Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 dicembre 2008, ha adottato la seguente delibera;
“- letta la nota in data 7 aprile 2008 con cui la dott.ssa …, giudice di pace nella sede di …, formula un quesito in materia di eventuale incompatibilita’ tra l’incarico di giudice di pace e l’attivita’ di conciliatore, da svolgersi previa iscrizione negli elenchi predisposti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
– considerato che, stante la particolarita’ della materia, si e’ ritenuto opportuno chiedere un parere all’Ufficio Studi di questo Consiglio, che vi ha provveduto in data 17 novembre 2008; – ritenuto di condividere il contenuto e le conclusioni del suddetto parere, nel senso che l’incarico di conciliatore, previa iscrizione negli elenchi predisposti presso la C.C.I.A.A., non sia compatibile con le funzioni di giudice di pace;
– osservato che occorre precisare le ragioni per le quali il Consiglio ritiene di discostarsi, mutando indirizzo da quanto deliberato in data 24 gennaio 2001, allorche’ escluse la sussistenza di qualsivoglia incompatibilita’ tra l’incarico di conciliatore e le funzioni di giudice di pace, affermando che l’incarico suddetto, per sua natura e le modalita’ di espletamento, non puo’ ritenersi lesivo dell’autonomia e dell’indipendenza richieste per l’esercizio delle funzioni di giudice di pace, perche’ “l’attivita’ conciliativa … non comporta la manifestazione di un orientamento in ordine alla pretesa formulata dalla parte che intenda agire in giudizio, ma e’ preordinata in via esclusiva a realizzare una definizione concordata della lite” e perche’ “l’attivita’ istruttoria e decisoria del giudice e’ preceduta, di regola, (artt. 183, comma primo, e 420, comma primo, c.p.c.) dal tentativo di conciliazione delle parti dal medesimo adempiuto e che detto intervento non e’ mai stato considerato tale da porre in dubbio l’imparzialita’ del decidente”;
– ribadito il principio secondo cui per i giudici di pace le specifiche cause di incompatibilita’ sono tipizzate dalla legge n. 374 del 1991 e non sono loro applicabili l’art. 16 R.D. 12/1941 e le ulteriori forme di incompatibilita’ previste dalle norme di ordinamento giudiziario, anche in virtu’ del principio sancito dall’art. 51, comma 1, Cost., in base al quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici “secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, sicche’ l’ampliamento delle cause di incompatibilita’, mediante l’applicazione di quelle previste per i magistrati professionali, realizzerebbe un’illegittima introduzione di limiti all’accesso all’ufficio pubblico (o alla permanenza in esso) non voluti dalla legge;
– considerato che bisogna prestare particolare attenzione alla previsione di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 contenente il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione nonche’ di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5”, il quale, al comma 3, prevede che “in ogni caso, i giudici di pace, finche’ dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall’art. 322 del codice di procedura civile”, ponendo una regola di carattere generale, che vieta ai giudici di pace di svolgere l’incarico di conciliatori durante tutto il periodo del loro mandato proprio perche’ essi svolgono l’attivita’ conciliativa prevista dall’art. 322 c.p.c.;
– rilevato che il Consiglio di Stato, nel rendere il parere di sua competenza sullo schema del regolamento in oggetto, all’esito dell’adunanza svoltasi il 5 aprile 2004, ha affermato che l’incompatibilita’ e’ “espressamente estesa all’attivita’ conciliativa stragiudiziale del giudice di pace, come regolata dall’articolo 322 del codice di procedura civile, allo scopo di evitare il contemporaneo esercizio delle due funzioni conciliative”; – individuata la ratio legis del divieto posto dall’art. 7 D.M. 222/2004 nell’escludere che il giudice di pace, gia’ istituzionalmente deputato ad espletare l’attivita’ conciliativa stragiudiziale, possa rendere il medesimo servizio partecipando ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 D.Lgs. 5/2003, appannando la propria immagine di imparzialita’ ed indipendenza, perche’ al magistrato onorario sarebbe consentito di svolgere la medesima attivita’ in ambito “pubblico” e, al contempo, in ambito “privato”, peraltro percependo specifici compensi, corrisposti dalle parti secondo le tariffe stabilite per la conciliazione stragiudiziale;
– considerato che l’art. 7 D.M. 222/2004 trova applicazione, per la conciliazione stragiudiziale, anche in materie diverse rispetto a quelle indicate dall’art. 1 D.lgs. 5/2003 e cioe’ nelle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (delibera del 19 aprile 2007, n. 173/2007/CONS dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni) e nelle controversie in materia di affiliazione commerciale e di patto di famiglia e che non possono esservi dubbi in ordine alla sussistenza della incompatibilita’ tra l’incarico di conciliatore e l’ufficio di giudice di pace per tutte le materie in cui il procedimento di conciliazione stragiudiziale sia disciplinato dal D.M. 222/2004;
– ritenuto che da tale conclusione possa desumersi anche l’incompatibilita’ assoluta del giudice di pace ad esercitare l’incarico di conciliatore, senza che possa operarsi alcuna distinzione in relazione alla materia oggetto della conciliazione stragiudiziale, poiche’ l’art. 322 c.p.c. non pone alcun limite alla competenza del giudice di pace in tema di conciliazione stragiudiziale e l’incompatibilita’ assoluta appare essere del tutto coerente in relazione alla funzione svolta dalla conciliazione stragiudiziale – quale forma alternativa di risoluzione delle controversie – ed alla ratio del divieto – salvaguardia della capacita’ di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di magistrato onorario, come previsto dall’art. 5, comma 3, L. 374/1991;
– ritenuto, in conclusione, che appare del tutto ragionevole discostarsi, mutando indirizzo, da quanto deliberato in data 24 gennaio 2001, alla luce degli interventi normativi degli ultimi anni in tema di conciliazione stragiudiziale, i quali hanno riconosciuto alle camere di commercio un ruolo primario nell’erogazione di tale servizio (legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita’”; legge 29 marzo 2001, n. 135 relativa alla “Riforma della legislazione nazionale del turismo”; decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 relativo alla “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche’ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366”; legge 6 maggio 2004, n. 129 dettante “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”; decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in tema di “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003 n. 229”; legge 14 febbraio 2006, n. 55 avente ad oggetto “Modifiche al codice civile in tema di patto di famiglia”; legge 22 febbraio 2006, n. 84 sulla “Disciplina dell’attivita’ professionale di tintolavanderia”) ed hanno progressivamente allargato l’ambito applicativo della conciliazione, fino a comprendere, secondo l’art. 39 del disegno di legge n. 1082 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile – Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) sottoposto attualmente all’esame del Senato della Repubblica “tutte le controversie su diritti disponibili in ambito civile e commerciale”;
– tutto cio’ premesso, il Consiglio delibera di rispondere al quesito proposto dalla dott.ssa … nel senso che deve ritenersi che l’incarico di conciliatore, previa iscrizione negli elenchi predisposti presso la C.C.I.A.A., non sia compatibile con le funzioni di giudice di pace sia in relazione ai procedimenti di conciliazione stragiudiziale disciplinati dal D.M. 222/2004, sia in relazione ai procedimenti di conciliazione stragiudiziale per i quali non di applica il suddetto decreto ministeriale.”