Fatta questa necessaria premessa, lo scrivente Giovanni Pecoraro in qualità di rappresentante legale dell’ente autonomo denominato “Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato” e dell’ente formativo autonomo – entrambi dell’ANPAR – si accinge a porre “il quesito” a chi di dovere come dettato nella comunicazione del capo Gabinetto a firma del dott. Settembrino Nebbioso.
Premesso,che non capisco il motivo per cui alla tavola rotonda –” la giustizia civile in Italia: competitività e garanzie” – non è presente nessun organismo, che rappresenta la categoria dei mediatori, considerato che solo, attraverso, la bravura e le capacità di mediatori altamente professionali, il Paese diventa competitivo.
Non v’è dubbio che a scatenare discredito sulla mediazione civile e sugli organismi di conciliazione è stata una cattiva campagna di informazione da parte dell’O.U.A. sulla reale portata della Direttiva n.2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (relativa a determinati aspetti, della mediazione in materia civile e commerciale, già attuata dall’ Italia), del D.L. 28/2010 e conseguente del regolamento attuativo n. 180/2010.
Fatta questa necessaria premessa il quesito che pongo (anche a nome dei circa 800 iscritti e dei 3.000 circa mediatori formatosi con la nostra scuola) è:
a) Imporre come obbligo la presenza di un difensore, nella mediazione significa mortificare la sovrana volontà dei cittadini, che hanno interesse a voler risolvere le proprie controversie da soli. Se, dovesse passare questa estremistica soluzione, della difesa obbligatoria, allora si, che si lesiona un diritto sacrosanto stabilito dalla Carta Costituzionale, quello di coartare la volontà delle parti. Obbligare le parti di premunirsi di un difensore in una risoluzione extragiudiziale, non ha senso, la mediazione così come concepita NON è rimessa alla conoscenza di norme giuridiche perchè avvenga, ma è solo grazie alla volontà delle parti che mettendo da parte i propri torti e le proprie ragioni concludono un “accordo” a prescindere da regole giuridiche. L’introduzione della difesa obbligatoria (non giurisdizionale), dunque oltre ad essere lesiva della volontà dei cittadini – perchè comporta oneri non voluti – è lesiva anche della dignità del mediatore professionale chiamato a conciliare. Nel programma di formazione per mediatore professionale, se, lo si legge e lo si intepreta nel modo voluto dall’U.E e dal legislatore italiano non vi è nessun accenno alla conoscenza di norme giuridiche (salvo che per la parte della conciliazione demandata ma qui la difesa è già esistente perchè trattasi di procedimenti giudizialmente pendenti). Anche in merito alla “proposta”, qui è sovrana la volontà della parte che ha avviato la mediazione, il mediatore in mancanza di adesione, non formula una proposta propria, ma è un semplice mandare a dire alla controparte – da parte di chi ha avviato la procedura – il cambiamento di una pretesa in meglio o in peggio.
b) Perchè è stata data la possibilità di costituire organismi di conciliazione a soggetti “privati” senza laurea e senza essere mediatori, attualmente a capo organismi o enti formtivi, privi di responsabili scientifici, i quali dopo aver “arruolato” 5 mediatori, spesso privi di PDG o cancellati dall’organismo di appartenenza hanno “fatto da spalla” sia ad enti pubblici che privati?, Sappiamo bene che gli organismi assommano durante la loro gestione solo responsabilità e non risorse? Per tale motivo deve essere rivisto globalmente la norma di iscrizione di organismi anche di quelli dell’ultima ora e quelli che si iscriveranno in futuro (vedi ordinanza TAR Lazio).
c) Perchè non è stato reso obbligatorio l’esperimento del tentativo di conciliazione per tutti di diritti disponibili dei cittadini in materia civile e commerciale, così come previsto per la risoluzione di controversie transfrontaliere? Al contrario, si fa accenno, nella normativa emanata, ad una temporaneità dell’obbligatorietà.
d) Si è a conoscenza che il numero dei mediatori sono appena il 50% dei mediatori professionali realmente esisitenti? Ci si chiesto il perchè?
e) In nessun parte della Direttiva europea, del D.Leg. e del regolamento attuativo, si fa riferimento al rilascio di un atto autorizzativo del Responsabile per la iscrizione nell’elenco di un organismo di conciliazione, anche qui ci si chiede in base a quale principio ci si deroga a questa norma?
f) Perchè sono stati iscritti organismi di conciliazione nel registro tenuto presso il ministero i cui amministratori o rappresentanti legali per legge non possono “svolgere nemmeno per interposta persona ” attività commerciali o comunque ad attività affini nè essere nominati amministratori in società di capitale?
Per finire, ricordo al Ministro e a tutti quanti Voi ed ai rappresentanti dell’U.E. presenti al convegno, che solo le associazioni regolamentate e facenti parte della piattaforma europea di Bruxelles, portatrici di interessi collettivi dei mediatori (non degli organismi) debbono essere “sentiti” quando si tratta di modifiche sostanziali e non, da apportare in materia “mediazione civile”. L’A.N.P.A.R. che rappresento è una di queste e fino ad oggi non sono stato mai “sentito”. Questo lo si rileva, anche, dal convegno odierno. Questo secondo me per l’Italia non è una bella cosa, considerato la presenza di emeriti esponenti dell’Unione Europea.
Si può cambiare tutto ma che nulli cambi in materia di mediazione civile su chi è deputato a rappresentare le istanze dei cittadini e dei mediatori è cosa molto strana, questo è il monito dei cittadini e dei mediatori che stanno esprimendo attraverso la petizione permanente lanciata dall’ANPAR affinchè lo scheletro della normativa esistente non venga stravolto “dalle caste” . Io so soltanto che la nostra organizzazione ha creato circa 15 nuovi posti di lavoro, circa 200 possibilità a neo laureati di essere titolari di camere conciliative, di aver designato circa 30 mediatori a dirimere controversie e di aver offerto lavoro ad circa 30 insegnanti tra precari e non con la qualifica di formatori, corrispondendo euro 3.000 netti per ogni corso formativo di solo sei giornate di insegnamento. Questi sono i nostri fatti e le nostre osservazioni. Cordiali saluti.
Dott. Giovanni Pecoraro