il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 21 maggio una direttiva (3) che si propone di facilitare l’accesso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie e di favorire la loro composizione amichevole incoraggiando il ricorso ad un mediatore e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.
Per assicurare ai cittadini europei e alle imprese maggiore certezza giuridica e un migliore accesso alla giustizia, il 17 giugno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento (4) che armonizza le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento «Roma I»). Il regolamento, che poggia sul principio fondamentale per cui la legge che disciplina il contratto è quella convenuta dalle parti, offre ai cittadini e alle imprese dell’Unione europea la garanzia di concludere contratti, sapendo che i giudici di tutti gli Stati membri applicheranno gli stessi principi in relazione agli elementi internazionali delle controversie contrattuali.
Dal canto suo, il 6 marzo la Commissione ha adottato un libro verde (5) sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea, che ha dato il via ad una con-
(1) CoM(2008) 495. (2) CoM(2008) 494. (3) Direttiva 2008/52/CE (gU L 136 del 24.5.2008). (4) Regolamento (CE) n. 593/2008 (gU L 177 del 4.7.2008). (5) CoM(2008) 128 (gU C 202 dell’8.8.2008).
138 L’oBIEttIVo DELLA SICUREzzA E DELLA LIBERtà
sultazione delle parti interessate su come migliorare la trasparenza del patrimonio del debitore nell’Unione europea. Scopo dell’iniziativa è contribuire a risolvere i problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti, che rischiano di costituire un ostacolo per la libera circolazione degli ordini di pagamento pecuniario all’interno dell’Unione europea e di impedire l’adeguato funzionamento del mercato interno.
Il 23 giugno la Commissione ha poi adottato una proposta (1) che modifica la decisione del 2001 (2) sulla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. L’obiettivo della proposta è dotare la rete di un quadro giuridico rinnovato e metterle a disposizione un’organizzazione e mezzi più efficaci per migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Inoltre, il 5 settembre la Commissione ha adottato un progetto di convenzione sugli accordi di scelta del foro (3). La convenzione mira a rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto per le imprese che hanno stipulato accordi e che sono coinvolte in controver- sie internazionali, garantendo che le decisioni pronunciate dai giudici designati in tali accordi siano riconosciute dalle altre parti contraenti della convenzione.
Nel settore della cooperazione internazionale, il 27 novembre il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecu- zione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), che sostituirà la convenzione di Lugano (5) del 16 settembre 1988. La nuova convenzione intende adattare le disposizioni in vigore con gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EfTA) al regolamento (CE) n. 44/2001 (6).
Giustizia penale
Il Consiglio ha adottato il 24 luglio una decisione quadro (7) che stabilisce le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri.
Nel corso della sessione dei giorni 27 e 28 novembre il Consiglio ha poi adottato una decisione quadro (8) relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali, una decisione quadro (9) relativa all’applicazione del principio del
Per assicurare ai cittadini europei e alle imprese maggiore certezza giuridica e un migliore accesso alla giustizia, il 17 giugno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento (4) che armonizza le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento «Roma I»). Il regolamento, che poggia sul principio fondamentale per cui la legge che disciplina il contratto è quella convenuta dalle parti, offre ai cittadini e alle imprese dell’Unione europea la garanzia di concludere contratti, sapendo che i giudici di tutti gli Stati membri applicheranno gli stessi principi in relazione agli elementi internazionali delle controversie contrattuali.
Dal canto suo, il 6 marzo la Commissione ha adottato un libro verde (5) sull’esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea, che ha dato il via ad una con-
(1) CoM(2008) 495. (2) CoM(2008) 494. (3) Direttiva 2008/52/CE (gU L 136 del 24.5.2008). (4) Regolamento (CE) n. 593/2008 (gU L 177 del 4.7.2008). (5) CoM(2008) 128 (gU C 202 dell’8.8.2008).
138 L’oBIEttIVo DELLA SICUREzzA E DELLA LIBERtà
sultazione delle parti interessate su come migliorare la trasparenza del patrimonio del debitore nell’Unione europea. Scopo dell’iniziativa è contribuire a risolvere i problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti, che rischiano di costituire un ostacolo per la libera circolazione degli ordini di pagamento pecuniario all’interno dell’Unione europea e di impedire l’adeguato funzionamento del mercato interno.
Il 23 giugno la Commissione ha poi adottato una proposta (1) che modifica la decisione del 2001 (2) sulla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. L’obiettivo della proposta è dotare la rete di un quadro giuridico rinnovato e metterle a disposizione un’organizzazione e mezzi più efficaci per migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Inoltre, il 5 settembre la Commissione ha adottato un progetto di convenzione sugli accordi di scelta del foro (3). La convenzione mira a rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto per le imprese che hanno stipulato accordi e che sono coinvolte in controver- sie internazionali, garantendo che le decisioni pronunciate dai giudici designati in tali accordi siano riconosciute dalle altre parti contraenti della convenzione.
Nel settore della cooperazione internazionale, il 27 novembre il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’esecu- zione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), che sostituirà la convenzione di Lugano (5) del 16 settembre 1988. La nuova convenzione intende adattare le disposizioni in vigore con gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EfTA) al regolamento (CE) n. 44/2001 (6).
Giustizia penale
Il Consiglio ha adottato il 24 luglio una decisione quadro (7) che stabilisce le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri.
Nel corso della sessione dei giorni 27 e 28 novembre il Consiglio ha poi adottato una decisione quadro (8) relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali, una decisione quadro (9) relativa all’applicazione del principio del
(1) CoM(2008) 380 (gU C 10 del 15.1.2009).
(2) Decisione 2001/470/CE (gU L 174 del 27.6.2001).
(3) CoM(2008) 538.
(4) CoM(2008) 116 (gU C 202 dell’8.8.2008).
(5) gU L 319 del 25.11.1988.
(6) gU L 12 del 16.1.2001.
(7) Decisione quadro 2008/675/gAI (gU L 220 del 15.8.2008).
(8) Decisione quadro 2008/909/gAI (gU L 327 del 5.12.2008).
(9) Decisione quadro 2008/947/gAI (gU L 337 del 16.12.2008).