LA MEDIAZIONE CIVILE AL CENTRO DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO
Grandi titoli sulla crisi della giustizia italiana all’inaugurazione dell’anno giudiziario e tutti aventi lo stesso tema: “la giustizia è ormai al collasso; alto numero di prescrizioni; processi lenti” e chi ne ha più ne metta, ma tutti gli intervenuti, concordano sul fatto che l’unico sistema valido ed efficiente per combattere questo stato di cose è il neo istituto giuridico della mediazione civile. La relazione di sintesi del Primo Presidente della Corte di Cassazione in materia di mediazione civile, oltre che dare valore al neo istituto, è andato ben oltre, quando ha affermato che “uno dei pilastri su cui si fonda il nuovo istituto è la previsione dell’obbligatorietà della mediazione per chi intenda introdurre una controversia rientrante tra quelle previste dalla legge”.
In questo contesto anche il Presidente dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato, dell’A.N.P.A.R. si inserisce per dire la sua.
Dice Pecoraro: il messaggio venuto fuori dalle varie relazioni ed interventi è chiaro per tutti: “senza resistenze corporative” (Alfano), “bisogna passare ai fatti” (Palamara), dunque andare avanti senza tentennamenti al fine di cominciare a costruire “quel pilastro” dell’obbligatorietà della mediazione per chi intende introdurre una controversie (Lupo).
In questo contesto anche il Presidente dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato, dell’A.N.P.A.R. si inserisce per dire la sua.
Dice Pecoraro: il messaggio venuto fuori dalle varie relazioni ed interventi è chiaro per tutti: “senza resistenze corporative” (Alfano), “bisogna passare ai fatti” (Palamara), dunque andare avanti senza tentennamenti al fine di cominciare a costruire “quel pilastro” dell’obbligatorietà della mediazione per chi intende introdurre una controversie (Lupo).
Il consenso sull’obbligatorietà si è fatto largo nei confronti di tutti , gli unici che esprimono pareri negativi sono solo i “vertici” dell’O.U.A. dove alcuni componenti pur di salvaguardare interessi personalistici, si sono avventurati a parlare ai propri colleghi in modo elementare della mediazione, dopo essere stati in silenzio, bugiardi e scettici per oltre un decennio. Migliaia e migliaia di mediatori professionali iscritti all’Organismo che rappresento – continua Pecoraro- sono stufi di essere offesi da chi va in giro parlando di “mediaconciliazione” (non esiste un legge sulla conciliazione si preferisce un sinonimo per confondere maggiormente le acque), a tal proposito il nostro comitato scientifico-giuridico, sta valutando se esistono gli estremi per intentare una “class action” nei confronti di chi ha deluso e ferito l’orgoglio di essere professionisti della mediazione coniando! un temine di disistima, che può influire non poco nei confronti di chi si appresta a risolvere una controversia, attraverso un organismo di conciliazione – che nel designare un mediatore professionale fortemente competente – deve convincere le parti di non trovarsi di fronte ad un “mediamediatore o medioconciliatore”. Il no già deciso a queste offese viene dalla categoria di giovani avvocati che non ci stanno ad essere qualificati “mediavvocati”, solo perché hanno arricchito il loro bagaglio culturale e professionale acquisendo la qualifica di mediatore professionale,in modo da avere delle opportunità lavorative in più: che sia stato coniato un termine di “mediaconciliazione” o “mediamediazione” che sia è e resta un’offesa alla categoria dei mediatori chiamati a comporre una controversia. Sarà cura della magistratura valutarne eventualmente la portata offensiva alla categoria dei nostri iscritti (tra i quali tantissimi avvocati).
Questa è gente – continua Pecoraro – abituata a diffondere zizzanie per il solo scopo personalistico, hanno detto cose diverse da quello che pensavano ai loro iscritti ed ora sono alla resa dei conti. Adesso, chi glielo dice a quegli avvocati con anzianità di iscrizione all’albo di 15 anni – che fino a Novembre potevano acquisire la qualifica di conciliatore specializzato a semplice domanda – di frequentare un corso obbligatorio di 50 ore, per non essere fuori dal mercato del lavoro professionale? Non è forse questo il motivo per cui chiedono il rinvio dell’obbligatorietà!
Gli organismi di conciliazione esistenti hanno offerto la loro disponibilità a dialogare da tempo con gli ordini degli avvocati ma i signori ai vertici dell’O.U.A. l’hanno sempre rifiutata a differenza del C.N.F. e delle associazioni autonome dei giovani avvocati che hanno contribuito e non poco alla divulgazione della mediazione civile e commerciale.
Solo, oggi con l’apertura dell’anno giudiziario, dove dalle relazioni dei vari Presidenti si apprende della bontà della legge sulla mediazione civile, hanno cominciato a chinare il capo per dire che la mediazione obbligatoria è una cosa buona ma che vogliono tempo per “formare gli avvocati”. Se le stime non sono errate: sono oltre centomila i mediatori professionali pronti a deflazionare le cause civili e commerciali da venire e quelle già pendenti, ma, secondo Pecoraro, gli organismi esistenti, non sono sufficienti per tutte le materie obbligatorie per cui sarebbe opportuno che il ministro Alfano dettassse una scaletta di effettiva entrata in vigore alle materie il cui esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il 20 marzo 2011 potrebbero prendere i! l via dell’obbligatorietà, per esempio, le seguenti materie: condominio, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, la responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari, controversie che i cittadini hanno già affidato alla mediazione a partire dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 28/2010, l’altra metà dovrebbe entrare poi in vigore al massimo dal 20 settembre 2011, magari estendendo l’obbligatorietà anche per altri diritti disponibili, proprio in considerazione della complessità della materia che richiederebbe almeno un altro poco di monitoraggio, pur essendo molte di queste controversie risolte egregiamente ancor prima del periodo della citata obbligatorietà.
Questa è gente – continua Pecoraro – abituata a diffondere zizzanie per il solo scopo personalistico, hanno detto cose diverse da quello che pensavano ai loro iscritti ed ora sono alla resa dei conti. Adesso, chi glielo dice a quegli avvocati con anzianità di iscrizione all’albo di 15 anni – che fino a Novembre potevano acquisire la qualifica di conciliatore specializzato a semplice domanda – di frequentare un corso obbligatorio di 50 ore, per non essere fuori dal mercato del lavoro professionale? Non è forse questo il motivo per cui chiedono il rinvio dell’obbligatorietà!
Gli organismi di conciliazione esistenti hanno offerto la loro disponibilità a dialogare da tempo con gli ordini degli avvocati ma i signori ai vertici dell’O.U.A. l’hanno sempre rifiutata a differenza del C.N.F. e delle associazioni autonome dei giovani avvocati che hanno contribuito e non poco alla divulgazione della mediazione civile e commerciale.
Solo, oggi con l’apertura dell’anno giudiziario, dove dalle relazioni dei vari Presidenti si apprende della bontà della legge sulla mediazione civile, hanno cominciato a chinare il capo per dire che la mediazione obbligatoria è una cosa buona ma che vogliono tempo per “formare gli avvocati”. Se le stime non sono errate: sono oltre centomila i mediatori professionali pronti a deflazionare le cause civili e commerciali da venire e quelle già pendenti, ma, secondo Pecoraro, gli organismi esistenti, non sono sufficienti per tutte le materie obbligatorie per cui sarebbe opportuno che il ministro Alfano dettassse una scaletta di effettiva entrata in vigore alle materie il cui esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il 20 marzo 2011 potrebbero prendere i! l via dell’obbligatorietà, per esempio, le seguenti materie: condominio, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, la responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari, controversie che i cittadini hanno già affidato alla mediazione a partire dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 28/2010, l’altra metà dovrebbe entrare poi in vigore al massimo dal 20 settembre 2011, magari estendendo l’obbligatorietà anche per altri diritti disponibili, proprio in considerazione della complessità della materia che richiederebbe almeno un altro poco di monitoraggio, pur essendo molte di queste controversie risolte egregiamente ancor prima del periodo della citata obbligatorietà.