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SI COMINCIA AD APPLICARE L’ART.185 bis cpc : ORDINANZA DEL GIUDICE dr. MORICONI DEL TRIBUNALE DI ROMA – XIII SEZIONE CIVILE, in data 23 settembre 2013.

(a cura dell'avv. Domenico Lenoci)

Prime e concrete applicazioni dell’art.185 bis c.p.c. da parte dei giudici più sensibili alla capacità deflattiva degli accordi raggiunti dalle parti durante il processo. Parte dal Tribunale di Roma e dal dr. Moriconi una applicazione illuminata dell’articolo in esame, espressa con un’ordinanza del 23 settembre 2013, in cui il Magistrato considera “ che, in relazione all’istruttoria espletata, ed ai provvedimenti già emessi, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo”. Poi chiarisce che una tale soluzione non potrebbe che essere vantaggiosa per le parti, considerato i gravosi ruoli dei giudici e i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, e tenuto conto che una tale soluzione deve essere assunta in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario ma di una reale considerazione degli interessi delle parti.

La controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, per cui il Giudice non ha avuto bisogno di approfondimenti normativi e giurisprudenziali, rientrando il caso perfettamente nella previsione del novellato art.185 bis c.p.c. quando si parla di esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.

La stessa natura della controversia, afferma il Giudicante, ed il valore della controversia sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte dello stesso.

Notiamo la considerazione di notevole peso processuale secondo cui tale norma, in applicazione del principio “tempus regit actum”, è applicabile ai procedimenti già pendenti alla data di sua entrata in vigore.

Altra considerazione di notevole importanza deriva dal dato normativo che, non prevedendo la motivazione nella formulazione della proposta conciliativa, lascia tuttavia, secondo il dr. Moriconi, al Giudice la possibilità di tracciare linee guida per le parti che potrebbero orientarle nella riflessione sul contenuto della proposta. Sotto tale ultimo profilo, nota il Giudicante, vi è la possibilità delle parti, assistite dai rispettivi difensori, di avvalersi di un Organismo di mediazione serio ed efficiente e di un mediatore di provata capacità professionale e quindi di avvalersi anche di un percorso esterno demandato dal Giudice.

Vi rimetto per altri ed ulteriori spunti l’Ordinanza del 23 settembre 2013 della XIII Sezione civile del Tribunale di Roma.

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII – ORDINANZA

Il Giudice,dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell’ART.185 bis cpc

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio, come richiesto dalla compagnia assicuratrice convenuta, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa.
Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.
Viene infatti fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .
P.Q.M.
• INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;
• INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
• RINVIA all’udienza del 19.12.2013 h.10 per quanto di ragione.-
Roma lì 23.9.2013
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

Il Giudice,
letti gli atti della causa,
ritenutolo opportuno,
considerato che i fatti che hanno dato luogo alla stessa sono in grande parte pacifici (incisione con i cerchioni di metallo del manto autostradale per un lungo e determinato tratto da parte di un automezzo pesante che aveva perso i due pneumatici gemellari sinistri con danneggiamento dello speciale asfalto drenante ricostituito con mastice bituminoso che non ha, a seguito delle esperite prove tecniche da parte del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi valori di aderenza, tanto da necessitare la ricostituzione di tutto il tratto stradale, per la corsia interessata, non essendo idonea e sicura la semplice riparazione parziale della lunga linea incisa); come indiscutibile è il danno (nell’an) e la responsabilità esclusiva del proprietario dell’automezzo e quindi dell’assicuratore;
P R O P O N E
il pagamento a favore della spa (Omissis) ed a carico della spa Groupama Assicurazioni in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €. 480.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento della metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
Il Giudice