Il presidente Pecoraro, l’aveva preannunciato due mesi fa, di come sarebbero andate le cose, in materia di mediazione civile. Il Senato ha dato via libera per il 20 marzo 2011, all’entrata in vigore della mediazione obbligatoria nelle controversie riguardanti: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Pertanto, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in una delle materie sopra elencate e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D. Leg. 28/2010. Rientrano fra l’obbligatorietà anche i procedimenti di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Restano fuori dall’obbligatorietà le solo controversie relative alle cause condominiali e a quelle per incidenti stradali causati dalla circolazione di veicoli e natanti, quest’ultime già fuori previsione con lo schema del D. Leg. dell’ottobre 2010 inserite poi con il D. Leg. 28/2010. Per queste controversie l’obbligatorietà scatterà dal 20 marzo 2012.
Ufficio stampa ANPAR