Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
00186 ROMA RM
ITALIA
OGGETTO: D. M. n. 180/2010 – MODULISTICA RILASCIO ATTESTATO SUPERAMENTO CORSO
Premesso che:
stiamo ricevendo centinaia di e-mail di protesta da parte di avvocati che ci segnalano che secondo l’art. 10 (Doveri di indipendenze) del Regolamento deontologico numero II “l’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione”
lo scrivente in qualità di rappresentante legale dell’ente formativo privato A.N.P.A.R., si è espresso affermando che la parola “mediazione” intesa nel regolamento è riferita a “senseria” “provvigioni” ecc, che il mediatore riceve per la conclusione di un affare (vedi mediatore immobiliare” “o “mediatore commerciale”
considerato che effettivamente la parola “mediatore” è riduttiva e non qualificante per dei laureati, iscritti ad altri albi professionali (vedi medico) o per chi esercita professioni giuridiche-economiche
Visto che chi compone una controversia è un conciliatore designato dall’organismo,
chiedo di essere autorizzato al rilascio di attestati del superamento della prova finale di valutazione dei discenti con la seguente dicitura
” ….omissis……….. “CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER CONCILIATORE”
Si approfitta dell’occasione per domandarVi se, anche per le comunicazioni inoltrate a questo Ministero è valido il comma 4 dell’Art. 5 del D.M. 180/2010 (silenzio assenso), oppure attendere i termini di risposta di cui al D.L. 241/96.
Grazie, come sempre della vostra disponibilità nell’attesa cordiali saluti.