È stato definitivamente approvato dalla Camera, il 19 ottobre 2010, il disegno di legge collegato sul lavoro. Tra i contenuti del ddl, in corso di pubblicazione nella GU, norme sulla conciliazione e l’arbitrato;
In particolare, la conciliazione può (non deve, ciò significa che il lavoratore la può avviare anche con organismi di conciliazione iscritti nel Registro presso il ministero di giustizia) essere proposta tramite l’associazione sindacale a cui l’interessato aderisce; la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Quanto all’arbitrato, la nuova disciplina contempla anche altre forme oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione, per es., la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento.
A tal fine, il lavoratore sottoscrive una clausola compromissoria valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario.
Dunque, obbligo di formazione in materia di conciliazione e arbitrato anche per i consulenti del lavoro? Penso proprio di sì – afferma Pecoraro, non solo, ma potrebbero essere chiamati in qualità di ausiliari del conciliatore , come CTU, periti ecc.