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OGGETTO: Segnalazione n. 85472 – Avvio Istruttoria
Si fa seguito alla telefonata della giornata di ieri per esporre una più dettagliata visione dei fatti per i quali si è richiesta l’istruttoria da parte di AGCM.
Visto:
1. il D.Leg. 28/2010
2. il D.M. 180/2010
3. la direttiva Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (relativa a determinati aspetti, della mediazione in materia civile e commerciale, già attuata dall’Italia)
• che con il termine di mediazione, il legislatore ha inteso disciplinare un percorso attraverso il quale le parti, con l’ausilio di un terzo (il conciliatore), tentano di comporre il conflitto raggiungendo la conciliazione;
• che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili;
• che al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti;
• che l’organismo è l’ente pubblico presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione;
• che all’atto del conferimento, l’avvocato è tenuto ad informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali per esso previste – per iscritto – detta informativa , in vigore il 20 marzo 2010;
• che per alcune materie a partire dal 20/03/2011 “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia ,è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”;
• che i mediatori diventano tali dopo un percorso formativo, asseverato da un responsabile scientifico di chiara fama, mediante formatori iscritti nell’albo del ministero di Giustizia;
• che per enti di formazione pubblici e privati debbono intendersi solo enti presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori;
• che il Ministero, attraverso un Responsabile, controlla sia gli enti di formazione che gli organismi di conciliazione che debbono essere iscritti in un Registro;
• che per accedere alla qualifica di mediatore è necessario l’iscrizione ad un ordine o albo professionale oppure essere in possesso di laurea anche triennale;
• che la norma consente una volta ottenuta la qualifica di mediatore di svolgere le funzioni di mediatore presso cinque organismi;
• che gli organismi di conciliazione sia pubblici che privati hanno diritti e doveri identici.
che, da un controllo a campione effettuato, alcuni ordini di avvocati hanno inserito la seguente dicitura: …..omissis……..“Ciascun mediatore non può svolgere le funzioni di mediatore per altri organismi a pena di cancellazione.” …….Omissis……..” Il mediatore avvocato non può iscriversi ad altro elenco dei mediatori presso alcun organismo di conciliazione” oppure del tipo …..Omissis………….. “deve aver partecipato con profitto presso l’ordine degli avvocati o scuola forense o centro studi e di formazione in materia giuridica”. Quest’ultima condizione è di una gravità tale che deve essere ulteriormente approfondita da parte dell’Autorità, in quanto, a nostro avviso, sono ravvisabili anche eventuali reati penali. Questo perché l’ordine o la scuola forense, per effettuare corsi per mediatori devono, primo: accreditarsi presso il Ministero; secondo: effettuare detti corsi senza oneri per gli iscritti. Se si naviga su internet, risultano ordini professionali che svolgono attività di prestazione di servizi o corsi come un qualsiasi ente commerciale. Ci risulta ancora che molti enti pubblici “fanno da mediatori” per l’affidamento a enti privati accreditati traendo in inganno i propri iscritti che si ritrovano a frequentare corsi convinti di farlo con la scuola o la fondazione o con l’ordine accreditato quando così non è.