La Corte Suprema di Cassazione a Sez. Unite., con Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
- Autore dell'articolo:Anpar Salerno
- Articolo pubblicato:6 Ottobre 2020
- Categoria dell'articolo:Uncategorized
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