Nessuna sospensione alla regolare partenza della mediazione obbligatoria per le materie di cui all’articolo 5 del D. Leg.vo n. 28/2010, da parte del TAR LAZIO. Dal 21 marzo, dunque in “pole position” i mediatori professionali che attraverso orgnismi pubblici e privati possono essere chiamati a risolvere le controversie per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione, che se, non fatto, è causa di improcedibilità al giudizio ordinario. Lo strapotere dei vertici dell’O.U.A. che hanno condotto e stanno conducendo una battaglia nell’interesse dei loro affari rischia di mettere in crisi la professionalità di tantissimi avvocati che non possono essere designati conciliatori e di conseguenza indirizzare i loro clienti presso altri colleghi avvocato-conciliatore, con “il rischio di perdere il cliente” . I vertici dell’O.U.A., a differenza del CNF e degli avvocati penalisti hanno una indiscutibile capacità di fare affari, ma non avrebbero mai dovuto permettersi di offendere la professionalità altrui, questo è l’errore grave commesso. Le accuse lanciate di anticostituzionalità e la minaccia di sciopero, contro la mediazione civile e commerciale stanno cadendo nel vuoto, portandosi dietro tutta la professionalità svilita degli avvocati non conciliatori.
- Autore dell'articolo:admin
- Articolo pubblicato:10 Marzo 2011
- Categoria dell'articolo:Ultime notizie
Potrebbe anche piacerti
LA BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO SCEGLIE A.N.P.A.R. PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti