Con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 che:
1) aumenta del 20 % il contributo unificato;
2) MULTA GLI AVVOCATI che sbagliano o omettono di indicare codice fiscale indirizzo PEC o fax con una sanzione corrispondente all’aumento della metà del contributo unificato;
3) aumenta il valore del contributo nel processo amministrativo ed in materia di appalti fino a 4.000,00 euro;
4) introduce il contributo nelle cause di lavoro, nei procedimenti esecutivi di consegna e rilascio, in quelli separazione personale dei coniugi;
5) cancella la riduzione alla metà del contributo previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Stessa sorte per l’opposizione alla Sentenza dichiarativa del fallimento,
vale ancora per l’avvocato “far fallire la conciliazione”?
Certamente a quelli che sono “mediconciliatori” (n.d.r. così definiti dall’OU.A.), NO!
Per quelli che tali non sono, un consiglio: informate bene i cittadini sull’istituto della mediazione, questi sono più che arrabbiati, ma, non per l’aumento dei costi di giustizia citati, ma perchè un processo ordinario tra diritti onorari e spese costa circa 10 volte in più delle indennità che si corrispondono per la risoluzione della controversia attraverso la conciliazione e perchè il tempo di attesa di una conclusione di una causa civile oggi (specialmente se intentata nei confronti dei potenti) può durare anche fino a 20 anni. Ci sono professionisti che stanno adottando i sistemi che hanno fatto fallire la conciliazione in materia di lavoro. A questi diciamo che Il sistema della mediazione è totalmente diverso. Come si giustificherà l’avvocato con il proprio cliente , quando questi pur aver vinto la causa, dopo tanti anni, si vedrà costretto a rifondere tutte le spese di giudizio (avvocato di controparte compreso) per aver fatto fallire la mediazione????