I troppi silenzi e le tante bugie, da parte di alcuni addetti ai lavori non non hanno permesso di conoscere i fatti come veramente sono sulla necessita di rendere obbligatori i “tentativi di conciliazione” in alcune materie a partire dal 20 marzo 2011. La stima fatta dal Ministero di Giustizia per le controversie da “venire” è approssimativa per difetto, le controversie da risolvere saranno molto di più – afferma Pecoraro dell’A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per la Conciliazione & L’Arbitrato perché molti cittadini – visto la non retroattività della norma – invece, di iniziare oggi una controversia, preferisce attendere questi pochi mesi che, separano l’entrata in vigore della obbligatorietà, per poi iniziare ad avvii di procedure conciliative. Sarebbe, una grave danno per i cittadini e per lo Stato se, il Ministro si facesse condizionare – da chi fino ad oggi ha detto e ha fatto di tutto per ostacolare questo nuovo ed interessante istituto giuridico – a rinviare ulteriormente l’entrata in vigore dell’art. 5 del D. Leg. 28/2010.
Un rinvio – continua Pecoraro – sarebbe disastroso e rimetterebbe in gioco i ma e i se sulla conciliazione, 12 mesi “ di rodaggio” sono stati già tanti.
Certo non tutto è perfetto, quello che non lo è lo sarà con degli aggiustamenti già nella mente del Ministro. Il testo del Regolamento dopo li aggiustamenti di alcuni punti critici sollevati dal Consiglio è stato di nuovo a questi inviato per il parere definitivo, che dovrebbe essere espresso lunedì 20 c.m. Il passo successivo è la pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.
Dunque, salvo ripensamenti “politici” sarà rispettata la scadenza della norma transitoria che dal 20 marzo 2011, darà il via alla obbligatorietà – che se non applicata è motivo di improcedibilità al giudizio ordinario – per molte materie che hanno avuto un ruolo di primo piano nel rendere agonizzante la giustizia civile in Italia.
Non ci dovrebbero essere rinvii di sorta, anche perché sono talmente piene di cavilli le istanze presentate dalle ”caste” da far pensare che queste più che tutelare i diritti degli aderenti hanno pensano a tutelare solo interessi personalistici di pochi. Quanto trasfuso nel regolamento non lascia spazi di manovra per far fallire tutto quello di buono è stato fatto fino ad oggi, il ministro ALFANO ha affrontato con serietà e severità gli eventuali punti di debolezza.
Infatti, il Regolamento tende a garantire prestazioni efficaci sia quantitativamente che qualitativamente. Sulla quantità delle prestazioni è esistente la previsione di un’esclusione dal registro per l’organismo che ha svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in due anni. Espulsione dal registro che impedisce di ottenere una nuova iscrizione prima che sia trascorso un anno.
Quanto al secondo aspetto, viene stabilito che” il giudice che nega l’omologazione della conciliazione deve trasmettere al responsabile del registro dei mediatori e all’organismo che ha seguito la procedura una copia del provvedimento di diniego” e “l’obbligo dell’organismo di conciliazione di consegnare alle parti una scheda per la valutazione sulla bontà del servizio ricevuto, da trasmettere compilata al responsabile del registro”, il tutto al fine di tenere sotto verifica il livello delle prestazioni offerte.
L’equivalente automatismo delle indennità dovrebbe essere utile anche per incentivare l’attività degli organismi. È infatti consentita una diminuzione di un terzo degli importi quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si presenta e partecipa al procedimento. Il buon risultato della mediazione, però, porta poi a un’elevazione di un quarto del compenso come pure lo stesso aumento è fissato nei casi di particolare complessità del caso affrontato.
Per quanto riguarda la formazione il Regolamento attuativo, conferma il numero massimo dei corsisti in 30 unità (come per i corsi tenuti ai sensi dell’abrogato D. Leg.vo 5/2003) ed aumenta il numero delle ore di formazione ad un minimo di 50 di cui 4 ore da dedicare ad una prova finale di valutazione che una volta superata fa acquisire la qualifica di mediatore per iscriversi ad un organismo (massimo 5)
L’ente formativo deve avere a disposizione almeno 5 formatori, i quali dovranno attestare la loro competenza, producendo almeno tre pubblicazioni scientifiche in materia di mediazione e dimostrando di avere già svolto attività di docenza in materia di mediazione presso ordini professionali, enti pubblici e università.
Certo non tutto è perfetto, quello che non lo è lo sarà con degli aggiustamenti già nella mente del Ministro. Il testo del Regolamento dopo li aggiustamenti di alcuni punti critici sollevati dal Consiglio è stato di nuovo a questi inviato per il parere definitivo, che dovrebbe essere espresso lunedì 20 c.m. Il passo successivo è la pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.
Dunque, salvo ripensamenti “politici” sarà rispettata la scadenza della norma transitoria che dal 20 marzo 2011, darà il via alla obbligatorietà – che se non applicata è motivo di improcedibilità al giudizio ordinario – per molte materie che hanno avuto un ruolo di primo piano nel rendere agonizzante la giustizia civile in Italia.
Non ci dovrebbero essere rinvii di sorta, anche perché sono talmente piene di cavilli le istanze presentate dalle ”caste” da far pensare che queste più che tutelare i diritti degli aderenti hanno pensano a tutelare solo interessi personalistici di pochi. Quanto trasfuso nel regolamento non lascia spazi di manovra per far fallire tutto quello di buono è stato fatto fino ad oggi, il ministro ALFANO ha affrontato con serietà e severità gli eventuali punti di debolezza.
Infatti, il Regolamento tende a garantire prestazioni efficaci sia quantitativamente che qualitativamente. Sulla quantità delle prestazioni è esistente la previsione di un’esclusione dal registro per l’organismo che ha svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in due anni. Espulsione dal registro che impedisce di ottenere una nuova iscrizione prima che sia trascorso un anno.
Quanto al secondo aspetto, viene stabilito che” il giudice che nega l’omologazione della conciliazione deve trasmettere al responsabile del registro dei mediatori e all’organismo che ha seguito la procedura una copia del provvedimento di diniego” e “l’obbligo dell’organismo di conciliazione di consegnare alle parti una scheda per la valutazione sulla bontà del servizio ricevuto, da trasmettere compilata al responsabile del registro”, il tutto al fine di tenere sotto verifica il livello delle prestazioni offerte.
L’equivalente automatismo delle indennità dovrebbe essere utile anche per incentivare l’attività degli organismi. È infatti consentita una diminuzione di un terzo degli importi quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si presenta e partecipa al procedimento. Il buon risultato della mediazione, però, porta poi a un’elevazione di un quarto del compenso come pure lo stesso aumento è fissato nei casi di particolare complessità del caso affrontato.
Per quanto riguarda la formazione il Regolamento attuativo, conferma il numero massimo dei corsisti in 30 unità (come per i corsi tenuti ai sensi dell’abrogato D. Leg.vo 5/2003) ed aumenta il numero delle ore di formazione ad un minimo di 50 di cui 4 ore da dedicare ad una prova finale di valutazione che una volta superata fa acquisire la qualifica di mediatore per iscriversi ad un organismo (massimo 5)
L’ente formativo deve avere a disposizione almeno 5 formatori, i quali dovranno attestare la loro competenza, producendo almeno tre pubblicazioni scientifiche in materia di mediazione e dimostrando di avere già svolto attività di docenza in materia di mediazione presso ordini professionali, enti pubblici e università.