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Promette interessanti sviluppi, il regolamento  attuativo di cui al D. Leg. 28/2010  per quello che riguarda i criteri  per l’iscrizione di  organismi di conciliazione nel registro  tenuto presso il Ministero e quelli per  essere iscritti nell’elenco  degli enti di formazione.

Saggia  decisione e mano  pesante del ministro di giustizia, Angelino Alfano, sugli organismi di conciliazione pubblici e privati  e sugli enti formativi, ma anche  una risposta altamente significativa nei confronti di chi ha deluso e ferito, fino a ieri l’orgoglio del conciliatore professionista della mediazione civile e commerciale. I troppi silenzi e bugie (della casta) non hanno permesso ai giovani professionisti  di conoscere i fatti come veramente sono. Per fortuna che i messaggi del ministro Alfano sono stati sempre  chiari e lineari nel ribadire in tutte le sedi che  l’unico istituto giuridico per l’azzeramento e la diminuzione dei procedimenti  era ed è quello dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il registro degli organismi di conciliazione,tenuto presso il Ministero, abilitati a svolgere la mediazione, è composto di due parti:

parte II: enti pubblici suddivisi nelle seguenti sezioni:

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco  dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte III: enti privati

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco  dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentati degli organismi

Sia gli organismi pubblici che privati sono soggetti da parte  del responsabile del servizio il quale  deve verificare l’esistenza dei seguenti requisiti:
La capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’ attività di mediazione con l’ oggetto sociale allo scopo associativo, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere patrimonio netto non inferiore a 100.000,00 euro, (centomilaeuro) ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’ attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione anche attraverso gli accordi di cui all’ articolo 7 comma 2 lettera
Il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro (cinquecentomilaeuro) per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione
I requisiti di onorabilità dei soci associati amministratori e rappresentanti dei predetti enti.
La trasparenza amministrativa e contabile dell’ organismo ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’  organismo e i singoli mediatori.
Le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto.
Il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente
La sede dell’ organismo
I requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitario biennale ovvero, in alternativa devono essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale
Il possesso di una specifica formazione o specifico aggiornamento almeno biennale acquisiti presso gli enti di formazione iscritti nell’elenco degli enti formatori
Il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a.  Non aver  riportato condanne definitive per delitti non colposi o per  pena detentiva non sospesa

b.  Non essere incorso nell’ interdizione perpetua o temporanea dai pubblici ufficiali

c.  Non esser stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza

d.  Non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’ avvenimento

Anche gli enti formatori come per gli organismi di conciliazione sono sotto sorveglianza del ministero di giustizia e debbono iscriversi   in un “elenco” .
L’elenco è costituito da due parti  contenenti ognuna più sezioni.
Parte I: enti pubblici
Sezione A: elenco dei formatori
Sezione B: elenco dei responsabili scientifici

Parte II – enti privati
Sezione A: elenco dei  formatori
Sezione B: elenco dei responsabili scientifici
Sezione C: elenco dei soci, amministratori, associati, rappresentanti degli enti
Sia gli enti formatori  pubblici che privati sono soggetti da parte  del responsabile del servizio il quale  deve verificare l’esistenza dei seguenti requisiti:
La capacità finanziaria e organizzativa del richiedente,  che deve possedere patrimonio netto non inferiore a 100.000,00 euro, (centomilaeuro).