Riforma forense: la circolare esplicativa del Cnf
CNF, comunicato stampa 22.01.2013
Riforma forense/Circolare del CNF: in vigore dal 2 febbraio la pubblicità informativa- la libera pattuizione dei compensi –preventivo scritto su richiesta-obbligo di formazione continua- confermato il tirocinio a 18 mesi.
Il Consiglio nazionale forense ha inviato agli Ordini il Dossier 1/2013 esplicativo della legge 247/2012 relativa al nuovo ordinamento forense. Superato il Dpr 137/2012 (Riforma professioni). Il CNF al lavoro per giungere al pieno regime.
Roma 22/1/2013. Pubblicità informativa, obbligo di formazione continua, nuove regole sulla determinazioni dei compensi e conferimento dell’incarico (compreso il divieto di patto di quota lite), attività di consulenza stragiudiziale tendenzialmente riservata e riserva di difesa negli arbitrati rituali; e ancora incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine e componente del Cda o comitato dei delegati della Cassa forense sono le determinazioni del nuovo ordinamento forense che entreranno in vigore immediatamente, il 2 febbraio prossimo. Confermato sin da subito il tirocinio a 18 mesi.
Sulle altre materie, ad iniziare dal nuovo assetto del disciplinare, dei Consigli dell’Ordine e del Cnf, dal nuovo tirocinio ed esame, il CNF è al lavoro per consentire il pieno regime della riforma il prima possibile.
Il Consiglio Nazionale Forense ha diramato oggi agli Ordini forensi il Dossier 1/2013, esplicativo della nuova legge di riforma dell’ordinamento professionale, pubblicata venerdì 18 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n. 15 (Legge 247/2012). “Con questo vademecum, il Consiglio nazionale forense intende fornire agli Ordini e agli iscritti un commento sintetico (corredato di schede) elaborato dell’Ufficio studi per la migliore cognizione e l’interpretazione della nuova normativa, specie con riferimento alle questioni che sorgeranno nella prima attuazione del provvedimento”, spiega il presidente Alpa nella premessa.
Per il futuro e in relazione a eventuali dubbi e questioni oggi non rilevabili, “i Consigli dell’ordine potranno come di consueto rispondere ai quesiti anche giovandosi dei supporti ermeneutici forniti dal Consiglio nazionale, e potranno sottoporre al Consiglio nazionale ulteriori questioni”.
L’obiettivo è di coordinare la successione degli interventi normativi che si sono susseguiti nell’ultimo anno e fornire immediate risposte sulle norme applicabili sin dall’entrata in vigore della legge, il 2 febbraio prossimo.
Il testo del Dossier è stato ampiamente approfondito dal plenum e consta di diverse sezioni con livelli diversi di approfondimento (Faq per le risposte immediate; una tabella con il timing dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge; Note esplicative della legge e Il testo delle legge con le note a margine di ogni disposizione). Il testo integrale del Dossier è disponibile sul sito del CNF).
Poiché molte norme presuppongono, per la loro piena operatività, l’adozione di regolamenti, il CNF è già al lavoro sulla redazione di quelli che la legge assegna alla sua competenza e sulla revisione del codice deontologico. Il plenum, nella seduta del 18 gennaio, ha definito il metodo di lavoro, che prevede sui primi consultazioni con Ordini, Unioni e Associazioni forensi.
Superamento del Dpr 137/2012. Sulla base dei criteri di successione di leggi nel tempo, il nuovo ordinamento forense in vigore dal 2 febbraio è destinato a sostituire le attuali norme in materia di professioni.
Anche il decreto Parametri 140/2012 è destinato ad essere sostituito, ma continuerà ad applicarsi nei casi previsti dal nuovo ordinamento forense, in attesa che venga adottato il nuovo decreto sui parametri forensi, per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari.
In estrema sintesi riportiamo il quadro della operatività delle norme.
Attività riservate e non. La tendenziale riserva della consulenza stragiudiziale scatta dal 2 febbraio insieme con la riserva dell’attività di rappresentanza e difesa negli arbitrati rituali.
Società tra avvocati. Immediatamente operative le nuove norme su associazioni professionali e stp e associazioni in partecipazione; per le società di capitali occorre un decreto delegato; per le associazioni multidisciplinari occorre un decreto del ministero della giustizia.
Specializzazioni. Occorre il decreto ministeriale
Pubblicità informativa. Ammessa sin dal 2 febbraio con qualunque mezzo; è vietata quella comparativa
Formazione continua. Dal 2 febbraio scatta l’obbligo normativo da adempiere secondo le attuali modalità in attesa che il CNF adotti il nuovo regolamento
Polizza assicurativa. Chi è già in possesso della polizza, dovrà informare il cliente degli estremi e darne comunicazione al proprio Consiglio dell’Ordine. L’adempimento dell’obbligo scatterà dopo che il ministero della giustizia abbia approvato il regolamento e la stipula delle Convenzioni con le compagnie.
Compensi e Incarichi. Immediatamente in vigore la libera pattuizione dei compensi, i doveri di informazione sulla complessità dell’incarico e sul livello di oneri ipotizzabili, l’obbligo di preventivo su richiesta, il divieto di concordare come compenso una quota del bene oggetto della prestazione (patto quota lite).
Dunque sì alla libera determinazioni dei compensi secondo le varie modalità previste ( a tempo, in relazione alle fasi etc.).
La pattuizione del compenso dovrà avvenire, di regola, per iscritto e al momento del conferimento dell’incarico. Quando l’accordo sia stato raggiunto verbalmente e non si sia in grado di provarlo o quando manchi si applicano i parametri adottati con regolamento ministeriale. In attesa di quest’ultimo, in via analogica si applica il decreto 140/2012. Scatta anche l’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta su richiesta del cliente.
Il divieto di patto di quota scatta con l’entrata in vigore della legge; dunque sono nulli i patti sottoscritti e in itinere che prevedono che il compenso consista “in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Tali patti andranno rivisti alla luce delle nuove norme che ammettono comunque che il compenso possa avvenire in percentuale in relazione al valore dell’affare o a quanto si prevede possa giovarsene il cliente.
Incompatibilità di impieghi con la professione di avvocato. Ferme le incompatibilità con lavoro autonomo, dipendente, impresa commerciale.
Esercizio continuativo della professione. Norma di non immediata applicazione, subordinata all’emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Escluso ogni riferimento al reddito
Iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti. Non più per maturata anzianità ma subordinata alla frequenza della Scuola superiore dell’Avvocatura regolamentata dal CNF.
Tirocinio ed esame. La legge a regime recepisce le novità introdotte dagli ultimi interventi normativi in materia. Resta confermato sin da subito la durata del tirocinio a 18 mesi
Consigli dell’Ordine. Gli attuali Coa sono prorogati fino al 31 dicembre 2014 in attesa che vengano adottati i nuovi regolamenti elettorali e organizzativi. Delle incompatibilità previste per garantire qualsiasi conflitto di interesse, scatta sin dal 2 febbraio quella tra la carica di consigliere e componenti degli organi della Cassa forense. L’opzione dovrà esercitarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
In arrivo lo sportello per il cittadino, destinato a fornire un servizio di orientamento gratuito ai cittadini.
Disciplinare. Occorre un regolamento del CNF per la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina e per il nuovo procedimento disciplinare. Nel frattempo si applicano le norme del vecchio ordinamento.
(CNF, comunicato stampa 22 gennaio 2013)