L’art. ART. 83 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, contiene muove misure urgenti al fine di contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, al comma 20 recita “sono altresì̀ sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività̀ nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché́ in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità̀ della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.
L’articolo in questione parla di sospensione dei termini ma, non fa minimamente riferimento agli organismi che per REGOLAMENTO sono stati autorizzati dal Ministero a tenere forme d’incontro tra le parti in modo diverso.
Per quanto sopra detto, pubblichiamo l’estratto del REGOLAMENTO A.N.P.A.R. approvato del Ministero di Giustizia, dal quale si evince che le parti possono concludere un accordo di mediazione anche in presenza del coronavirus secondo una delle procedure qui richiamate
Estratto del regolamento
3.9 L’Organismo ANPAR offre la possibilità di svolgere le mediazioni in modalità telematica solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso. È indispensabile possedere una postazione corredata da webcam, microfono e cuffie.
Le mediazioni online, in base a quanto predisposto dal D.Lgs 28/2010, garantiscono l’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.
Il servizio offre un canale di mediazione dedicato con il quale è possibile attivare stanze virtuali di mediazione. Ciascuna stanza virtuale è caratterizzata dai seguenti parametri di utilizzo:
5 utenti audio/video concorrenti e 5 partecipanti in ascolto che hanno la possibilità di accedere al sistema tramite codice di accesso utente inserito nella email di invito che verrà inviata ai partecipanti alla mediazione.
Utilizzando la stanza di mediazione online, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in videoconferenza audio/video fino a ulteriori 4 utenti concorrenti (le parti e i relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Durante la discussione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea degli utenti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, una “trattativa” autonoma, separata ed indipendente alternativamente con l’una o l’altra parte, e di riprendere la discussione corale comune in qualunque momento. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti, immagini, a supporto della discussione in corso. Al termine della mediazione, può essere sottoscritto un verbale di mediazione, oppure una proposta di conciliazione, condivisa online tramite la funzione di file sharing-viewer. Il sistema permette di concludere la mediazione con la firma del verbale proposto dal mediatore. Le parti possono visualizzare il verbale e firmarlo digitalmente.
La funzione “gestione delle stanze” consente di creare, modificare ed eliminare le stanze di videoconferenza. Accedendo alla funzione in oggetto, il sistema mostra le sessioni di mediazione organizzate dal cliente riportando per ciascuna le date di inizio e fine, il titolo e le funzioni di modifica, elimina o aggiungi un appuntamento.
L’utilizzo del servizio telematico sarà accessibile esclusivamente a coloro che faranno richiesta di mediazione online. Il partecipante riceverà una email nella quale verrà riportato il link di accesso alla stanza virtuale di mediazione e il codice che l’utente dovrà inserire.
3.9.1 Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni
L’organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dagli utenti, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in modo tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelare gli accessi ai non autorizzati. L’organismo non si riterrà responsabile nel caso in cui le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso, qualora terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, documenti o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo e/o improprio i dati personali e le informazioni raccolte.
Considerato dunque che, le attività del mediatore non sono state sospese, si invitano i cittadini e i professionisti della mediazione, che hanno interesse a risolvere la controversia – proprio perché costretti a stare a casa – , che possono avviare procedure di mediazione come previsto dal nostro regolamento, inviando la domanda reperibile sul sito” in modulistica e clausole di conciliazione.
Eventuali informazioni e dettagli, anche per il bonus previsto per lavoratori autonomi e professionisti, previsto dal citato decreto, scrivere a segreteria@anpar.it
Per evitare di intasare le linee telefoniche si risponde esclusivamente per posta elettronica.