Più passano i giorni e più si assesta quanto legiferato con la manovra di luglio. Facciamo un quadro di sintesi di quello che ci riguarda: i mediatori, e quei professionisti che esercitano anche la libera professione di avvocati, commercialisti, ecc. infatti, sono cambiate in peggio, le spese nelle aule di giustizia. Gli Uffici interessati e toccati dalla manovra cominciano a delineare e limare le novità introdotte in particolar modo sono stati allargati gli obblighi di determinati adempimenti. I difensori della parte hanno l’obbligo d’indicare negli atti il il loro numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (n.d.r. quella certificata) ed indicare negli atti il numero di codice fiscale della parte. Per quanto riguarda, poi il processo tributario, è esteso il criterio generale secondo cui ove manchi l’indicazione del valore della controversia si applica il contributo nella misura massima, con la conseguenza che in questi ricorsi tributari esso è dovuto nella misura di 1.500 euro, mentre è di 120 euro l’importo del contributo per le cause di valore indeterminabile.
Questo decreto è la risposta da parte del Governo agli avvocati quando incoscientemente, dicevano di tutto contro la mediazione, con questa norma la parte che non si presenta alla mediazione oltre al suo di contributo unificato dovrà pagare anche quello versato dalla parte che ha avviato la procedura conciliativa. Con questo decreto si incoraggiano i cittadini a ricorrere, nel loro interesse alla mediazione, piuttosto che fare causa.
Questo decreto è la risposta da parte del Governo agli avvocati quando incoscientemente, dicevano di tutto contro la mediazione, con questa norma la parte che non si presenta alla mediazione oltre al suo di contributo unificato dovrà pagare anche quello versato dalla parte che ha avviato la procedura conciliativa. Con questo decreto si incoraggiano i cittadini a ricorrere, nel loro interesse alla mediazione, piuttosto che fare causa.
Altra novità di non poca importanza: sanzioni anche per giudici, difensori e C.T.U. per la mancata osservanza di quanto disposto nel calendario del processo fissato dal giudice.
Si riepilogano i principali adempimentidel decreto citato :
- Contributo unificato esteso. Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), amministrativo e tributario.
- Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. il contributo è di 600 euro
- Controversie previdenziali, via l’esenzione. Si elimina l’attuale esenzione per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro o che riguardano rapporti di pubblico impiego. In tali controversie devono versare il contributo le parti titolari di un reddito imponibile Irpef (come risulta dall’ultima dichiarazione), superiore a 21.256,32 euro. La soglia è ottenuta raddoppiando l’importo del reddito massimo previsto quale condizione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (10.628,16 euro).
- Lavoro. il pagamento del contributo è dovuto dalle parti titolari di un reddito Irpef pari a tre volte il reddito massimo richiesto per l’accesso al gratuito patrocinio, ovvero almeno 31.884,48 euro.
- Divorzi. Si elimina l’esenzione dal pagamento del contributo per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi. Quindi chi vorrà separarsi dovrà pagare il contributo unificato aumentato di 4 euro (ora a 37 euro) nel caso in cui si tratti di separazione consensuale e per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Ricorsi al Tar. Anche il ricorso davanti ai tribunali amministrativi regionali sarà più caro: il contributo sale da 500 a 600 euro.
- Diritto di cittadinanza più caro. L’aumento riguarda anche il contributo per i ricorsi che hanno oggetto il diritto di cittadinanza (da 250 a 300 euro).