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Con l’entrata effettiva in vigore dal 27 aprile 2010 della legge 53/2010 miglioreranno le procedure di ricorso  in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici Con  16 articoli sono state apportate  notevoli ed importanti modifiche al D. leg.vo n.  163/ del 2006. Fra le modifiche di maggior rilievo  quelle riguardanti  l’aggiudicazioni degli appalti con una corsia preferenziale ai sistemi alternativi alla giustizia ordinaria per risolvere le liti quali l’accordo bonario e l’arbitrato.  Il valore massimo da corrispondersi al collegio arbitrale non può essere superiore ai 100.000 euro  onnicomprensivo ( tre arbitri e segretario).

L’A.N.P.A.R. ritiene  di fare cosa gradita ai “naviganti”  allegando alla presente notizia il decreto legislativo n. 53/2010.


Decreto Legislativo 20 marzo 2010 n. 53 

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento 
dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione 
degli appalti pubblici 

(Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2010)
Il Presidente della Repubblica; 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni, concernente codice dei contratti pubblici relativi, a 
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE; 
Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento 
dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione 
degli appalti pubblici; 
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008», ed in particolare 
gli articoli 1, 2 e 44; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 27 novembre 2009; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 gennaio 2010; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 19 marzo 2010; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri 
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; 

E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 


Art. 1 
Termine dilatorio per la stipulazione del contratto 

(articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, 
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 
2007/66/CE)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra 
parentesi, dopo le parole: «articolo 109, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 
44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 
2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, 
lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 
2007/66/CE»; 

b) alla fine del comma 9 e’ aggiunto il seguente periodo: 
«L’esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e’ consentita 
durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo 
di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del 
contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui 
la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, 
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che e’ destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti comunitari.»; 

c) il comma 10 e’ sostituito dai seguenti: 
«10. Il contratto non puo’ comunque essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79. 
10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei 
seguenti casi: 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si 
indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente 
codice, e’ stata presentata o e’ stata ammessa una sola offerta e non 
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della 
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia’ respinte con 
decisione definitiva; 

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui 
all’articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema 
dinamico di acquisizione di cui all’articolo 60. 
10-ter. Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva 
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo’ essere 
stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare 
alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a 
condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento 
cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della 
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza 
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se 
successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa 
quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si 
dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 245, comma 2-quater, 
primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di 
merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, 
da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della 
domanda cautelare.». 


Art. 2 
Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

(articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 
2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, direttiva 
89/665/CEE e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, 
lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati 
dalla direttiva 2007/66/CE)

1. L’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ cosi’ 
modificato: 

a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra 
parentesi, dopo le parole: «articolo 24, comma 10, legge n. 62/2005» 
sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), 
legge n. 88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1, 
lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis, 
2-quater, 2-septies, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, 
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»; 

b) al comma 5 la lettera a), e’ sostituita dalla seguente: 
«a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro 
un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al 
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 
hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui 
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto 
impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare 
dette impugnazioni, nonche’ a coloro che hanno impugnato il bando o 
la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora 
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;»; 
c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) e’ aggiunta la seguente: 
«b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con 
l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del 
presente comma.»; 
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
«5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 
notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero 
mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo e’ espressamente 
autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di 
posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in 
sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o 
notificazione, dell’avvenuta spedizione e’ data contestualmente 
notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non 
certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta 
elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La 
comunicazione e’ accompagnata dal provvedimento e dalla relativa 
motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera 
c), e fatta salva l’applicazione del comma 4; l’onere puo’ essere 
assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), 
mediante l’invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, 
lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, se gia’ inviata. La 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e quella della 
stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, 
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva 
l’oggettiva impossibilita’ di rispettare tale contestualita’ a causa 
dell’elevato numero di destinatari, della difficolta’ di reperimento 
degli indirizzi, dell’impossibilita’ di recapito della posta 
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento 
oggettivo e comprovato. 
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), 
indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto. 
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti 
dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono 
adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del 
presente articolo e’ consentito entro dieci giorni dall’invio della 
comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed 
estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e 
provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o 
differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le 
comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali 
l’accesso e’ vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui 
l’accesso puo’ essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che 
l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio e’ 
aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio. 
5-quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la gara o 
l’invito nelle procedure senza bando fissano l’obbligo del candidato 
o concorrente di indicare, all’atto di presentazione della 
candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; 
il bando o l’avviso possono altresi’ obbligare il candidato o 
concorrente a indicare l’indirizzo di posta elettronica o il numero 
di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.». 



Art. 3 
Avviso volontario per la trasparenza preventiva 

(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, 
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come 
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ 
inserito il seguente: 
«Art. 79-bis (Avviso volontario per la trasparenza preventiva 
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009; articolo 3-bis, 
direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come 
modificati dalla direttiva 2007/66/CE). – 1. L’avviso volontario per 
la trasparenza preventiva il cui formato e’ stabilito, per i 
contratti di rilevanza comunitaria, dalla Commissione europea secondo 
la procedura di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, 
della direttiva 89/665/CE e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, 
della direttiva 92/13/CE, contiene le seguenti informazioni: 
a) denominazione e recapito della stazione appaltante; 
b) descrizione dell’oggetto del contratto; 
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di 
affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di 
gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti 
di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia; 
d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del 
quale e’ avvenuta l’aggiudicazione definitiva; 
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla 
stazione appaltante.». 



Art. 4 
Misure di incentivazione dell’accordo bonario 

(articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)
1. All’articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra 
parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 
n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, 
lettera m), n. 1), legge n. 88/2009»; 
b) al comma 5 le parole: «apposizione dell’ultima delle riserve 
di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione 
della commissione»; 
c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: 
«9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della 
commissione ed e’ nominato, in ogni caso, tra i magistrati 
amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i 
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i 
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque 
anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea 
in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini 
professionali in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 241, 
comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»; 
d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle 
seguenti: «di un terzo»; 
e) il comma 16 e’ sostituito dal seguente: « 16. Possono essere 
aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del 
tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della 
proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonche’ in caso di 
inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.». 



Art. 5 
Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato 

(articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)

1. All’articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra 
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le 
seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), 
legge n. 88/2009»; 
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 
«1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con 
cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, 
se il contratto conterra’, o meno, la clausola compromissoria. 
L’aggiudicatario puo’ ricusare la clausola compromissoria, che in 
tale caso non e’ inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione 
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza 
dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso.»; 
c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 
muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro 
che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro 
di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal 
presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio 
della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del 
difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio 
effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita’ 
del lodo ai sensi dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di 
procedura civile»; 
d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 
anche ai sensi dell’articolo 240»; 
e) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: 
«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione 
e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per 
i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo 
va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma 
pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto 
importo e’ direttamente versato all’Autorita’.»; 
f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente: 
«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell’articolo 825 del 
codice di procedura civile e’ preceduto dal suo deposito presso la 
camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo 
presso la camera arbitrale e’ effettuato, a cura del collegio 
arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per 
il fascicolo d’ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale 
e’ restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli 
adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.»; 
g) il comma 11 e’ abrogato; 
h) al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il collegio 
arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza 
il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i 
criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto 
decreto.»; 
2) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «Il compenso 
per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il 
segretario, non puo’ comunque superare l’importo di 100 mila euro, da 
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti.»; 
3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ordinanza di 
liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche’ del 
compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo 
per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura 
civile.»; 
i) dopo il comma 12 e’ inserito il seguente: 
«12-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del 
codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie 
parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in 
proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello 
dell’accoglimento.»; 
l) il comma 13 e’ sostituito dal seguente: 
«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario 
nominato dal collegio arbitrale e’ liquidato, dallo stesso collegio, 
ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 
nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi 
previste.»; 
m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
«15-bis. Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’, 
anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della 
controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta 
giorni dalla notificazione del lodo e non e’ piu’ proponibile dopo il 
decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo 
presso la Camera arbitrale. 
15-ter. Su istanza di parte la Corte d’appello puo’ sospendere, con 
ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. 
Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando 
sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta 
dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e’ in condizione 
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, 
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di 
consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni 
dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma 
dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene 
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi 
con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in 
una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede 
ai sensi dei periodi precedenti.». 

2. All’articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra 
parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le 
seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 
88/2009)»; 
b) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 241, comma 12, secondo, 
terzo, quarto e quinto periodo.»; 
c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite 
dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»; 
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con 
i criteri di cui all’articolo 241, comma 13». 


Art. 6 
Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale 

(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 
1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, 
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l’articolo 243 e’ 
inserito il seguente: 
«Art. 243-bis (Informativa in ordine all’intento di proporre 
ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge 
n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 
1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 
2007/66/CE). – 1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i 
soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano 
le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione 
di proporre un ricorso giurisdizionale. 

2. L’informazione di cui al comma 1 e’ fatta mediante comunicazione 
scritta e sottoscritta dall’interessato, o da un suo rappresentante, 
che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di 
illegittimita’ e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in 
giudizio, salva in ogni caso la facolta’ di proporre in giudizio 
motivi diversi o ulteriori. L’interessato puo’ avvalersi 
dell’assistenza di un difensore. La comunicazione puo’ essere 
presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un 
ricorso giurisdizionale. L’informazione e’ diretta al responsabile 
del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo’ 
essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica 
della commissione di gara ed e’ inserita nel verbale della seduta e 
comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura 
della commissione di gara. 

3. L’informativa di cui al presente articolo non impedisce 
l’ulteriore corso del procedimento di gara, ne’ il decorso del 
termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato 
dall’articolo 11, comma 10, ne’ il decorso del termine per la 
proposizione del ricorso giurisdizionale. 

4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla 
comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni 
in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se 
intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di 
autotutela. 

5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia 
della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai 
fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche’ ai sensi 
dell’articolo 1227 del codice civile. 

6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, 
anche ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4, non e’ impugnabile 
autonomamente e puo’ essere contestato congiuntamente all’atto cui si 
riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest’ultimo, da 
proporsi nel termine di quindici giorni.». 



Art. 7 
Giurisdizione 

1. All’articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 
2006 e’ aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si 
estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di 
annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».

Art. 8 
Tutela processuale 

(articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge n. 88/2009; 
articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, 
direttiva 89/665/CEE, articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, e articolo 
2-quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 
2007/66/CE)
1. All’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra 
parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le 
seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettere a), b), c), f), g), legge 
n. 88/2009; articolo 2, paragrafi 3 e 4, articolo 2-quater, direttiva 
89/665/CEE e articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, articolo 2-quater, 
direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE», e le 
parole: «articolo 23-bis, legge n. 1034/1971;» sono soppresse; 
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: 
«1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e 
di attivita’ tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a 
lavori, servizi o forniture, di cui all’articolo 244, nonche’ i 
connessi provvedimenti dell’Autorita’, sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.»; 
c) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: 
«2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita’ del bando, il 
ricorso non puo’ comunque essere piu’ proposto decorsi trenta giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225, a condizione 
che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione 
appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa 
pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni 
di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle 
prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo’ comunque essere 
proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto. 
2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 
seguenti si applica l’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 
1034. 

2-ter. Quando e’ impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la 
stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello 
Stato, il ricorso e’ notificato, oltre che presso detta Avvocatura, 
anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non 
anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine 
dell’operativita’ della sospensione obbligatoria del termine per la 
stipulazione del contratto. 
2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo 
regionale e’ inderogabile e il relativo difetto e’ rilevato, anche 
d’ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con 
ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in 
mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L’ordinanza indica 
il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il 
processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da 
quando diventa definitiva l’ordinanza che declina la competenza. 
L’ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza e’ 
impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o 
notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento puo’ 
essere altresi’ richiesto d’ufficio alla prima udienza dal giudice 
indicato come competente dal tribunale adito. La questione di 
competenza inderogabile puo’ comunque essere fatta valere anche con 
il regolamento di competenza. 
2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in: 
a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la 
proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli gia’ 
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti 
ai sensi dell’articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si 
indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui 
all’articolo 66, comma 8; 
b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del 
ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, 
dell’appello avverso l’ordinanza cautelare; 
c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, 
decorrenti dalla notificazione del ricorso principale; 
d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti 
avverso gli atti gia’ impugnati; 
e) quindici giorni per l’appello avverso l’ordinanza cautelare 
decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione. 
2-sexies. In luogo della prova della notificazione puo’ essere 
depositata la prova che il ricorso e’ stato consegnato per le 
notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata 
appena e’ disponibile e comunque entro l’udienza o camera di 
consiglio in cui la causa e’ discussa. 
2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara 
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
2-octies. Il processo, ferma la possibilita’ della sua definizione 
immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, 
viene comunque definito ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi 
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione 
delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato 
avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o posta 
elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data 
dell’udienza. 
2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario 
integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a 
difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che 
dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del 
contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei 
termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta 
giorni. 
2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio 
e’ pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza. 
2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la 
sentenza che decide il ricorso e’ redatta, ordinariamente, in forma 
semplificata. 
2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui e’ 
notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie, in 
relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. 
La domanda cautelare e’ comunque trattata alla prima udienza utile in 
camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il 
giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se 
ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se 
solleva o vengono proposti incidenti processuali. 
2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano 
anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto 
avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di 
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo’ proporre appello 
avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.»; 
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni 
recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al 
Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano 
disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti 
disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo 
amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.». 



Art. 9 
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni 

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, 
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE 
e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, 
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 
23° considerando, direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ 
inserito il seguente: 
«Art. 245-bis (Inefficacia del contratto in caso di gravi 
violazioni (articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 
88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, 
direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 
2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 
2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE). – 1. Il giudice 
che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del 
contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni 
delle parti e della valutazione della gravita’ della condotta della 
stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria 
di inefficacia e’ limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla 
data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: 
a) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta senza previa 
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta 
dal presente codice; 
b) se l’aggiudicazione definitiva e’ avvenuta con procedura 
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi 
consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicita’ 
del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e’ prescritta dal 
presente codice; 
c) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine 
dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10, qualora tale 
violazione abbia privato il ricorrente della possibilita’ di 
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto 
e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri 
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del 
ricorrente di ottenere l’affidamento; 
d) se il contratto e’ stato stipulato senza rispettare la 
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante 
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso 
l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 10-ter, 
qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri 
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilita’ del 
ricorrente di ottenere l’affidamento. 

2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni 
di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze 
imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi 
effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra 
l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, 
tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono 
essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi 
economici possono essere presi in considerazione come esigenze 
imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del 
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo 
all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel 
contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta 
l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative 
gli interessi economici legati direttamente al contratto, che 
comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione 
del contratto stesso, dalla necessita’ di indire una nuova procedura 
di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli 
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 

3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in 
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. 

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia 
considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si 
applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 245-quater. 

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e 
b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto 
in essere la seguente procedura: 
a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di 
affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa 
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente 
codice; 
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza 
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi 
dell’articolo 79-bis, in cui manifesta l’intenzione di concludere il 
contratto; 
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un 
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).». 



Art. 10 
Inefficacia del contratto negli altri casi 

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, 
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 
2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° 
considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 245-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 
e’ inserito il seguente: 
«Art. 245-ter (Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo 
44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge delega; articoli 2, 
paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e 
articoli 2, paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° 
considerando, direttiva 2007/66/CE). – 1. Fuori dei casi indicati 
dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla 
l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il 
contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, 
degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilita’ per il 
ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi 
riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della 
possibilita’ di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio 
dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la 
relativa domanda sia stata proposta.». 



Art. 11 
Sanzioni alternative 

(articolo 44, comma 1, lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; 
articoli 2, paragrafi 6 e 7, 2-quinquies, 
2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, paragrafi 1 e 
6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come 
modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 
2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 
e’ inserito il seguente: 
«Art. 245-quater (Sanzioni alternative (articolo 44, comma 1, 
lettera f) e lettera h), legge n. 88/2009; articoli 2, paragrafi 6 e 
7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articoli 2, 
paragrafi 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, 
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, 
direttiva 2007/66/CE). – 1. Nei casi di cui all’articolo 245-bis, 
comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni 
alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: 
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione 
appaltante, di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore 
del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e’ versata 
all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 
2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle 
autorita’ giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle 
aventi natura tributaria» – entro sessanta giorni dal passaggio in 
giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per 
il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della 
sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le 
sanzioni e’ comunicata, a cura della segreteria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla 
pubblicazione; 
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un 
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento 
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 

2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il 
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura 
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del 
contratto, alla gravita’ della condotta della stazione appaltante e 
all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso 
l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce 
sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative. 

3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora 
il contratto e’ stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio 
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e’ stato 
stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione 
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso 
l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato 
il ricorrente della possibilita’ di avvalersi di mezzi di ricorso 
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle 
possibilita’ del ricorrente di ottenere l’affidamento.». 



Art. 12 
Tutela in forma specifica e per equivalente

1. Dopo l’articolo 245-quater del decreto legislativo n. 163 del 
2006 e’ inserito il seguente: 
«Art. 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente). 
- 1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il 
contratto e’ comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia 
del contratto ai sensi degli articoli 245-bis e 245-ter. Se il 
giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su domanda 
e a favore del solo ricorrente avente titolo all’aggiudicazione, il 
risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato. 

2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato 
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e’ 
resa disponibile a subentrare nel contratto, e’ valutata dal giudice 
ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.». 



Art. 13 
Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture 
strategiche 

(articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; 
articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, 
paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 
2007/66/CE)
1. All’articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra 
parentesi, dopo le parole: «legge n. 80/2005», sono aggiunte le 
seguenti: «; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 
2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, 
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE»; 
b) al comma 1 le parole: «le disposizioni di cui all’articolo 
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non 
espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo» sono 
sostituite dalle seguenti: «oltre alle disposizioni degli articoli 
244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies si applicano le 
previsioni del presente articolo»; 
c) il comma 2 e’ abrogato; 
d) nel comma 4, le parole: «La sospensione» sono sostituite dalle 
seguenti: «Ferma restando l’applicazione degli articoli 245-bis e 
245-quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la 
sospensione». 



Art. 14 
Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione 
dell’Unione europea 

(articolo 44, comma 3, lettera l) legge n. 88/2009; 
articoli 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12 
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

1. Dopo l’articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e’ 
inserito il seguente: 
«Art. 251-bis (Obblighi di comunicazione e di informazione alla 
Commissione dell’Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) 
legge n. 88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 
12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). 
- 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica 
prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e 
dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come 
modificati dalla direttiva 2007/66/CE. 

2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di 
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione 
europea, alternativamente: 
a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio; 
b) una conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato 
posto rimedio; 
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto 
relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa dalla 
stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del 
competente organo a cui e’ stato proposto il ricorso. 

3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera 
b), puo’ anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata 
costituisce gia’ l’oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee 
informa la Commissione europea dell’esito del ricorso non appena ne 
viene a conoscenza. 

4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del 
contratto relativo a lavori, servizi o forniture e’ stata sospesa 
conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le politiche europee notifica alla 
Commissione europea la cessazione della sospensione o l’avvio di 
un’altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla 
procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla 
violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una 
conclusione motivata per spiegare perche’ non vi sia stato posto 
rimedio. 

5. Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che 
precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione 
appaltante e puo’ chiedere notizie sullo stato del procedimento di 
ricorso alla segreteria dell’organo presso cui pende. La richiesta e’ 
formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e’ 
resa per iscritto, con la massima tempestivita’ e comunque non oltre 
sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi 
celeri. 

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le 
informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, 
richieste dalla stessa Commissione nell’ambito del Comitato 
consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo’ chiedere le 
occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi 
regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di 
eventuali protocolli d’intesa, nonche’, all’Autorita’ di vigilanza 
sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle 
stazioni appaltanti. 

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di 
tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri 
organi di ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.». 


Art. 15 
Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie 

(articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, e’ abrogato l’articolo 20, 
commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
l’articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 
163 del 2006, cosi’ come modificato dall’articolo 1, si applica anche 
ai contratti di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 
del 2008, se l’aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 

2. All’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1; 
b) la lettera b) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente: « b) i 
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di 
espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere 
pubbliche o di pubblica utilita’;». 

3. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le 
parole: «per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, 
servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «per i ricorsi 
in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli 
incidentali contenenti domande nuove». 

4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli 
interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia’ 
stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

5. E’ abrogato l’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai 
bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla 
entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai contratti 
aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali. 



Art. 16 
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al 
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente.