CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 07 giugno 2010, n.198
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale.
Fallimento e procedure concorsuali – Oneri fiscali – Sentenza o verbale di conciliazione – Rilascio della copia, per l’inserimento del credito nello stato passivo, subordinato al pagamento dell’imposta di registro – Irragionevolezza della condizione, con lesione della tutela giurisdizionale – Illegittimita’ costituzionale in parte qua.
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, comma 2.
– Costituzione, artt. 3 e 24.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola