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Come tutte le cose italiane si sta generando una confusione sulla circolare emanata dalla ministero della Funzione Pubblica sul se i dipendenti pubblici possono o meno essere destinati  a risolvere controversie in materia civile e commerciale ai sensi degli art. 2 e 5 del D. Lsg. 28/2010. Si stanno esprimendo tante opinioni. Come ad esempio la circolare: è “equivoca” ….. “non si capisce in alcuni punti”…. “non è chiara” e come tutte le cose chi ne paga le conseguenze sono gli indecisi che spesso ascoltano le parole di chi ha altri interessi da salvaguardare.  L’A.N.P.A.R. il problema l’ha risolto da sola  da oltre due anni. Lo testimonia il fatto che lo stesso ministero di Giustizia ha  autorizzato (vedi quelle pubblicate fra le news), con le opportuni osservazione, i propri dipendenti  allo svolgimento dell’attività   (vedi cancellieri e  personale di altri settori con esclusione di giudici e  giudici di pace). A leggere bene le tantissime lettere che  l’organismo autonomo dell’A.N.P.A.R riceve in materia d’incompatibilità,  appare subito evidente che  la prima confusione  che si fa è quelle di  parlare di “‘esercizio di attività professionale extra lavoro dipendente” così non è!  Chi ha eseguito “veramente e attentamente” un corso  per diventare mediatore  dovrebbe sapere che il mediatore  è un “freelance” che  offre la propria “DISPONIBILITA'” – a risolvere per conto dell’organismo – al quale è iscritto – una controversia. L’autorizzazione dunque, così come ha fatto l’A.N.P.A.R, deve essere richiesta  alla pubblica amministrazione   – non tanto  dal dipendente  o anche dal dipendente  o meglio ancora  unitamente – dall’organismo che “accetta la disponibilità di quel mediatore”   a risolvere controversie, possibilmente,  fuori orario di lavoro. E’ palese che l’organismo non può designare a risolvere una controversia, per esempio,  nei confronti di un Comune chiamato a mediare se il mediatore designato risiede in quel Comune medesimo .Questo non significa  però che  all’organismo  non può designare quel mediatore  in una controversia contro un Comune  diverso.  Ma c’è di più, cosa dovrebbe fare l’organismo nel caso in cui  sono le parti  concordemente a scegliere per mediatore  un soggetto che è anche pubblico dipendente?  Secondo me  l’organismo NON PUO’ esimersi  dal NON designare  il mediatore scelto.

Il problema è uno solo – dice PECORARO responsabile legale dell’organismo dell’A.N.P.A.R. – . gli uffici legali interni, là dove esistenti e i professionisti esterni, che fino a ieri e forse ancora oggi hanno fatto “affari con la pubblica amministrazione”, banche ed assicurazioni”  hanno in mente  un solo ed unico interesse: far fallire la mediazione  o inventarsi incompatibilità inesistenti, pur di mantenere inalterati i propri privilegi e spesso, forse anche con la complicità anche di qualche organismo  pubblico  e/o privati nati o nascono per l’occorrenza.