di autorizzazione per trattamenti da  effettuarsi  in  difformita’  alle prescrizioni  del  presente  provvedimento,  salvo  che,   ai   sensi dell’art. 41 del Codice, il loro  accoglimento  sia  giustificato  da circostanze del tutto particolari o  da  situazioni  eccezionali  non considerate nella presente autorizzazione.

7) Norme finali.

Restano fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge  o  di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti  o limiti piu’ restrittivi in materia di trattamento di dati personali. Restano fermi, altresi’, gli  obblighi  di  legge  che  vietano  la rivelazione senza  giusta  causa  e  l’impiego  a  proprio  o  altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche’ gli obblighi deontologici o  di  buona  condotta  relativi  alle  singole figure professionali.

8) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia fino  al  30  giugno  2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di  dover  apportare in conseguenza di eventuali novita’ normative rilevanti in materia.

La  presente  autorizzazione  sara’   pubblicata   nella   Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011