Ho letto, con molta attenzione la sentenza del TAR di Pescara qui allegata. Il problema riguarda le camere di commercio e gli ordini professionali in quanto equiparabili a enti pubblici e non le organizzazioni private. La sentenza in discussione al punto 2.3 ha dichiarato che, “ nel merito", il ricorso è manifestamente fondato con riferimento all’azione di annullamento del regolamento di mediazione della Camera di Commercio di Pescara, mentre in diritto rileva l’inammissibilità dell’impugnazione, spiegandone i motivi al comma 2.2.
Mi dispiace doverlo dire ma è stata fatta una causa che non ha sortito nessun effetto se, non quello di perdere tempo e denaro a carico della collettività. Qual'è stato il risultato finale ottenuto dai ricorrenti per il proprio assistito? Nessuno se non quello di far pagare all'amministrazione ricorrente (C.C.I.I.A.) 1.500 euro a titolo di spese processuali.
Malgrado, ciò ho l'impressione che sia ordini professionali sia le camere di commercio manterranno lo stato quo e non cambieranno il regolamento e se il Ministero lo imporrà, ribalterà sicuramente la responsabilità civile sui mediatori e non sugli organismi. A noi interessa poco questa sentenza e non ci riguarda.
E' bene chiarire a chi legge che, quando è il Giudice a "ordinare" la proposta, il mediatore vi deve provvedere a prescindere dal regolamento dell'organismo. Una "ordinanza" sulla “demandata”, è cosa diversa dall'avvio di una normale procedura di mediazione anche se trattasi di "materia obbligatoria" vale sempre e comunque il regolamento dell'organismo.
Giovanni Pecoraro