Le maggiori novità:
I mediatori iscritti agli organismi prima del 26 agosto 2011 ( entrata in vigore del D.I. 145) hanno due anni di tempo per adempiere all’obbligo di partecipazione a minimo 20 mediazioni assistite in qualità di tirocinante a prescindere dall’attività di mediatore. Esempio: un mediatore iscritto ad un organismo da marzo 2010 deve frequentare il corso di aggiornamento previsto dall’art. 18 del Decreto 180/2010, entro febbraio 2012, mentre ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, dopo essersi iscritto ad un organismo/i di mediazione, deve partecipare in qualità di tirocinante a 20 mediazioni ed il termine scade il 25 agosto 2013.
1. la norma ha valenza per i mediatori da iscrivere ovvero per i mediatori già iscritti?
2. in cosa consiste la partecipazione in forma di tirocinio assistito?
3. in che che modo devono essere conteggiati i venti casi di mediazione?
4. tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio?
5. quanti tirocinanti possono essere presenti per ciascuna mediazione?