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IN ROSSO LE MODIFICHE 

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

(Pubblicato sulla GU n. 53 del 5-3-2010)

Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;    Visto l'articolo 60 della legge 19  giugno  2009,  n.  69,  recante delega al Governo in materia di mediazione e di  conciliazione  delle controversie civili e commerciali;    Vista  la  direttiva  2008/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati  aspetti  della mediazione in materia civile e commerciale;    Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 19 febbraio 2010;    Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1     Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque  denominata,  svolta  da  un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più  soggetti  sia nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una controversia,  sia  nella  formulazione  di  una  proposta   per   la risoluzione della stessa;

b)  mediatore:   la   persona   o   le   persone   fisiche   che, individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato,  presso  il  quale  può svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi  istituito  con  decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16  del  presente decreto, nonchè, sino all'emanazione di tale  decreto,  il  registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Capo I  DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2  Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la  conciliazione  di una  controversia  civile   e   commerciale   vertente   su   diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le  negoziazioni  volontarie  e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali,    le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Art. 3      Disciplina applicabile e forma degli atti

1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il   regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la  riservatezza  del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonchè  modalità  di  nomina del mediatore che ne  assicurano  l'imparzialità  e  l'idoneità  al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di  mediazione  non  sono  soggetti  a formalità.

4. La  mediazione  può  svolgersi  secondo  modalità  telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4 Accesso alla mediazione

1. La domanda di  mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di  un'istanza  presso un  organismo.  In  caso  di  più  domande  relative   alla   stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il  tempo della  domanda  si  ha  riguardo  alla  data  della  ricezione  della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,  l'oggetto  e  le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato  è tenuto  a informare   l'assistito   della   possibilità   di   avvalersi   del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento di  mediazione  è  condizione  di   procedibilità   della   domanda giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.  Il  documento che contiene l'informazione è  sottoscritto  dall'assistito  e  deve essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa  la  parte  della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5     Condizione di procedibilità  e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio  un'azione  relativa  ad  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   da  responsabilità  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è  tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  ovvero  il  procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi  regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di  mediazione   è condizione    di    procedibilità    della    domanda    giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo  provvede  quando  la mediazione non è stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica  alle  azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del  consumo  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai commi 3 e 4, il giudice,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello, valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il comportamento delle parti, può disporre  l’esperimento del procedimento  di mediazione in tal caso  l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il  provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato.  L'invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.  Il giudice fissa la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la mediazione non è già stata avviata,  assegna  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude  in  ogni  caso  la concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,      la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura civile;

b/bis nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva  ai fini della composizione della  lite,  di cui all’articolo  696-bis del codice di procedura civile;

c)  nei  procedimenti  possessori,  fino   alla   pronuncia   dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto  ovvero  l'atto  costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione  e  il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui all'articolo 6. Allo stesso modo il  giudice  o  l'arbitro  fissa  la successiva  udienza  quando  la  mediazione   o   il   tentativo   di conciliazione  sono  iniziati,  ma  non  conclusi.  La   domanda   è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,  davanti  ad  un  altro  organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le  parti  possono  concordare,  successivamente  al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione  di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda  di mediazione produce  sulla  prescrizione  gli  effetti  della  domanda giudiziale. Dalla stessa data, la  domanda  di  mediazione  impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo  termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

"6-bis.   Il capo   dell'ufficio   giudiziario   vigila sull'applicazione di quanto previsto dal  comma  1  e  adotta,  anche nell'ambito dell'attività di pianificazione  prevista  dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su  invito  del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza  annuale, al Consiglio superiore  della  magistratura  ed  al  Ministero  della giustizia.";      

Art. 6  Durata

1. Il procedimento di mediazione ha  una  durata  non  superiore  a tre  mesi.

2. Il termine di cui al comma 1  decorre  dalla  data  di  deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del quinto periodo del  comma  1  dell'articolo  5, ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5  non  è  soggetto  a sospensione feriale.

Art. 7    Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di  cui  all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio disposto dal giudice ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1 e  2,  non  si computano  ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Capo II  DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 8      Procedimento

1. All'atto della presentazione della  domanda  di  mediazione,  il responsabile dell'organismo designa un mediatore  e  fissa  un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta giorni dal  deposito  della domanda. La domanda e la data  del  primo  incontro  sono  comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad  assicurarne  la  ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie  che  richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o  più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento  si  svolge  senza  formalità  presso  la  sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore  si  adopera  affinchè  le  parti  raggiungano  un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo  periodo, il mediatore può  avvalersi  di  esperti  iscritti  negli  albi  dei consulenti  presso  i  tribunali.   Il   regolamento   di   procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e  liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Art. 9 Dovere di riservatezza

1.  Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di  mediazione è tenuto all'obbligo di  riservatezza  rispetto  alle  dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite nel corso delle  sessioni  separate  e  salvo  consenso  della  parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10  Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso  del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto  anche  parziale,  iniziato,  riassunto  o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo  consenso  della parte dichiarante o  dalla  quale  provengono  le  informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni  non  è  ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto delle  dichiarazioni  rese  e  delle   informazioni   acquisite   nel procedimento di mediazione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e  si  estendono  le garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11  Conciliazione

1. Se è  raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore  può  formulare  una proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta  di  conciliazione  è  comunicata  alle  parti  per iscritto. Le parti fanno pervenire  al  mediatore,  per  iscritto  ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto  della  proposta.  In mancanza di risposta nel termine, la proposta si  ha  per  rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  può  contenere alcun  riferimento  alle  dichiarazioni  rese  o  alle   informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono  alla  proposta  del  mediatore,  si  forma processo verbale che deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo  le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la  sottoscrizione  del  processo  verbale  deve  essere autenticata da un pubblico ufficiale a  ciò  autorizzato.  L'accordo raggiunto,  anche  a  seguito  della  proposta,  può  prevedere   il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non  riesce,  il  mediatore  forma  processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è  sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale  certifica  l'autografia  della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello  stesso  verbale,  il  mediatore      atto   della   mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5.  Il  processo  verbale  è  depositato  presso   la   segreteria dell'organismo e di esso  è  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo richiedono.

Art. 12   Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale  di  accordo, sottoscritto dagli avvocati  che assistono tutte le parti e il  cui  contenuto  non  è  contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento  anche  della  regolarità  formale,  con decreto del presidente del tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui  all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 21 maggio 2008,  il  verbale  è  omologato  dal  presidente  del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.   

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce  titolo  esecutivo  per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13 Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce  il  giudizio  corrisponde interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo, nonchè  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità  degli  articoli  92  e  96  del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma si applicano altresì alle  spese  per  l'indennità  corrisposta  al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno  escludere  la ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per l'indennità corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3.  Salvo  diverso  accordo  le  disposizioni  precedenti  non   si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14 Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto  divieto  di  assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente  inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto  di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  è  designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le  formule  previste  dal regolamento di procedura applicabile, nonchè gli  ulteriori  impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle  ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità  nello  svolgimento  della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a  ogni  richiesta  organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte,  il  responsabile  dell'organismo  provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il  regolamento  individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando  la  mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15   Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe  prevista  dall'articolo 140-bis del codice del consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione,  ha  effetto anche nei confronti  degli  aderenti  che  vi  abbiano  espressamente consentito.

Capo III – ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serietà  ed efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e internazionali, nonchè la determinazione delle indennità  spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle indennità spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti  privati, proposte  per  l'approvazione  a  norma  dell'articolo  17.  Ai  fini dell'iscrizione nel registro  il  Ministero  della  giustizia  valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro  è  esercitata  dal  Ministero  della giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero dello sviluppo economico.

4/bis Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori

5. Presso il Ministero della giustizia è  istituito,  con  decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la  mediazione.  Il  decreto stabilisce  i  criteri  per  l'iscrizione,  la   sospensione   e   la cancellazione   degli   iscritti,   nonchè   per   lo    svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di qualificazione professionale.

6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e strumentali già esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente, presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17  Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal  presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b),  del  decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi  3  e  4  dell'articolo  7  del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2.  Tutti  gli  atti,  documenti  e   provvedimenti   relativi   al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di  registro  entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti  l'imposta  è  dovuta per la parte eccedente.

4.  Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis del presente articolo con  il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità  spettanti  agli organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalità  di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati

c)  le  maggiorazioni  massime  delle  indennità   dovute,   non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi  di  successo  della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle  ipotesi  in cui  la  mediazione  è  condizione  di   procedibilità   ai   sensi dell'articolo 5, comma 1 ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

5. Quando la  mediazione  è  condizione  di  procedibilità  della domanda ai sensi dell'articolo  5,  comma  1, ovvero è prescritta dal giudice  ai sensi dell’articolo 5, comma  2 all'organismo  non  è dovuta alcuna indennità dalla parte che si  trova  nelle  condizioni per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine la  parte  è  tenuta  a  depositare  presso   l'organismo   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorietà,   la   cui sottoscrizione  può  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore, nonchè a produrre, a pena di  inammissibilità,  se  l'organismo  lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la  determinazione, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,  delle  indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il  costo dell'attività  prestata  a  favore  dei  soggetti   aventi   diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato  ogni  tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto  Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e  7,018 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2011,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del  «Fondo  unico giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,   lettera   b)   del decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  che,  a  tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al monitoraggio degli oneri di cui  ai  commi  2  e  3  ed  in  caso  si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al  comma  8, resta  acquisito  all'entrata  l'ulteriore   importo   necessario   a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere  sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18 Organismi presso i tribunali

1.  I  consigli  degli  ordini  degli  avvocati  possono  istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio  personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal  presidente  del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali  e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per  le materie riservate alla loro  competenza,  previa  autorizzazione  del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e  gli  organismi  istituiti  ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono iscritti al registro a semplice domanda,  nel  rispetto  dei  criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE  E INFORMATIVA

Art. 20 Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti  abilitati a svolgere il procedimento di  mediazione  presso  gli  organismi  è riconosciuto, in  caso  di  successo  della  mediazione,  un  credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino  a  concorrenza  di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi  2  e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il  credito  d'imposta  è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno  2011,  con  decreto  del  Ministro  della giustizia, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  è  determinato l'ammontare delle risorse a  valere  sulla  quota  del  «Fondo  unico giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera   b),   del decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  destinato  alla copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  concessione  del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con  il  medesimo  decreto  è  individuato  il credito d'imposta effettivamente spettante in  relazione  all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato  l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine  indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via  telematica, all'Agenzia delle entrate  l'elenco  dei  beneficiari  e  i  relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di  decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere  dalla data di ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma  3,  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, nonchè, da  parte  delle  persone  fisiche  non titolari di redditi d'impresa o di lavoro  autonomo,  in  diminuzione delle imposte sui redditi. Il  credito  d'imposta  non    luogo  a rimborso e non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini  delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione  netta  ai  fini dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  delle  minori  entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo  corrispondente  all'ammontare delle risorse  destinate  ai  crediti  d'imposta  sulla  contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE  E INFORMATIVA

Art. 21 Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie, in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a   scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  è  aggiunto  il  seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge  18  giugno 2009, n. 69;».

Art. 23 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente decreto.

2. Restano ferme  le  disposizioni  che  prevedono  i  procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati, nonchè le disposizioni concernenti i procedimenti  di  conciliazione relativi alle controversie di cui  all'articolo  409  del  codice  di procedura civile. I procedimenti di cui al  periodo  precedente  sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.