Pubblichiamo l’interrogazione inoltrata al Ministro di Giustizia da parte del segretario della Commissione permanente (Bilancio), senatrice Donatella CONZATTI.
“Premesso che:
il sistema giudiziario italiano, soprattutto nell’ambito della giustizia civile, versa in una situazione cronica di ingolfamento e sovraccarico, con la logica conseguenza che la deflazione straordinaria delle cause civili attualmente pendenti è un’esigenza ormai divenuta imprescindibile;
stando alle stime della camera arbitrale di Milano, l’emergenza epidemiologica ha determinato un aumento nella domanda di servizi ricollegabili alla giustizia di circa il 25 per cento, a cui è necessario rispondere con misure che, al fine di soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, agevolino l’accesso ai servizi di giustizia alternativa e complementare alla giustizia ordinaria;
l’incremento di efficienza della giustizia civile non potrà essere raggiunto nel medio periodo senza misure urgenti volte alla deflazione delle cause civili pendenti presso i giudici di pace, tribunali e corti d’appello;
uno degli strumenti più idonei a tale scopo è indubbiamente il ricorso alla mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;
il modello italiano di mediazione è ormai considerato una best practice internazionale in quanto basato, in alcune materie del contenzioso che rappresentano circa il 15 per cento delle iscrizioni a ruolo complessive, sull’incontro preliminare tra le parti come condizione di procedibilità, da svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta e con un esborso molto contenuto (pari a 40 euro);
considerato che:
l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 prevede espressamente che, a decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia sia tenuto a riferire annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni in materia di mediazione in termini di dati e di accesso;
dal 2015 gli accordi di conciliazione positivi si sono attestati a circa 20.000 all’anno, con un tasso di successo che sfiora il 50 per cento delle mediazioni effettive proseguite volontariamente dopo il primo incontro e con un evidente effetto deflattivo delle iscrizioni nei tribunali nelle materie in cui è prevista come condizione di procedibilità;
considerato inoltre che:
sarebbe opportuno avere accesso ai dati statistici effettivi sulla mediazione, sia per fare un raffronto tra le istanze presentate e i casi concretamente gestiti attraverso la mediazione, sia per verificare in quanti e quali casi le parti raggiungano effettivamente un accordo all’esito della mediazione;
grazie ai dati provenienti da tutti gli organismi raccolti ogni trimestre dalla direzione statistica del Ministero, infatti, è possibile dare evidenza ai casi in cui la mediazione effettivamente prosegue, non essendo sufficiente, in tal senso, che le parti compaiano;
il 23 dicembre 2019 si è proceduto all’istituzione di un tavolo sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale con l’obiettivo di “promuovere la materia delle ADR secondo un modello moderno ed efficiente e favorendo la circolazione delle buone prassi in tutto il territorio nazionale e a livello europeo” nominando quali membri del tavolo i maggiori esperti italiani nel settore della mediazione e delle ADR (alternative dispute resolution);
le linee guida del recovery fund in tema di riforma della giustizia prevedono espressamente la riduzione della durata del processo civile (e del processo penale), esigenza che rappresenta una priorità, in quanto in grado di incidere sull’efficienza del sistema giudiziario italiano nel suo complesso;
in quest’ottica, risulta indispensabile un adeguato intervento in grado di favorire l’accesso a strumenti deflattivi delle cause civili pendenti, necessità avvertita da tutti gli operatori del settore con sempre maggiore fermezza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda riferire circa i risultati dei lavori del tavolo tecnico sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale anche ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
se non ritenga di rendere pubbliche le percentuali delle mediazioni effettivamente tenute sul totale complessivo delle istanze presentate e in quali casi le parti raggiungano un accordo all’esito della mediazione;
se non intenda dare seguito alle linee programmatiche degli esperti del tavolo tecnico in relazione all’incremento dello strumento della mediazione per far fronte al sovraccarico del sistema giudiziario italiano, soprattutto per quel che concerne il processo civile”.