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Condivisibile come sempre le novità che arrivano dal CNF (Consiglio Nazionale Forense), secondo il presidente Pecoraro dell’A.N.PA.R. questa è la strada maestra da perseguire.  Un passato remoto segnato da un passato prossimo che  potrebbe segnare una fiducia rinnovata  nell’avvocatura da parte dei cittadini.

Pubblichiamo la circolare n. 13-C-2011 inviata a tutti gli ordini  provinciali degli avvocati dal C.N.F.

Avvocati mediatori a prova di deontologia. Non solo non potranno assumere la funzione di mediatore senza una adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento; ma dovranno guardarsi da ogni conflitto di interesse o incompatibilità. Il Consiglio nazionale forense ha approvato nella seduta amministrativa del 27 maggio scorso una proposta di integrazione del codice deontologico forense per disciplinare l’impegno degli avvocati che dovessero fare i mediatori. Come di consueto quando si tratta di modifiche delle norme deontologiche la proposta, volta all’inserimento dell’ articolo 55bis, è stata inviata agli Ordini con la circolare n. 13-C-2011 in modo che essi possano far prevenire le proprie osservazioni e proposte di modifica entro il 30 giugno. Il Consiglio, esaurito il confronto con gli Ordini, delibererà la novella possibilmente nella seduta amministrativa di metà luglio. “In attesa delle auspicate modifiche dell’istituto conseguenti anche alla verifica della sua costituzionalità”, premette e spiega la circolare, “la messa a punto deontologica è stata ritenuta in ogni caso passaggio urgente ed ineludibile per consentire ai Consigli degli Ordini il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari. In particolare, il nuovo articolo 55 bis richiama innanzitutto il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa primaria in materia di mediazione, in particolare quelli posti a presidio dei requisiti di terzietà, indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore. In secondo luogo, il canone deontologico sottolinea il dovere di competenza, “volendo con ciò evidenziare sopratutto la peculiarità dell’avvocato mediatore, che non può farsi autore di una proposta di conciliazione non conforme al diritto e non può sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli le parti, nel momento del regolamento di interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto”, spiega il Cnf nella circolare. In particolare, l’articolo 55 bis stabilisce che l’avvocato non deve assumere le funzioni di mediatore in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento. Gli altri canoni deontologici regolano i possibili profili di incompatibilità, di conflitto di interessi, di accaparramento di clientela. In particolare, stabiliscono che non può assumere funzioni di mediatore l’avvocato che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti o quando una delle parti sia assistita o lo sia stata negli ultimi due anni da un suo socio o associato. Se poi ha assunto le funzioni di mediatore non potrò avviare rapporti professionali con le parti per i successivi due anni.