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Riceviamo e pubblichiamo con  piacere

Con questo contributo, vorrei proporre, a vantaggio dei colleghi mediatori e formatori, delle osservazioni e delle possibili soluzioni a dubbi interpretativi nati dal novellato art.4 del D.Lgs. n.28/2010, in tema di posizione territoriale dell’ OdM,  adito per la procedura di mediazione.

L’art.4 citato recita che l’istanza debba essere presentata ad un organismo di mediazione sito “ nel luogo del giudice territorialmente competente”. In primis, mi sembra opportuno chiarire la nozione di “ luogo “, che mi delimita l’ambito territoriale dell’organo giudiziario che è dalla legge indicato come competente per conoscere della controversia. Per esempio, il circondario per le cause di competenze del Tribunale, il territorio regionale per le cause di competenza del Tribunale delle Imprese ed il Distretto della Corte d’Appello per le mediazioni delegate dal giudice. Discorso a parte per la circoscrizione del Giudice di Pace che potranno avere modifiche dopo la riforma della geografia giudiziaria.

Su questo punto penso non vi possano essere dubbi interpretativi così come, invece, vi sono in relazione al mancato rispetto di questa norma, non avendo previsto il legislatore una sanzione per la mancata osservanza. Possiamo risolvere questi dubbi risalendo alla nozione di competenza territoriale del codice di procedura civile? Bisogna tenere presente che il procedimento di mediazione non è un procedimento giurisdizionale? Bene, alle due domande diamo una risposta che prenda spunti dalle due situazioni. Il codice prevede  la distinzione tra competenza territoriale derogabile e competenza inderogabile, di modo che nel primo caso le parti possono accordarsi in maniera diversa, nel secondo caso no. Ora consideriamo il fatto che il procedimento di mediazione è fondato sull’autonomia negoziale delle parti e che inserire la distinzione di cui sopra può sembrare discutibile. Si può sicuramente affermare, considerato la diversità sostanziale del processo dalla mediazione, che non si può individuare nella posizione territoriale dell’OdM un presupposto di procedibilità come nel processo civile.

Detto questo, non si può non condividere la tesi che il cit. art.4 non stabilisce una regola di competenza in senso tecnico ma una norma che protegga le parti dal fatto di poter essere invitata davanti ad un OdM sito in un luogo lontano, non collegato alle parti e alla lite. Ora è chiaro che se le parti sono d’accoro nello svolgere il tentativo in un luogo diverso da quello stabilito dall’art.4 ciò è possibile perché la norma viene meno, considerata la volontà delle parti.

In buona sostanza, raccogliendo elementi dall’esperienza, si possono concretamente verificare queste ipotesi: a) le parti partecipano alla procedura e raggiungono l’accordo. Esso è valido indipendentemente dal luogo in cui è stato concluso; b) la parte invitata in mediazione non si presenta. Qui la norma trova applicazione proprio perché ha lo scopo di evitare che la parte chiamata debba affrontare il procedimento in un luogo lontano, scelto unilateralmente dalla parte istante. In questo caso il tentativo non si è validamente svolto e la parte non comparsa, per il fatto di essere stata invitata in un luogo non territorialmente competente, non incorre  nelle conseguenze dell’art.8 del D-Lgs.28/2010 e il giudice, se la mediazione è condizione di procedibilità, deve rinviare l’udienza, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per presentare la domanda ad un OdM; c) la parte invitata si presenta al primo incontro informativo dichiarando di non voler proseguire nella mediazione perché chiamata davanti ad un OdM che non rispetta la norma dell’art.4 cit.. La soluzione è identica al caso ci cui al punto b); d)la parte invitata si presenta e partecipa al procedimento di mediazione ma le parti non raggiungono l’accordo. In questo caso, penso si possa affermare che il giudice non possa ritenere il tentativo privo di effetti, e quindi le parti che hanno volontariamente partecipato alla mediazione non possono poi eccepirne la non efficacia nell’eventuale successivo processo, e né il giudice può rilevare d’ufficio la contrarietà allanorma dell’art.4 cit..

(Avv.prof. Domenico Lenoci)