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Una delle novità della “ nuova” mediazione civile e commerciale introdotta dalla legge n.98/2013 è sicuramente il c.d. primo incontro informativo tra il mediatore e le parti. Secondo quanto previsto dall’art.8 comma1 del D.Lgs.28/2010, appunto novellato dalla cit. legge 98, “ durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.-

In teoria, la norma prevede una fase preliminare che pare essere distinta dal procedimento di mediazione, fase in cui il mediatore non cerca di favorire l’accordo fra le parti, ma svolge un ruolo di informatore sulla funzione dell’istituto e sulle sue modalità di attuazione. In pratica, però, il mediatore può andare oltre questo compito informativo perché deve indagare se esistono le condizioni tali da permettere l’inizio della procedura, volontà delle parti permettendo.

L’art.8 novellato ha specificato le attività che il mediatore ha il compito di svolgere nel primo incontro con le parti, delle quali non si faceva menzione nell’art.8 precedente, ma che, nella pratica, sono state sempre attuate in quanto connaturali alla procedura di mediazione (ricordo ai miei colleghi mediatori ed ex discenti il famoso “ monologo del mediatore”). In altre parole più pratiche, il mediatore deve verificare la corretta instaurazione della procedura per poi procedere al tentativo, entrando, di conseguenza, nel merito della controversia ed adoperandosi affinchè le parti raggiungano l’accordo. Ora la prima domanda che il mediatore sul tavolo dell’esperienza può farsi è : in che momento comincia la procedura di mediazione? Secondo il mio parere, una volta designato il mediatore e fissato il primo incontro, la procedura può dirsi essere iniziata come dimostra il fatto la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce effetti sulla prescrizione e sulla decadenza. Ora la circostanza che il mediatore invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di “iniziare” la procedura e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento deve essere corretta con un più corretto “ proseguire”.

Quanto alla possibilità da parte del mediatore di poter semplicemente rinviare ad altra data il primo incontro informativo tenuto con le parti, come semplice incontro di proseguimento, mi sembra di poter affermare, nel silenzio della legge, che è certamente possibile quando si verificano situazioni tali che ne giustifichino il rinvio (per esempio : problemi di procura di una parte, di mancata presenza giustificata e volontà di presentarsi appena possibile, ecc. ).

Come ho accennato, la novità del primo incontro informativo ha vantaggi ma anche qualche rischio. Il vantaggio per le parti è quello di aver un contatto con il mediatore a costo contenuto in quanto sono dovute da ciascuna parte le spese di avvio del procedimento, fissate in 40 euro più iva. Gli ostacoli sono essenzialmente quelli di far conoscere alle parti le finalità della mediazione per far sì che il primo incontro non abbia come obiettivo il soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Se una o entrambe le parti si esprimono per non proseguire la procedura di mediazione, è opportuno che il mediatore, pur senza chiedere né trascrivere a verbale le motivazioni delle parti, possa indicare nello stesso quale delle due parti si dimostra disposta a proseguire la mediazione e quale no. Così ogni parte potrà assumersi le proprie responsabilità nell’eventuale giudizio civile in relazione alla sua disponibilità a cercare una soluzione concordata.

Domenico Lenoci (Mediatore e Formatore ANPAR)