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Nel regolamento in fase di pubblicazione, per la costituzione di un organismo di conciliazione privato, presso cui può svolgersi  il procedimento di mediazione  ai sensi della legge 28/2010, è probabile che venga richiesta  una capacità finanziaria e organizzativa oltre  la compatibilità dell’attività di formazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo, anche il possesso di un patrimonio netto pari almeno a 100.000,00 euro (centomila euro). Anche per gli enti formatori privati, che attraverso loro articolazioni, viene svolta l’attività di formazione dei mediatori, è probabile che venga richiesta  una capacità finanziaria e organizzativa oltre  la compatibilità dell’ attività di formazione con l’ oggetto sociale o lo scopo associativo, anche il possesso di un patrimonio netto pari almeno a 100.000,00 euro (centomila euro). Se, così dovesse essere per gli enti privati che sono organismi e enti formativi (l’adeguamento è previsto anche per quelli già esistenti) , oltre  alla polizza di assicurazione di responsabilità civile per  500.000,00 euro (cinquecentomilaeuro) dovranno avere  un patrimonio netto complessivo di euro 200.000,00 (duecentomilaeuro).
Ufficio stampa ANPAR.