Promette interessanti sviluppi, il regolamento attuativo di cui al D. Leg. 28/2010 per quello che riguarda i criteri per l’iscrizione di organismi di conciliazione nel registro tenuto presso il Ministero e quelli per essere iscritti nell’elenco degli enti di formazione.
Il registro degli organismi di conciliazione,tenuto presso il Ministero, abilitati a svolgere la mediazione, è composto di due parti:
parte II: enti pubblici suddivisi nelle seguenti sezioni:
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte III: enti privati
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentati degli organismi
Sia gli organismi pubblici che privati sono soggetti da parte del responsabile del servizio il quale deve verificare l’esistenza dei seguenti requisiti:
La capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’ attività di mediazione con l’ oggetto sociale allo scopo associativo, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere patrimonio netto non inferiore a 100.000,00 euro, (centomilaeuro) ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’ attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione anche attraverso gli accordi di cui all’ articolo 7 comma 2 lettera
Il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro (cinquecentomilaeuro) per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione
I requisiti di onorabilità dei soci associati amministratori e rappresentanti dei predetti enti.
La trasparenza amministrativa e contabile dell’ organismo ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’ organismo e i singoli mediatori.
Le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto.
Il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente
La sede dell’ organismo
I requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitario biennale ovvero, in alternativa devono essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale
Il possesso di una specifica formazione o specifico aggiornamento almeno biennale acquisiti presso gli enti di formazione iscritti nell’elenco degli enti formatori
Il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a. Non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o per pena detentiva non sospesa
b. Non essere incorso nell’ interdizione perpetua o temporanea dai pubblici ufficiali
c. Non esser stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
d. Non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’ avvenimento
Anche gli enti formatori come per gli organismi di conciliazione sono sotto sorveglianza del ministero di giustizia e debbono iscriversi in un “elenco” .
L’elenco è costituito da due parti contenenti ognuna più sezioni.
Parte I: enti pubblici
Sezione A: elenco dei formatori
Sezione B: elenco dei responsabili scientifici
Parte II – enti privati
Sezione A: elenco dei formatori
Sezione B: elenco dei responsabili scientifici
Sezione C: elenco dei soci, amministratori, associati, rappresentanti degli enti
Sia gli enti formatori pubblici che privati sono soggetti da parte del responsabile del servizio il quale deve verificare l’esistenza dei seguenti requisiti:
La capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, che deve possedere patrimonio netto non inferiore a 100.000,00 euro, (centomilaeuro).