Sono finiti gli intrallazzi di quegli avvocati (minoranza) che hanno consigliato o che invitano i propri clienti di non presentarsi al procedimendo della mediazione demandata dal giudice. I grovigli stanno per venire allo scoperto e saranno guai seri per questi avvocati. I cittadini ora avanzeranno delle pretese di richieste di risarcimento danni? L’art. 12 del D.L. del 22 dicembre 2011 – recante modifiche alla disciplina della mediazione civili e commerciale – ha stabilito che quando l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale, con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo’ desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Non meno importante è l’obbligo che compete al capo dell’ufficio giudiziario che deve vigilare sull’applicazione di quanto previsto in materia di esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione per le materie di cui all’art. 5 del D.Leg.vo n. 28/2010. Il capo dell’ufficio giudiziario deve adottare, anche nell’ambito dell’attivita’ di pianificazione già previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice (mediazione delegata) , e ne deve riferire, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.
Non meno importante è l’obbligo che compete al capo dell’ufficio giudiziario che deve vigilare sull’applicazione di quanto previsto in materia di esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione per le materie di cui all’art. 5 del D.Leg.vo n. 28/2010. Il capo dell’ufficio giudiziario deve adottare, anche nell’ambito dell’attivita’ di pianificazione già previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice (mediazione delegata) , e ne deve riferire, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.
Uffico stampa