Eccoli qua, ancora una volta: i nemici della mediazione civile e commerciale, mai sazi di discriminazioni contro i neo laureati ed i giovani professionisti. Eccoli qua a parlare di mediazione e di formazione. Eccoli qua, sempre i soliti, sempre loro, sempre quelli che da due anni hanno sconsigliato e dissuaso i giovani ad avvicinarsi al neo istituto giuridico della mediazione in vigore, definitivamente, dal 20 marzo 2010. Eccoli qua quelli che erano convinti che “la casta”, ancora una volta riuscisse a bloccare “ le grandi riforme civili” . Eccoli qua quelli che hanno danneggiato fortemente i propri iscritti. Abbiamo chiesto al presidente dell’A.N.P.A.R. , dott. Giovanni Pecoraro, il perché solo oggi “la casta” delle libere professioni si inserisce sul “mercato” ! ; della mediazione civile e commerciale”? “Prima di parlare di mercato, alcuni ordini professionali hanno causato un danno non indifferente a quei professionisti, in particolar modo avvocati e commercialisti, con più di 15 anni di anzianità, i quali, mentre prima con il requisito dell’anzianità potevano iscriversi presso un organismo di conciliazione di categoria se, esistente o privato senza oneri, oggi sono costretti alla luce del D.M. 180/2010 a frequentare per intero un corso formativo di 50 ore”. Qui, secondo Pecoraro, sono configurabili due reati: il primo per mancata o non veritiera informazione e il secondo molto più grave che potrebbe essere quello di “omissione di atti d’ufficio” da parte dei Presidenti. Reati che potrebbero indurre gli iscritti anche ad una richiesta di risarcimento danni, nei confronti di chi li rappresenta. Il fatto è grave continua Pecoraro, è non tanto per gli ordini professionali come quello dei commercialisti, ad esempio, che possono, anche se, diventeranno organismi di conciliazione, attivare la mediazione civile e commerciale solo nelle materie di competenza, ma, per gli avvocati che sono i protagonisti della conciliazione. Che fine faranno i grossi studi professionali che trattano controversie civile e commerciale? Dovranno fare largo ai giovani, che si sono già inseriti prepotentemente nella risoluzione di controversie volontarie. Questi ordini professionali possono fare formazione a pagamento? Secondo i regolamenti gli ordini professionali se erogano formazione diretta debbono essere gratuiti e di conseguenza non soggetti ad IVA se, invece, l’attività formativa è a pagamento si configurerebbe come prestazione di servizi e di conseguenz! a anche soggetta ad IVA e al versamento IRPEG. E’ necessario ricordare che doveri ed obblighi sia in materia di formazione che di organismi di conciliazione sono uguali tra enti pubblici e privati. Mi auguro e concludo, dice Pecoraro, che il fine, non sia quello di continuare con le “solite clientele“, ecco perché invito tutti i professionisti a tenere gli occhi aperti.
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- Articolo pubblicato:19 Novembre 2010
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