Al momento stai visualizzando Emergenza sanitaria e la mediazione civile: con l’approvazione del D.L. “Cura Italia” si è stabilito che   il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali.

Mediazione

Viene riformato anche il comma 20-bis dell’art. 83 del D.L. Cura Italia il quale ha regolamentato, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l’utilizzo di procedure telematiche con riunioni mediante sistemi di videoconferenza.

Sarà obbligatorio il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Il verbale che risolve positivamente la mediazione potrà essere sottoscritto digitalmente dal mediatore e dagli avvocati delle parti. L’avvocato potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale dell’accordo di conciliazione.

In sede di conversione in legge del D.L. 28/2020 è stato inserito un ulteriore periodo che disciplina la trasmissione dell’accordo raggiunto, da parte del mediatore, agli avvocati delle parti e all’ufficiale giudiziario. In entrambi i casi ciò dovrà avvenire per posta elettronica certificata.

Per eseguire le notificazioni, l’ufficiale giudiziario estrarrà copie analogiche che lui stesso dichiarerà conformi all’originale, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Mediazione nelle controversie contrattuali

In sede di conversione è stata prevista anche la modifica dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2020). Il comma 6-bis di tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge stesso, sia sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

Il nuovo comma 6-ter aggiunto dal Senato contempla che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.