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Sono finiti gli intrallazzi di quegli avvocati (minoranza) che  hanno consigliato o che invitano i propri clienti di non presentarsi al procedimendo della mediazione demandata dal giudice. I grovigli stanno per venire allo scoperto e saranno guai seri per questi avvocati. I cittadini  ora avanzeranno delle pretese di richieste di risarcimento danni? L’art. 12 del  D.L. del 22 dicembre 2011 – recante modifiche alla disciplina  della mediazione civili e commerciale –  ha stabilito che quando  l’esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e’ condizione    di    procedibilita’    della    domanda    giudiziale, con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle  parti,  ovvero  all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,  dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo  al procedimento di mediazione il  giudice  puo’  desumere  argomenti  di prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell’articolo  116,  secondo comma, del codice di procedura civile.
Non meno importante è l’obbligo  che compete al capo   dell’ufficio   giudiziario   che deve vigilare sull’applicazione di quanto previsto in materia di esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione per le materie di cui all’art. 5 del D.Leg.vo n. 28/2010. Il capo dell’ufficio giudiziario  deve adottare,  anche nell’ambito dell’attivita’ di pianificazione  già previsto  dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su  invito  del giudice (mediazione delegata) , e ne deve riferire, con frequenza  annuale, al Consiglio superiore  della  magistratura  ed  al  Ministero  della giustizia.

Uffico stampa