L’A.N.P.A.R. ritiene di fare cosa gradita ai “naviganti” allegando alla presente notizia il decreto legislativo n. 53/2010.
Art. 1 Termine dilatorio per la stipulazione del contratto (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;
b) alla fine del comma 9 e’ aggiunto il seguente periodo: «L’esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e’ consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che e’ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.»;
c) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: «10. Il contratto non puo’ comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79. 10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e’ stata presentata o e’ stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia’ respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 60. 10-ter. Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo’ essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.».
Art. 2 Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ cosi’ modificato:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «articolo 24, comma 10, legge n. 62/2005» sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;
b) al comma 5 la lettera a), e’ sostituita dalla seguente: «a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonche’ a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;»; c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) e’ aggiunta la seguente: «b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.»; d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo e’ espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione e’ data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La comunicazione e’ accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l’applicazione del comma 4; l’onere puo’ essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l’invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se gia’ inviata. La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l’oggettiva impossibilita’ di rispettare tale contestualita’ a causa dell’elevato numero di destinatari, della difficolta’ di reperimento degli indirizzi, dell’impossibilita’ di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato. 5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. 5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo e’ consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso e’ vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso puo’ essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio e’ aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio. 5-quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la gara o l’invito nelle procedure senza bando fissano l’obbligo del candidato o concorrente di indicare, all’atto di presentazione della candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l’avviso possono altresi’ obbligare il candidato o concorrente a indicare l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.».
Art. 3
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’
inserito il seguente:
«Art. 79-bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis,
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE). – 1. L’avviso volontario per
la trasparenza preventiva il cui formato e’ stabilito, per i
contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo
la procedura di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2,
della direttiva 89/665/CE e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2,
della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell’oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di
affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti
di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale e’ avvenuta l’aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.».
Art. 4
Misure di incentivazione dell’accordo bonario
(articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)
1. All’articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3,
lettera m), n. 1), legge n. 88/2009»;
b) al comma 5 le parole: «apposizione dell’ultima delle riserve
di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione
della commissione»;
c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della
commissione ed e’ nominato, in ogni caso, tra i magistrati
amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque
anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea
in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini
professionali in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 241,
comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;
d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle
seguenti: «di un terzo»;
e) il comma 16 e’ sostituito dal seguente: « 16. Possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del
tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della
proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche’ in caso di
inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.».
Art. 5
Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato
(articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)
1. All’articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5),
legge n. 88/2009»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con
cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito,
se il contratto conterra’, o meno, la clausola compromissoria.
L’aggiudicatario puo’ ricusare la clausola compromissoria, che in
tale caso non e’ inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso.»;
c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro
che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro
di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal
presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio
della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del
difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio
effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita’
del lodo ai sensi dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile»;
d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche ai sensi dell’articolo 240»;
e) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione
e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per
i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo
va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma
pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto
importo e’ direttamente versato all’Autorita’.»;
f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell’articolo 825 del
codice di procedura civile e’ preceduto dal suo deposito presso la
camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo
presso la camera arbitrale e’ effettuato, a cura del collegio
arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per
il fascicolo d’ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale
e’ restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli
adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.»;
g) il comma 11 e’ abrogato;
h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il collegio
arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza
il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i
criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto
decreto.»;
2) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «Il compenso
per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il
segretario, non puo’ comunque superare l’importo di 100 mila euro, da
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.»;
3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ordinanza di
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche’ del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo
per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura
civile.»;
i) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
«12-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del
codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie
parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in
proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello
dell’accoglimento.»;
l) il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario
nominato dal collegio arbitrale e’ liquidato, dallo stesso collegio,
ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi
previste.»;
m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’,
anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della
controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non e’ piu’ proponibile dopo il
decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo
presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d’appello puo’ sospendere, con
ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando
sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta
dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e’ in condizione
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di
consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni
dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma
dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi
con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in
una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede
ai sensi dei periodi precedenti.».
2. All’articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n.
88/2009)»;
b) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 241, comma 12, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo.»;
c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite
dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
i criteri di cui all’articolo 241, comma 13».
Art. 6
Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale
(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo
1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4,
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l’articolo 243 e’
inserito il seguente:
«Art. 243-bis (Informativa in ordine all’intento di proporre
ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge
n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo
1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva
2007/66/CE). – 1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i
soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano
le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione
di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L’informazione di cui al comma 1 e’ fatta mediante comunicazione
scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante,
che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di
illegittimita’ e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in
giudizio, salva in ogni caso la facolta’ di proporre in giudizio
motivi diversi o ulteriori. L’interessato puo’ avvalersi
dell’assistenza di un difensore. La comunicazione puo’ essere
presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un
ricorso giurisdizionale. L’informazione e’ diretta al responsabile
del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo’
essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica
della commissione di gara ed e’ inserita nel verbale della seduta e
comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura
della commissione di gara.
3. L’informativa di cui al presente articolo non impedisce
l’ulteriore corso del procedimento di gara, ne’ il decorso del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato
dall’articolo 11, comma 10, ne’ il decorso del termine per la
proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni
in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se
intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di
autotutela.
5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia
della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai
fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche’ ai sensi
dell’articolo 1227 del codice civile.
6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere,
anche ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4, non e’ impugnabile
autonomamente e puo’ essere contestato congiuntamente all’atto cui si
riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest’ultimo, da
proporsi nel termine di quindici giorni.».
Art. 7 Giurisdizione 1. All’articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».
1. All’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le parole: «articolo 23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse; b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita’ tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all’articolo 244, nonche’ i connessi provvedimenti dell’Autorita’, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.»; c) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: «2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita’ del bando, il ricorso non puo’ comunque essere piu’ proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo’ comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto. 2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2-ter. Quando e’ impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso e’ notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operativita’ della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto. 2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale e’ inderogabile e il relativo difetto e’ rilevato, anche d’ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L’ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando diventa definitiva l’ordinanza che declina la competenza. L’ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza e’ impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento puo’ essere altresi’ richiesto d’ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile puo’ comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza. 2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in: a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli gia’ impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8; b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare; c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso principale; d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti gia’ impugnati; e) quindici giorni per l’appello avverso l’ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione. 2-sexies. In luogo della prova della notificazione puo’ essere depositata la prova che il ricorso e’ stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena e’ disponibile e comunque entro l’udienza o camera di consiglio in cui la causa e’ discussa. 2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 2-octies. Il processo, ferma la possibilita’ della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell’udienza. 2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni. 2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio e’ pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza. 2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso e’ redatta, ordinariamente, in forma semplificata. 2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui e’ notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. La domanda cautelare e’ comunque trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. 2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo’ proporre appello avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.»; d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.».
Art. 9 Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ inserito il seguente: «Art. 245-bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). – 1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita’ della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e’ limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: a) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal presente codice; b) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicita’ del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal presente codice; c) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento; d) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento. 2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessita’ di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. 4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 245-quater. 5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura: a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente codice; b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79-bis, in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto; c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).».
Art. 10
Inefficacia del contratto negli altri casi
(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli
2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 245-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006
e’ inserito il seguente:
«Art. 245-ter (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo
44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega; articoli 2,
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e
articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23°
considerando, direttiva 2007/66/CE). – 1. Fuori dei casi indicati
dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla
l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il
contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare,
degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilita’ per il
ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della
possibilita’ di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio
dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la
relativa domanda sia stata proposta.».
Art. 11
Sanzioni alternative
(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009;
articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies,
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e
6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva
2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006
e’ inserito il seguente:
«Art. 245-quater (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1,
lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e
7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2,
paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE). – 1. Nei casi di cui all’articolo 245-bis,
comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni
alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione
appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore
del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e’ versata
all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo
2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle
autorita’ giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle
aventi natura tributaria» – entro sessanta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per
il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della
sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le
sanzioni e’ comunicata, a cura della segreteria, al Ministero
dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla
pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del
contratto, alla gravita’ della condotta della stazione appaltante e
all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso
l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce
sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e’ stato
stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato
il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle
possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento.».
Art. 12
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. Dopo l’articolo 245-quater del decreto legislativo n. 163 del
2006 e’ inserito il seguente:
«Art. 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente).
- 1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il
contratto e’ comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia
del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e 245-ter. Se il
giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su domanda
e a favore del solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il
risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e’
resa disponibile a subentrare nel contratto, e’ valutata dal giudice
ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.».
Art. 13
Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture
strategiche
(articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega;
articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2,
paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE)
1. All’articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra
parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le
seguenti: «; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo
2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»;
b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all’articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non
espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre alle disposizioni degli articoli
244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies si applicano le
previsioni del presente articolo»;
c) il comma 2 e’ abrogato;
d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ferma restando l’applicazione degli articoli 245-bis e
245-quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la
sospensione».
Art. 14
Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione
dell’Unione europea
(articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009;
articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’
inserito il seguente:
«Art. 251-bis (Obblighi di comunicazione e di informazione alla
Commissione dell’Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l)
legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e
12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE).
- 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica
prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e
dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione
europea, alternativamente:
a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato
posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto
relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa dalla
stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del
competente organo a cui e’ stato proposto il ricorso.
3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera
b), puo’ anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata
costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
informa la Commissione europea dell’esito del ricorso non appena ne
viene a conoscenza.
4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del
contratto relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa
conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche europee notifica alla
Commissione europea la cessazione della sospensione o l’avvio di
un’altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla
procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla
violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una
conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato posto
rimedio.
5. Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che
precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione
appaltante e puo’ chiedere notizie sullo stato del procedimento di
ricorso alla segreteria dell’organo presso cui pende. La richiesta e’
formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e’
resa per iscritto, con la massima tempestivita’ e comunque non oltre
sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi
celeri.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le
informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso,
richieste dalla stessa Commissione nell’ambito del Comitato
consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo’ chiedere le
occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di
eventuali protocolli d’intesa, nonche’, all’Autorita’ di vigilanza
sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle
stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di
tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri
organi di ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.».
Art. 15
Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie
(articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, e’ abrogato l’articolo 20,
commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
l’articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n.
163 del 2006, cosi’ come modificato dall’articolo 1, si applica anche
ai contratti di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge n. 185
del 2008, se l’aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. All’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente: « b) i
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilita’;».
3. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi
in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli
incidentali contenenti domande nuove».
4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli
interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia’
stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E’ abrogato l’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai
bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla
entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai contratti
aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.