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Il presidente Pecoraro, l’aveva preannunciato  due mesi fa,  di come sarebbero andate le cose, in materia di mediazione civile. Il Senato  ha dato via libera per il 20 marzo 2011,  all’entrata in vigore  della mediazione obbligatoria  nelle controversie riguardanti: diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante  da  responsabilità medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Pertanto, chi intende esercitare in giudizio  un’azione  relativa  ad  una controversia in una delle materie sopra elencate e’  tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D. Leg. 28/2010. Rientrano fra l’obbligatorietà  anche i procedimenti di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  ovvero  il  procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi  regolate.  L’esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e’ condizione    di    procedibilità   della    domanda    giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza, o rilevata d’ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima udienza.

Restano fuori dall’obbligatorietà le solo controversie relative alle cause condominiali e a quelle per incidenti stradali causati dalla circolazione di veicoli e natanti, quest’ultime  già fuori previsione con lo schema del D. Leg. dell’ottobre 2010 inserite poi con il D. Leg. 28/2010. Per queste controversie l’obbligatorietà scatterà dal 20 marzo 2012.

Ufficio stampa ANPAR