• Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Ultime notizie

 

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 07 giugno 2010, n.198
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali  –  Oneri  fiscali  –  Sentenza  o verbale di conciliazione – Rilascio della copia, per  l’inserimento del  credito  nello  stato  passivo,   subordinato   al   pagamento dell’imposta di registro – Irragionevolezza della  condizione,  con lesione   della    tutela    giurisdizionale    –    Illegittimita’ costituzionale in parte qua.
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, comma 2.
– Costituzione, artt. 3 e 24.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 66,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131 (Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti l’imposta di registro),  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio  di  copia dell’atto conclusivo (sentenza  o  verbale  di  conciliazione)  della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai  fini  della variazione di quest’ultimo.
Cosi’ deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola