Una ragione in più per mediare.
Dal primo gennaio 2014 è entrata in vigore la norma che abolisce ogni tipo di agevolazione ed esenzione per i trasferimenti immobiliari, così come previsto dal co. 4, art. 10, D.L. 23/20111 s.m.. Tale soppressione riguarda anche quelle agevolazioni ed esenzioni previste da "leggi speciali". Molte sono state le richieste giunte al nostro organismo di mediazione per conoscere il tipo di trattamento che deve essere applicato alla mediazione in materia di trasferimento di immobili, che si realizzano a mezzo di accordo di mediazione.
Il co. 3, dell'art. 17, D. Lsg. 28/2010 prevede che "Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro…….omissis". Molti mediatori e cultori del diritto, rapportando il citato articolo al D.Lgs 23/2011 hanno ritenuto di estendere l'art. 10 del D.Lgs.23/2011 anche alle agevolazioni ed esenzioni previste dal D.Lgs 28/2010. Così NON E'!
Premesso che il credito di imposta (500 e 250 euro) in caso di adesione non ha niente a che vedere con i trasferimenti immobiliari, ci si chiede se spetta o meno l'esenzione dell'imposta di registro fino a 50.000 euro.
La risposta: non solo spetta ma è triplicato l'importo di esenzione. Per esempio: se le parti in lite sottoscrivono un verbale di accordo di mediazione per un immobile storico avente valore catastale pari a 100mila euro,continuano ad usufruire della esenzione fino al limite massimo di 50.000 (risparmio d'imposta di registro pari a 4.500 euro), mentre si pagheranno 9.000 euro in caso di mancato accordo, fatte salve le conseguenze in capo a chi lo ha fatto fallire.
Il metodo del "prezzo valore" è un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, non qualificabile tecnicamente in termini di "agevolazione".
Ne deriva che tale metodo NON rientra nella portata applicativa dell'art. 10, comma 4, D. Lgs.. 23/20111. Infatti il vantaggio ottenibile dal contribuente non permette l'assimilazione della misura a un '"agevolazione".